Archivi annuali: 2018

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 ottobre 2018, n. 23821 – Possibile l’esenzione ICI di cui all’art. 7 del Dlgs 504/1992 per gli immobili gestiti da società “in house”

ICI, esenzione - in relazione al testo della norma in questione quale applicabile ratione temporis, l'ente proprietario potrebbe pur sempre beneficiare dell'esenzione qualora: a) gli immobili siano destinati alle attività oggettivamente esenti (cfr. Cass. sez. 5, 24 febbraio 2012, n. 2821); b) la gestione degli immobili sia affidata gratuitamente al soggetto terzo; c) quest'ultimo sia ente non commerciale al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla stessa struttura del concedente (cfr. in particolare Cass. sez. 5, 18 dicembre 2015, n. 25508)

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINICALE MILANO – Sentenza 20 settembre 2018, n. 3870 – Nullità degli atti di ingiunzione per mancata indicazione della qualifica della persona a cui sono stati notificati gli avvisi di accertamento

Nullità degli avvisi sopra citati poiché nelle relative relate di notifica non vi è l'indicazione della qualifica della persona che ha firmato per ricevuta le predette relate. Vale a dire che dagli atti prodotti dal Comune e dalle predette relate non emerge la prova che gli avvisi siano stati notificati al ricorrente e che pertanto lo stesso sia stato posto in condizione di difendersi e di impugnarli Pertanto dalla dichiarazione di nullità degli avvisi presupposti deriva la nullità dell'ingiunzione impugnata

Gruppo IVA. Istanze presentate per dimostrare l’insussistenza del vincolo economico ai sensi dell’articolo 70-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – Principio di diritto 15 ottobre 2018, n. 5 dell’Agenzia delle Entrate

Gruppo IVA. Istanze presentate per dimostrare l’insussistenza del vincolo economico ai sensi dell’articolo 70-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Principio di diritto 15 ottobre 2018, n. 5 dell'Agenzia delle Entrate

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 ottobre 2018, n. 25653 – In tema di IVA, la prestazione pubblicitaria eseguita mediante diffusione del messaggio pubblicitario per il tramite di mezzo radiotelevisivo ubicato in Italia a un’impresa, anch’essa ubicata in Italia, a sua volta incaricata di svolgere servizi pubblicitari, prima di essere fatturata da quest’ultima al committente di pubblicità, è munita del requisito della territorialità, benché sia indirizzata e giunga a utenti ubicati fuori dal territorio dell’Unione europea

"In tema di iva, il momento impositivo della prestazione pubblicitaria remunerata col diritto al c. d. cambio merce, ossia alla futura cessione di beni o alla futura prestazione di servizi da parte del committente la pubblicità, che s'inquadra nel novero delle operazioni permutative, coincide con l'effettuazione della prestazione, la quale, costituendo a sua volta il corrispettivo anticipato del c. d. cambio merce, determina al contempo l'imponibilità anche di questa prestazione, purché ne sia già noto l'oggetto alle parti". "In tema di iva, la prestazione pubblicitaria eseguita mediante diffusione del messaggio pubblicitario per il tramite di mezzo radiotelevisivo ubicato in Italia a un'impresa, anch'essa ubicata in Italia, a sua volta incaricata di svolgere servizi pubblicitari, prima di essere fatturata da quest'ultima al committente di pubblicità, è munita del requisito della territorialità, benché sia indirizzata e giunga a utenti ubicati fuori dal territorio dell'Unione europea".

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 ottobre 2018, n. 25625 – La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, va effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo

«In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la decisione impugnata ritenendo insufficienti, per l'effettuazione della notifica ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, le generiche informazioni fornite dal custode dello stabile)»

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 ottobre 2018, n. 25524 – Differenza fra l’omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c., e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia

la differenza fra l'omessa pronuncia di cui all'art. 112 c.p.c., e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui al numero 5 dell'articolo 360 del codice di procedura civile si coglie nel senso che, nella prima, l'omesso esame concerne direttamente una domanda od un'eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d'appello uno dei fatti costitutivi della "domanda" di appello), là dove, nel caso dell'omessa motivazione, l'attività di esame del giudice che si assume omessa non concerne la domanda o l'eccezione direttamente, bensì una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un'eccezione e, quindi su uno dei fatti principali della controversia.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 Ottobre 2018, n. 25519 – Quando, per la notifica di atti, sia consentito servirsi del servizio postale la verifica della tempestività dei ricorsi del contribuente e delle impugnazioni sia del contribuente che dell’amministrazione finanziaria si deve aver riguardo non alla data di arrivo, bensì alla data di spedizione

Nel processo tributario quando sia consentito servirsi del servizio postale, per la verifica della tempestività dei ricorsi del contribuente e delle impugnazioni sia del contribuente che dell'amministrazione finanziaria si deve aver riguardo non alla data di arrivo, bensì alla data di spedizione: e questo in rigorosa applicazione della fondamentale norma di riferimento costituita dal D.Igs. n. 546 del 1992, art. 20, comma 2, seconda parte, secondo la quale "in tal caso il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate";

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