CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 novembre 2013, n. 25554
Tributi – Accertamento – Contabilità parallela – Accertamento induttivo – Applicazione della media aritmetica – Legittimità
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Nel ricorso iscritto a R.G. n.2381/2011 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 280/16/2009, pronunziata dalla CTR di Palermo Sezione Staccata di Siracusa n. 16 il 18.11.2009 e depositata il 02 dicembre 2009.
L’Agenzia Entrate affida l’impugnazione ad un mezzo.
2 – La CTR, pronunciando in sede di rinvio, ha rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate, argomentando che l’accertamento induttivo effettuato dall’Ufficio, stante il riscontro di una contabilità parallela, era a ritenersi legittimo e, però, meritevole di annullamento, in quanto la rettifica era stata operata applicando la “media aritmetica” e non già quella “ponderata”.
3 – Le questioni poste dal ricorso, vanno esaminate, tenendo conto del quadro normativo di riferimento e di principi desumibili da pregresse pronunce della Corte di Cassazione.
E’ stato affermato che “Il ritrovamento, da parte della Guardia di Finanza, in locali diversi da quelli societari, di una “contabilità parallela” a quella ufficialmente tenuta dalla società sottoposta a verifica fiscale legittima, di per sé, ed a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento, il ricorso al cosiddetto accertamento induttivo di cui all’art. 39, secondo e terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600″ (Cass. n. 19598/2003, n. 7045/1999).
E’ stato, altresì, deciso che ” In tema di accertamento delle imposte sui redditi, anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, i ricavi possono essere ritenuti falsi in base alla loro sproporzione per difetto rispetto ai costi, ed in tale contesto e inammissibile un accertamento analitico – induttivo, il quale tenga conto delle poste passive indicate dal contribuente, per ricostruire i ricavi effettivi; trattasi, in tal caso, non già di accertamento induttivo “tout court”, ma di accertamento analitico – induttivo, che è sempre legittimo quando l’esposizione dei ricavi sia talmente ridotta rispetto ai costi da indurre a ritenere antieconomica la gestione.(Cass. n. 20422/2005).
4 – La decisione impugnata non sembra in linea con i trascritti principi, avuto riguardo al fatto che – posta la legittimità del ricorso al metodo induttivo – compete al contribuente, che deduca l’erroneità dell’accertamento operato dall’Ufficio, di superare, offrendo la prova contraria, la presunzione della relativa congruità; Nel caso, non solo l’accertamento era, di per sé, legittimato dalla “contabilità parallela” rinvenuta, ma oltretutto non è stata dedotta e provata la non omogeneità della merce posta a base della contestata “media aritmetica”.
5 – Si propone di trattare il ricorso in camera di consiglio e di accoglierlo per manifesta fondatezza.
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni svolte in relazione e dei richiamati principi, che il Collegio condivide, il ricorso va accolto, per manifesta fondatezza e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR della Sicilia procederà al riesame e quindi, in coerenza ai richiamati principi, deciderà nel merito e sulle spese, offendo congrua motivazione.
Visti gli artt. 375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR della Sicilia.
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