CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 ottobre 2018, n. 24000 – In tema di condono fiscale, la causa ostativa alla definizione agevolata, contemplata dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, comma 1, si applica alle società i cui rappresentanti legali siano stati destinatari dell’azione penale per i reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, qualora il contribuente abbia avuto formale conoscenza di tale esercizio entro la data di perfezionamento della definizione
"in tema di condono fiscale, la causa ostativa alla definizione agevolata, contemplata dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, comma 1, si applica alle società i cui rappresentanti legali siano stati destinatari dell'azione penale per i reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, qualora il contribuente abbia avuto formale conoscenza di tale esercizio entro la data di perfezionamento della definizione, poiché non è necessario che l'indagato/imputato ed il soggetto, a cui è preclusa la definizione agevolata, coincidano, tenuto conto che il reato è sempre contestato ad una persona fisica mentre l'esclusione della definizione agevolata può riguardare anche le società"