Archivi annuali: 2019

Aliquota ridotta cedolare secca e di stato di emergenza – Risposta 07 novembre 2019, n. 470 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 07 novembre 2019, n. 470 Aliquota ridotta cedolare secca e di stato di emergenza Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito La Signora Tizia è proprietaria di immobili che ha concesso in locazione, concontratti a canone concordato, applicando la cedolare secca. L'istante ritiene che [...]

Valutazione abusività ai fini delle imposte indirette della cessione di ramo d’azienda a newco, successiva cessione della relativa partecipazione a fondo d’investimento e cessione di immobili al medesimo fondo – Risposta 07 novembre 2019, n. 469 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 07 novembre 2019, n. 469 Valutazione abusività ai fini delle imposte indirette della cessione di ramo d'azienda a newco, successiva cessione della relativa partecipazione a fondo d’investimento e cessione di immobili al medesimo fondo Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito La società ALFA [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 ottobre 2019, n. 25493 – La regola della rilevabilità d’ufficio delle questioni, in ogni stato e grado del processo opera solo quando sulle suddette questioni non vi sia stata una statuizione anteriore mentre qualora vi sia stata, i giudici delle fasi successive possono conoscere delle questioni stesse solo se e in quanto esse siano state riproposte con l’impugnazione, posto che altrimenti si forma il giudicato interno che ne preclude l’esame

La regola della rilevabilità d'ufficio delle questioni, in ogni stato e grado del processo opera solo quando sulle suddette questioni non vi sia stata una statuizione anteriore mentre qualora vi sia stata, i giudici delle fasi successive possono conoscere delle questioni stesse solo se e in quanto esse siano state riproposte con l'impugnazione, posto che altrimenti si forma il giudicato interno che ne preclude l'esame

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 novembre 2019, n. 28565 – In un’ipotesi di rimborso di un versamento diretto, ai sensi dell’art. 38, del d.P.R. n. 602/1973, trattandosi dell’istanza di rimborso della ritenuta IRPEF del 20%, operata dal comune, quale sostituto d’imposta, sull’indennità d’esproprio spettante al contribuente che, ai sensi del medesimo articolo, deve essere presentata all’Amministrazione finanziaria entro 48 mesi dalla data del versamento

In un'ipotesi di rimborso di un versamento diretto, ai sensi dell'art. 38, del d.P.R. n. 602/1973, trattandosi dell'istanza di rimborso della ritenuta IRPEF del 20%, operata dal comune, quale sostituto d'imposta, sull'indennità d'esproprio spettante al contribuente che, ai sensi del medesimo articolo, deve essere presentata all'Amministrazione finanziaria entro 48 mesi dalla data del versamento

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 novembre 2019, n. 28564 – In tema di imposte sui redditi, l’accertamento del reddito con metodo sintetico (cd. redditometro), ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta e, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore

In tema di imposte sui redditi, l'accertamento del reddito con metodo sintetico (cd. redditometro), ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta e, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 novembre 2019, n. 28562 – Nel processo tributario, in caso di litisconsorzio processuale, che determina l’inscindibilità delle cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l’inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d’ordinare l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l’ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità

Nel processo tributario, in caso di litisconsorzio processuale, che determina l'inscindibilità delle cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l'omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l'inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d'ordinare l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l'ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità

Corte di Cassazione ordinanza n. 27326 depositata il 24 ottobre 2019 – In materia di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ai fini della condanna al risarcimento dei danni, l’accertamento dei requisiti costituiti dall’aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave ovvero dal difetto della normale prudenza

In materia di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ai fini della condanna al risarcimento dei danni, l’accertamento dei requisiti costituiti dall’aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave ovvero dal difetto della normale prudenza

Corte di Cassazione ordinanza n. 27757 depositata il 30 ottobre 2019 – In tema di accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi, in base all’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 441 del 1997, le eventuali differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino di cui all’art. 14, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 o della documentazione obbligatoria emessa e ricevuta, e le consistenze delle rimanenze registrate, costituiscono presunzione di cessione o di acquisto per il periodo d’imposta oggetto del controllo, presunzione che è relativa e superabile non con qualunque mezzo di prova, ma solo con le prove tassativamente indicate dagli artt. 1 e 2 del citato d.P.R. n. 441 del 1997

In tema di accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi, in base all'art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 441 del 1997, le eventuali differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino di cui all'art. 14, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 o della documentazione obbligatoria emessa e ricevuta, e le consistenze delle rimanenze registrate, costituiscono presunzione di cessione o di acquisto per il periodo d'imposta oggetto del controllo, presunzione che è relativa e superabile non con qualunque mezzo di prova, ma solo con le prove tassativamente indicate dagli artt. 1 e 2 del citato d.P.R. n. 441 del 1997

Torna in cima