La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 49 depositata il 3 gennaio 2014 intervenendo in tema di riscossione ha statuito che nulla vieta al creditore sociale di agire in sede di cognizione per precostituirsi un titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest’ultimo sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, una volta che il patrimonio della società risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del credito.
La vicenda ha riguardato un contribuente a cui veniva notificato una cartella di pagamento per imposta IVA ed IRAP in qualità di coobbligato solidale e dovute dalla società di persona in cui era socio. Il contribuente impugnava la cartella di pagamento inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale che accoglieva le doglianze del ricorrente. L’Agenzia delle Entrate impugnava la decisione del giudice di prime cure dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che respingeva il gravame del Fisco. I giudici di appello in particolare hanno ritenuto che ai sensi dell’articolo 2304 del codice civile, i creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale.
Per la cassazione della sentenza del giudice di seconde cure, l’Amministrazione Finanziaria, propone il ricorso, basato su un unico motivo di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini accolgono la motivazione del Fisco cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigettando il ricorso del contribuente. Per i giudici di legittimità, applicando il principio di interpretazione recepito dalla stessa Corte, ha ritenuto che il beneficio d’escussione previsto dall’articolo 2304 ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d’agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest’ultimo sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13183 del 26/11/1999)
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