Corte di Cassazione sentenza n. 4096 del 14 marzo 2012
IMPOSTA DI REGISTRO – APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA – ATTI CHE CONTENGONO PIU’ DISPOSIZIONI – IN GENERE – AUTONOMIA DEI SINGOLI NEGOZI – TASSAZIONE DEI SINGOLI ATTI ENUNCIATI – APPLICABILITA’ – CONSEGUENZE – FATTISPECIE
massima
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In tema di imposta di registro, ove viene colpita la singola manifestazione di ricchezza e la connessa capacità contributiva, vale il principio dell’autonomia dei singoli negozi, che si desume in modo inequivoco dalla previsione dell’art. 22 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. La quale stabilisce che, se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere tra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene la enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Si è quindi per esempio affermato che “va assoggettato ad imposta proporzionale il contratto di fideiussione enunciato in una sentenza intervenuta tra le stesse parti del negozio di garanzia”.
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“1. – La commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza in data 21.10.2010, ha accolto l’appello dell’agenzia delle entrate contro una sentenza di accoglimento di un ricorso di R.O.D.S. avverso un avviso di liquidazione di imposta di registro.
La sentenza ha accertato che il contribuente aveva fatturato prestazioni di docenza alla s.r.l. E. e aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo.
Ha ritenuto che correttamente, a disparte la registrazione del decreto, era stato sottoposto a tassazione il negozio giuridico sottostante, ai sensi degli artt. 6 e 22 del t.u. n. 131/1986, in quanto formato da lettere di incarico enunciate nell’atto giurisdizionale.
2. – Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione sorretto da censure così rubricate: “assenza di contratto sottostante”; “eccesso di potere e violazione di legge con riferimento al comma 1 dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131”; “violazione di legge con riferimento alla parte 1 dell’art. 8 della tariffa della tassa di registro” ,- “eccesso di potere, violazione dell’art. 22 del D.P.R. 26.04.86 e false affermazioni dell’agenzia delle entrate di Torino e della CTR di Torino”.
L’intimata si è costituita con controricorso.
3.- Al di là delle molteplici incongruenze che caratterizzano le modalità di proposizione delle distinte censure, può essere dirimente osservare che secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di imposta di registro, ove viene colpita la singola manifestazione di ricchezza e la connessa capacità contributiva, vale il principio dell’autonomia dei singoli negozi, che si desume in modo inequivoco dalla previsione dell’art. 22 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. La quale stabilisce che, se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere tra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene la enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Si è quindi per esempio affermato che “va assoggettato ad imposta proporzionale il contratto di fideiussione enunciato in una sentenza intervenuta tra le stesse parti del negozio di garanzia” (Cass. n. 17899/2005).
4. – Nella specie, con insindacabile accertamento in fatto, il giudice di merito ha evidenziato che il contratto di prestazione d’opera intellettuale {ivi definito contratto “di docenza”) era stato enunciato come in effetti esistente nell’ambito del decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore.
Donde, nell’affermarne l’autonoma soggezione a imposta di registro di tale contratto, l’impugnata sentenza si è conformata all’indirizzo espresso da questa Corte sul tema (v. anche Cass. 20219/2004).
5.- Consegue l’inammissibilità dei motivi articolati dal ricorrente al n. 1 e al n. 4 (essendo l’affermazione di inesistente enunciazione del sottostante negozio contraddetta dall’accertamento di fatto del giudice di merito); l’inammissibilità di quello di cui al n. 3 (non discorrendosi, in causa, di tassazione del decreto ingiuntivo); e la manifesta infondatezza di quello di cui al n. 2 (irrilevante essendo, stante la valenza, in ambito tributario, del ripetuto principio di autonomia dei negozi giuridici, la soggezione a Iva della prestazione eseguita).”;
– che il collegio condivide il contenuto della relazione, sicché il ricorso va definito con pronuncia di manifesta infondatezza;
– che la modesta natura della controversia giustifica la compensazione delle spese processuali;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
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