Archivi annuali: 2019

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 ottobre 2019, n. 26759 – In caso di cessione di ramo d’azienda, ove su domanda de/lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 2112 c. c., le retribuzioni in seguito corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell’alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell’obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa

In caso di cessione di ramo d'azienda, ove su domanda de/lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 2112 c. c., le retribuzioni in seguito corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell'alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell'obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 ottobre 2019, n. 25592 – La ricomprensione della c.d. tassa di ingresso per la mobilità nella categoria della contribuzione previdenziale è coerente con la lettera e la ratio della norma istitutiva e si inscrive nella variegata tipologia di oneri economici che l’ordinamento offre in materia

La ricomprensione della c.d. tassa di ingresso per la mobilità nella categoria della contribuzione previdenziale è coerente con la lettera e la ratio della norma istitutiva e si inscrive nella variegata tipologia di oneri economici che l'ordinamento offre in materia

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 ottobre 2019, n. 26893 – Quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti

Quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 ottobre 2019, n. 26985 – In presenza di accertamenti bancari condotti ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, è onere del contribuente dimostrare che i proventi desumibili dalla movimentazione bancaria non debbano essere recuperati a tassazione o perché egli ne ha già tenuto conto nelle dichiarazioni o perché non fiscalmente rilevanti in quanto non si riferiscono ad operazioni imponibili

In presenza di accertamenti bancari condotti ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, è onere del contribuente dimostrare che i proventi desumibili dalla movimentazione bancaria non debbano essere recuperati a tassazione o perché egli ne ha già tenuto conto nelle dichiarazioni o perché non fiscalmente rilevanti in quanto non si riferiscono ad operazioni imponibili

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 ottobre 2019, n. 26983 – Qualora la fattura si riferisce a un’operazione inesistente, non è consentita la variazione in diminuzione per cui il cedente o falso prestatore deve sempre versare l’imposta esposta in fattura, mentre l’acquirente o il committente non può in alcun caso portare in detrazione l’Iva per assenza del suo presupposto

Qualora la fattura si riferisce a un'operazione inesistente, non è consentita la variazione in diminuzione per cui il cedente o falso prestatore deve sempre versare l'imposta esposta in fattura, mentre l'acquirente o il committente non può in alcun caso portare in detrazione l’Iva per assenza del suo presupposto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 ottobre 2019, n. 26939 – Tra rettifica della dichiarazione del contribuente e rimborso delle somme ivi esposte non vi è alcuna relazione di pregiudizialità, nel senso che non si determina alcun consolidamento di quanto esposto in dichiarazione per effetto del mancato esercizio (per inerzia o decadenza) del potere di rettifica, ben potendo tanto il contribuente, che l’Erario, agire nei termini ordinari per la verifica in concreto della legittimità di quanto corrisposto per il relativo tributo

Tra rettifica della dichiarazione del contribuente e rimborso delle somme ivi esposte non vi è alcuna relazione di pregiudizialità, nel senso che non si determina alcun consolidamento di quanto esposto in dichiarazione per effetto del mancato esercizio (per inerzia o decadenza) del potere di rettifica, ben potendo tanto il contribuente, che l'Erario, agire nei termini ordinari per la verifica in concreto della legittimità di quanto corrisposto per il relativo tributo

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