CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 ottobre 2019, n. 26965
Rapporto di lavoro – Svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle proprie della qualifica di inquadramento – Pagamento delle differenze retributive
Rilevato che
1. il Tribunale di Lecce aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da A.D.N. nei confronti dell’Inps e, accertato lo svolgimento da parte della ricorrente di mansioni riconducibili all’area C, posizione economica Cl, aveva condannato l’ente al pagamento delle differenze retributive maturate con decorrenza dal 27 aprile 2005, essendo il credito riferibile al periodo antecedente estinto per intervenuta prescrizione;
2. la Corte d’appello di Lecce ha rigettato l’impugnazione principale dell’Istituto, perché correttamente il primo giudice aveva valorizzato lo svolgimento di fatto di mansioni superiori rispetto a quelle proprie della qualifica di inquadramento, mentre ha accolto l’appello incidentale della D.N. e ritenuto inammissibile, per la sua genericità, l’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa dell’INPS;
3. la Corte territoriale ha evidenziato al riguardo che la prescrizione non è rilevabile d’ufficio e pertanto il suo carattere dispositivo comporta per la parte che la eccepisce l’onere di tipizzarla attraverso specifiche indicazioni di fatto che rendano comprensibile e individuabile l’uno o l’altro tipo legale;
4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Inps sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ., al quale A.D.N. ha opposto difese con tempestivo controricorso.
Considerato che
1. il ricorso denuncia con un unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione degli articoli 2697, 2934, 2946 del codice civile nonché degli articoli 416 e 437 del codice di procedura civile»;
1.1. rilevato che l’elemento costitutivo dell’eccezione di prescrizione è l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, evidenzia il ricorrente che la parte nel sollevare l’eccezione stessa ha solo l’onere di allegare detto elemento costitutivo e di manifestare la volontà di avvalersi dell’effetto estintivo, perché rientrano nel potere/dovere del giudice la qualificazione giuridica e la identificazione delle norme applicabili;
1.2. nel caso di specie, pertanto, poiché l’Istituto nella memoria di costituzione di primo grado aveva in via preliminare eccepito «ogni decadenza e prescrizione», non poteva la Corte territoriale ritenere inammissibile l’eccezione per l’asserita genericità della stessa;
2. il ricorso non può trovare accoglimento perché la sentenza gravata, che ha ritenuto inammissibile l’eccezione di prescrizione, è conforme nel dispositivo a diritto e, pertanto, non è soggetta a cassazione ex art. 384 comma 4 cod. proc. civ., disposizione che, in una lettura costituzionalmente orientata al rispetto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., attribuisce a questa Corte il potere di correggere la motivazione anche a fronte di un error in procedendo (Cass. S.U. n. 2731/2017);
3. occorre premettere che nel controricorso la D.N. ha riproposto la questione dell’inammissibilità dell’eccezione di prescrizione conseguente alla tardività della costituzione dell’INPS nel giudizio di primo grado, questione sulla quale la Corte d’Appello non ha pronunciato, sebbene la stessa fosse stata sollevata con l’appello incidentale, con il quale il capo della sentenza del Tribunale che aveva ritenuto parzialmente prescritto il credito era stato censurato sia in ragione della genericità dell’eccezione di prescrizione, sia in considerazione della tardività della stessa (pag. da 6 a 8 dell’appello incidentale);
4. poiché, come detto, il giudice d’appello non ha pronunciato sulla eccepita tardività della costituzione dell’Istituto è da escludere che, in assenza di ricorso incidentale, possa essersi formato il giudicato interno, eccepito dalla difesa dell’INPS nella memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ., perché «l’impugnazione incidentale ha per necessario presupposto la soccombenza ed è inammissibile se proposta dalla parte rimasta vittoriosa, sia pure per motivi diversi da quelli da essa sostenuti; e tale parte ha, invero, facoltà di chiedere, in ogni caso, al giudice superiore di dare alle questioni controverse una soluzione più corretta, fermo restando il dispositivo, risollevando le questioni medesime ex art. 346 c.p.c., se si tratta di appello, e invocando il potere di correzione della motivazione ex art. 384 c.p.c., se si tratta di ricorso per cassazione» (Cass. n. 16171/2015; negli stessi termini quanto alle eccezioni di merito Cass. S.U. n. 13195/2018 e la giurisprudenza ivi richiamata);
5. ciò premesso rileva il Collegio che dall’esame degli atti contenuti nei fascicoli di parte, consentito a questa Corte in quanto giudice del fatto processuale (Cass. S.U. n. 20181/2019), emerge che il Tribunale di Lecce aveva fissato l’udienza di discussione per il 1° dicembre 2010 ( cfr. decreto ex art. 415 cod. proc. civ. steso in calce alla copia notificata del ricorso) e l’INPS si era costituito in giudizio il 22 novembre 2010 (cfr. timbro di deposito apposto sulla memoria difensiva) e, quindi, oltre il termine di dieci giorni fissato dall’art. 416 cod. proc. civ.;
6. non vale a rendere tempestiva la costituzione la circostanza che il termine scadesse il 21 novembre 2010, ossia in giorno festivo, perché deve essere ribadito l’orientamento, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, alla stregua del quale «il comma 4 dell’art. 155 c.p.c., diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo, ed il successivo comma 5 del medesimo articolo, introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. f), della l. n. 263 del 2005 e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, operano anche con riguardo ai termini che si computano “a ritroso”, ovvero contraddistinti dall’assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il “dies ad quem” dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza in quanto, altrimenti, si produrrebbe l’effetto contrario di una abbreviazione dell’intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo» (Cass. n. 21335/2017);
7. l’eccezione di prescrizione, pertanto, doveva essere ritenuta inammissibile, a prescindere dalle modalità della sua formulazione, perché nel processo del lavoro la tardiva costituzione del convenuto comporta la decadenza dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, ai sensi dell’art. 416, comma secondo, cod. proc. civ., norma la cui violazione, non rilevata dal giudice di primo grado, era stata fatta valere dalla D.N. con l’impugnazione incidentale, che aveva impedito la formazione del giudicato interno sul punto (cfr. Cass. n. 27866/2008 e Cass. n. 8134/2008);
8. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato ex art. 384 comma 4 cod. proc. civ. con conseguente condanna dell’Istituto al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;
9. sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 4.500,00 per competenze professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso spese generali del 15%.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
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