CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 19919 depositata il 5 ottobre 2016 – L’art. 6 della l. n. 604 del 1966, come modificato dall’art. 32 della I. n.183 del 2010, prevede il termine di decadenza di sessanta giorni per l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento, cui deve seguire a pena di inefficacia il deposito del ricorso giurisdizionale nei successivi centottanta giorni