Corte di Cassazione sentenza n. 831 depositata il 16 gennaio 2018 – Ai fini dell’esonero dal fallimento delle società cooperative fra imprenditori agricoli e dei consorzi di produttori che commercializzano i prodotti degli associati, occorre procedere alla verifica: a) della forma sociale e della qualità dei soci; b) dello svolgimento di attività agricole in senso proprio o di attività “connesse” alle prime, anche in via esclusiva, da parte della società o del consorzio, ai sensi dell’art. 2135, comma 3, c.c.; c) dell’apporto prevalente dei soci o della destinazione prevalente a questi ultimi di beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico, ai sensi dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 228 del 2001
Corte di Cassazione sentenza n. 831 depositata il 16 gennaio 2018 FALLIMENTO - SOCIETA' E CONSORZI - SOCIETÀ COOPERATIVE E CONSORZI DI PRODUTTORI AVENTI AD OGGETTO ATTIVITÀ AGRICOLE - ESENZIONE DAL FALLIMENTO - VALUTAZIONE DEL GIUDICE - CONTENUTO FATTI DI CAUSA R.A. e la A. s.p.a. hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte [...]