I risultati degli studi evoluti 2012 possono essere utilizzati, senza tenere conto dei correttivi per la crisi, anche per il passato, ma solo per l’annualità 2010. Questa è l’ulteriore indicazione che proviene dalla circolare di ieri dell’agenzia delle Entrate sugli studi di settore.
Il documento sottolinea il principio generale – affermato dalla giurisprudenza della Cassazione – in base al quale per gli accertamenti standardizzati, tra i quali rientrano gli studi, vale la regola che la forma più evoluta prevale su quelle precedenti. Dunque, in linea di principio, la versione più attuale di Gerico può essere utilizzata in contraddittorio, se più favorevole per il contribuente, anche per le annualità precedenti. Questo principio, però, secondo l’Agenzia non vale per gli studi di settore influenzati dalla crisi economica. Conseguentemente, la circolare afferma che gli studi di settore evoluti relativi al periodo d’imposta 2012 non possono essere utilizzati per rideterminare, in contraddittorio, la pretesa tributaria basata sulle risultanze degli studi per un’annualità precedente al 2012 (lo stesso era stato affermato – circa l’annualità 2011 – dalla circolare 30/E/2012).
Il documento di ieri, tuttavia, specifica che i risultati degli studi di settore evoluti per il 2012 potrebbero trovare applicazione, senza tenere conto dei correttivi per la crisi previsti per Unico 2013, solo per l’eventuale rideterminazione, in contraddittorio con il contribuente, dei risultati dell’annualità 2010, considerando che la base dati utilizzata per elaborare gli studi di settore per il 2012 si riferisce proprio all’annualità 2010.
La circolare sottolinea, comunque, che l’utilizzo degli studi di settore evoluti per le annualità precedenti risulta possibile solo qualora non emergano delle incoerenze negli indicatori economici previsti dagli studi di settore evoluti; in caso contrario, nel caso emergano delle anomalie negli indicatori economici, le risultanze degli studi evoluti potranno essere utilizzate solo qualora, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente, si rilevi che l’incoerenza non sia dovuta all’infedeltà delle informazioni utilizzate per il calcolo.
Nel complesso, si ravvisa un po’ troppo rigore per uno strumento che la stessa circolare afferma in precedenza non essere esattamente “credibile” (prima del contraddittorio).
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