CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 19919 depositata il 5 ottobre 2016 – L’art. 6 della l. n. 604 del 1966, come modificato dall’art. 32 della I. n.183 del 2010, prevede il termine di decadenza di sessanta giorni per l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento, cui deve seguire a pena di inefficacia il deposito del ricorso giurisdizionale nei successivi centottanta giorni
CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 19919 depositata il 5 ottobre 2016 LAVORO - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - LICENZIAMENTO - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO - TERMINE - 120 GIORNI Svolgimento del processo Con ricorso al Tribunale di Messina, depositato il 4.10.13, R.G. funzionario e dirigente della società T. s.p.a., premetteva che con atto dell'8.3.11 era stato [...]