Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 31863 depositata il 18 luglio 2019 – Il preposto ha la funzione di verificare e garantire il rispetto delle regole di cautela nell’esecuzione delle prestazioni lavorative e la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità e, comunque, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile
Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 31863 depositata il 18 luglio 2019 Lavoro - Sicurezza sul lavoro - Rapporto di lavoro - Infortunio su lavoro - Responsabilità dei preposti - infortunio in quota - Omessa sorveglianza Massima I preposti sono responsabili a causa dell’omessa sorveglianza sulle attività per l’infortunio in quota del lavoratore durante [...]