Archivi annuali: 2018

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 ottobre 2018, n. 24000 – In tema di condono fiscale, la causa ostativa alla definizione agevolata, contemplata dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, comma 1, si applica alle società i cui rappresentanti legali siano stati destinatari dell’azione penale per i reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, qualora il contribuente abbia avuto formale conoscenza di tale esercizio entro la data di perfezionamento della definizione

"in tema di condono fiscale, la causa ostativa alla definizione agevolata, contemplata dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, comma 1, si applica alle società i cui rappresentanti legali siano stati destinatari dell'azione penale per i reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, qualora il contribuente abbia avuto formale conoscenza di tale esercizio entro la data di perfezionamento della definizione, poiché non è necessario che l'indagato/imputato ed il soggetto, a cui è preclusa la definizione agevolata, coincidano, tenuto conto che il reato è sempre contestato ad una persona fisica mentre l'esclusione della definizione agevolata può riguardare anche le società"

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 43560 depositata il 2 ottobre 2018 – IVA – Reato di cui all’art. 5 del D.Lgs n. 74/00 per omessa dichiarazione

IVA - Reato di cui all'art. 5 del D.Lgs n. 74/00 per omessa dichiarazione. l'omissione della dichiarazione IVA ha riguardato anche le due transazioni per le quali vi era stato regolare adempimento ed era stato corrisposto il prezzo di acquisto e, dunque, l'imputato era ben consapevole non solo di dover presentare la dichiarazione, ma anche che l'omissione era finalizzata all'evasione dell'imposta

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 43546 depositata il 2 ottobre 2018 – Nei reati omissivi, art. 10 ter del DPR 74/2000, integra pertanto la causa di forza maggiore l’assoluta impossibilità, non la semplice difficoltà di porre in essere il comportamento omesso

Nei reati omissivi integra pertanto la causa di forza maggiore l'assoluta impossibilità, non la semplice difficoltà di porre in essere il comportamento omesso in ipotesi di conflitto tra l'obbligo fiscale e il diritto dei lavoratori a percepire la retribuzione agli stessi spettante, non illogicamente è stato ritenuto di dover accordare prevalenza a quello che, solo, riceve, secondo la non irragionevole scelta del legislatore, una tutela penalistica attraverso la previsione della fattispecie incriminatrice qui in rilievo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 ottobre 2018, n. 24048 – Omessa tempestiva presentazione della dichiarazione dei redditi il cui inadempimento imputabile al CAF non è sanzionabile il contribuente

Omessa tempestiva presentazione della dichiarazione dei redditi il cui inadempimento imputabile al CAF non è sanzionabile il contribuente. L'interpretazione del contenuto dell'atto di appello, che rientra nei compiti del giudice del merito ed è sottratta al sindacato di legittimità se correttamente motivata, non è soggetta alle regole di ermeneutica contrattuale, e deve essere condotta tenendo conto sia della formulazione letterale, sia del contenuto sostanziale dell'atto stesso in relazione alle finalità che la parte intende perseguire

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 ottobre 2018, n. 23993 – Considerata la natura giuridica della dichiarazione fiscale va riconosciuta al contribuente la possibilità, anche in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal fisco allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull’obbligazione tributaria, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista

Considerata la natura giuridica della dichiarazione fiscale va riconosciuta al contribuente la possibilità, anche in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal fisco allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull'obbligazione tributaria, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista «In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del  successivo comma 8-bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria».

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