CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 21216 depositata il 13 settembre 2017 – Nella liquidazione coatta amministrativa l’ammissione al passivo la natura amministrativa del procedimento attribuisce allo stato passivo formato dal commissario liquidatore, con il deposito in cancelleria, una funzione di pubblicità che segna il momento a partire dal quale può aprirsi una fase giurisdizionale in caso di proposizione di uno dei ricorsi ex art. 209 l. fall.
CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 21216 depositata il 13 settembre 2017 FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - NATURA E FUNZIONE - CONSEGUENZE - PROCURA A MARGINE - IDONEITA' ALLA PROPOSIZIONE DELL’OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - ART. 83 C.P.C. [...]