Archivi annuali: 2018

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 ottobre 2018, n. 24064 – I criteri per la determinazione del valore degli immobili hanno la funzione di fornire le indicazioni minime cui l’amministrazione finanziaria deve attenersi nella procedura che conduce a quella definizione degli obblighi tributari, e non costituiscono, pertanto, valido criterio al di fuori di tale tipo di accertamento

i criteri per la determinazione del valore degli immobili, fissati dall'art. 2 del regolamento, reso col d.P.R. 31 luglio 1996, n. 460, per l'attuazione dell'accertamento con adesione di cui al d.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito in legge 30 novembre 1994, n. 656, hanno la funzione di fornire le indicazioni minime cui l'amministrazione finanziaria deve attenersi nella procedura che conduce a quella definizione degli obblighi tributari, e non costituiscono, pertanto, valido criterio al di fuori di tale tipo di accertamento. Se, infatti, è possibile che l'accertamento con adesione si realizzi per valori superiori a quelli indicati dal detto art. 2 del d.P.R. n. 460 del 1996, è comunque ovvio che il contribuente vi aderisca quando esso si attesti su un importo inferiore a quello che potrebbe legittimamente emergere con autonomo accertamento ordinario e nel successivo contenzioso. Pertanto, se ai detti criteri un qualche rilievo indiziario può essere attribuito, esso è nel senso che il valore effettivo non è inferiore a quello cui si perviene mediante la loro applicazione, e non nel senso, opposto, che non possa essere superiore ad esso

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 ottobre 2018, n. 24055 – Somma percepita a titolo di transazione per rinuncia all’azione di risoluzione del contratto per inadempienza – Qualificazione come lucro cessante – Imponibilità come redditi diversi

«L'interpretazione della volontà delle parti in relazione al contenuto di un contratto o di una qualsiasi clausola contrattuale importa indagini e valutazioni di fatto affidate al potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità ove non risultino violati i canoni normativi di ermeneutica contrattuale e non sussista un vizio nell'attività svolta dal giudice di merito, tale da influire sulla logicità, congruità e completezza della motivazione. Peraltro, quando il ricorrente censuri l'erronea interpretazione di clausole contrattuali da parte del giudice di merito, per il principio di autosufficienza del ricorso, ha l'onere di trascriverle integralmente perché al giudice di legittimità è precluso l'esame degli atti per verificare la rilevanza e la fondatezza della censura»

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 ottobre 2018, n. 24046 – Requisiti per la deducibilità fiscale delle spese di sponsorizzazione del marchio ed del cosiddetto premio fedeltà

costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta. In tema di imposte sul reddito d’impresa, "il cosiddetto premio fedeltà, istituito contrattualmente per apportare un beneficio integrativo del trattamento di fine rapporto dei dipendenti che abbiano maturato un'elevata anzianità di servizio in azienda all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, costituisce un costo deducibile, operando in costanza del rapporto di lavoro ed essendo rilevante nell'ambito dell'economia aziendale e dei relativi ricavi, atteso, peraltro, che ove venga meno per circostanze anormali, il beneficio viene recuperato alla disponibilità della società medesima 

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 ottobre 2018, n. 24040 – Legittima l’istanza di rimborso per il credito d’imposta alla luce della convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni

tanto le norme "comunitarie" che quelle "convenzionali" mirano, anche se con modalità e strumenti diversificati, alla eliminazione, o quantomeno alla attenuazione, della doppia imposizione (in senso giuridico ed economico), sicché non è affatto escluso dalla direttiva madre-figlia che la società-madre, sussistendone tutti i presupposti, possa optare per il regime convenzionale diretto a neutralizzare l'imposizione, in luogo di quello della piena detassazione, deve ritenersi invece precluso - perché avulso ed eccedente rispetto alla finalità di evitare la doppia imposizione - il riconoscimento alla società madre del credito d'imposta, proprio perché esso si risolverebbe nella "distorsione rappresentata da un indebito duplice beneficio, ovvero da una duplice non-imposizione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 ottobre 2018, n. 24028 – La legittimazione processuale del fallito per i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento può eccezionalmente riconoscersi soltanto nel caso di disinteresse o inerzia degli organi preposti al fallimento e non anche quando detti organi si siano concretamente attivati e abbiano ritenuto non conveniente intraprendere o proseguire la controversia

«la legittimazione processuale del fallito per i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento può eccezionalmente riconoscersi soltanto nel caso di disinteresse o inerzia degli organi preposti al fallimento e non anche quando detti organi si siano concretamente attivati e abbiano ritenuto non conveniente intraprendere o proseguire la controversia. Da ciò consegue che non può riconoscersi la legittimazione del fallito ad impugnare una decisione emessa nei confronti del curatore del fallimento, poiché in queste evenienze non è ravvisabile disinteresse degli organi fallimentari, conseguendo la mancata impugnazione ad una valutazione di opportunità o convenienza. In questi casi l'inammissibilità dell'impugnazione può essere eccepita dalla controparte o rilevata d'ufficio

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 ottobre 2018, n. 24019 – Effetti del giudicato esterno – Accertamento per il disconoscimento della deducibilità dal reddito degli interessi corrisposti ad istituti di credito in relazione ad un’operazione di leasing

Effetti del giudicato esterno - Accertamento per il disconoscimento della deducibilità dal reddito degli interessi corrisposti ad istituti di credito in relazione ad un'operazione di leasing. l'effetto vincolante del giudicato formatosi sulla statuizione di infondatezza del recupero a tassazione degli interessi passivi dedotti dall'impresa per l'anno 2004 si estende anche al presente giudizio, relativo ad atto impositivo emesso per l'annualità precedente, non trovando ostacolo nell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, come nel caso in esame, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 ottobre 2018, n. 24001 – La previsione di cui all’art. 6, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, introdotta dall’art. 1, comma 935, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella parte in cui prevede che, in caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, resto fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione, ai sensi degli artt. 19 e seguenti del d.P.R. n. 633/1972, non ha efficacia retroattiva né può ad essa riconoscersi valore di norma interpretativa

«La previsione di cui all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, introdotta dall'art. 1, comma 935, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella parte in cui prevede che, in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, resto fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione, ai sensi degli artt. 19 e seguenti del d.P.R. n. 633/1972, non ha efficacia retroattiva né può ad essa riconoscersi valore di norma interpretativa».

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