Corte di Cassazione ordinanza n. 32762 depositata il 7 novembre 2022
ricorso incidentale condizionato – atto impositivo tributario presenta una sua specificità nell’ambito degli atti amministrativi – contraddittorio endoprocedimentale – avvisi di liquidazione e accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati
RILEVATO CHE
il Comune di Lecco propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva accolto l’appello della Scuola d’Infanzia Antonio Corti avverso la sentenza n. 223/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecco in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento ICI annualità 2011, ed ha infine depositato memoria difensiva;
l’Istituto scolastico resiste con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato affidato a quattro motivi
CONSIDERATO CHE
1.1 vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso per cassazione proposte da parte controricorrente, in ragione della chiarezza espositiva delle argomentazioni espresse nell’atto di impugnazione e della compiuta illustrazione della vicenda processuale in ossequio ai principi illustrati dall’art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c. anche con riferimento ai doveri di autosufficienza e di specificità;
1.2 i motivi di ricorso, infatti, contengono i caratteri della tassatività atteso che i vizi denunciati rientrano nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c. (cfr. Cass. n. 19959/2014), essendo stati chiaramente riferiti i fatti in relazione ai quali la motivazione è stata ritenuta illegittima e carente;
1.3 quanto poi alla violazione dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., per omessa allegazione di elementi atti a mutare l’orientamento della giurisprudenza di legittimità circa la motivazione dell’avviso di accertamento, le argomentazioni della sentenza, per quanto sarà appresso chiarito, invocano principi di diritto solo apparentemente conformi agli orientamenti interpretativi della giurisprudenza di questa Corte;
2.1 con il primo e secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione degli artt. 12, co. 7, e 10 bis L. n. 212/2000 e lamenta che la Commissione Tributaria Regionale abbia erroneamente annullato l’avviso di accertamento ICI per omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale con la parte contribuente;
2.2 le censure, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, sono fondate;
2.3 premesso che l’atto impositivo tributario presenta una sua specificità nell’ambito degli atti amministrativi, donde ad essi non consegue un’automatica applicabilità delle norme in tema di procedimento amministrativo (cfr. Cass. n. 18488/2015), è sufficiente evidenziare come la sentenza impugnata si ponga in palese contrasto con il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. n. 24823/2015), che, limitato l’ambito di applicabilità dell’art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000 ai soli casi di accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente, hanno chiarito che «in tema di tributi c.d. non armonizzati, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi cd. armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto» (tra la successiva giurisprudenza conforme si vedano, tra le altre, Cass. n. 2875/2017; n. 10030/2017; Cass. n. 20799/2017; Cass. n. 21071/2017; Cass. n. 26943/2017; Cass. n. 2873/2018);
2.4 ne consegue che la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di detto principio, vertendosi in tema di accertamento riguardante l’ICI, tributo locale, in relazione al quale va esclusa la sussistenza di un obbligo generalizzato di contraddittorio;
3.1 con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione degli artt. 7 L. n. 212/2000, 1, comma 162, L. n. 296/2006, 3 L. n. 241/1990 e lamenta che la Commissione Tributaria Regionale abbia erroneamente ritenuto carente di motivazione l’avviso di accertamento impugnato in quanto privo di riferimento alla mancata applicazione dell’esenzione richiesta dalla contribuente ai sensi dell’art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 504/1992;
3.2 con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 10 l. n. 212/2000 e lamenta che la Commissione Tributaria Regionale abbia erroneamente annullato l’atto impugnato anche per avere dapprima riconosciuto l’esenzione in questione, conferendo alla Scuola anche rilevanti finanziamenti, e successivamente richiesto il pagamento integrale dell’imposta;
3.3 le censure, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, vanno parimenti accolte;
3.4 in tema di ICI, analogamente a quanto previsto, in precedenza, dall’art. 11, comma 2 – bis, del d.lgs. n. 504 del 1992, l’art. 1, comma 162, L. n. 296/2006 (applicabile ratione temporis), disponendo che gli avvisi di liquidazione e accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, non comporta l’obbligo di indicare anche l’esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l’eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell’imposta (cfr. Cass. n. 1694/2018, in applicazione del principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sufficientemente motivato l’avviso di accertamento, nel quale erano stati indicati i dati identificativi dell’immobile, il soggetto tenuto al pagamento e l’ammontare dell’imposta; in senso conforme, Cass. n. 26431/2017; Cass. n. 14094/2010);
3.5 occorre inoltre evidenziare che ogni eventuale precedente riconoscimento dell’esenzione d’imposta non precludeva all’Ente locale di riesaminare la sussistenza dei presupposti giuridici e fattuali per la sua effettiva applicazione, secondo quanto disposto dal legislatore;
3.6 non sussiste, pertanto, il difetto di motivazione dell’atto impositivo riscontrato dalla Commissione tributaria regionale;
4.1 l’accoglimento del ricorso principale determina l’assorbimento del primo motivo di ricorso incidentale condizionato circa la regolamentazione delle spese di lite del primo grado, compensate in sede di appello;
4.2 vanno invece dichiarati inammissibili i rimanenti motivi di ricorso incidentale condizionato, proposti dalla controricorrente, ovvero dalla parte totalmente vittoriosa, unicamente al fine di ottenere la correzione della motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cass. nn. 18648/2018, 6601/2005);
4.2 non si è in presenza, infatti, di una pronuncia, preliminare o di merito, in ordine alla quale la stessa controricorrente era risultata soccombente e che avrebbe potuto legittimare, in questa sede, la proposizione di un motivo di ricorso in via incidentale condizionato, e sotto tale prospettiva, i presenti motivi sono stati proposti in carenza di interesse giuridico rilevante, con conseguente inammissibilità dei medesimi (cfr. Cass. n. 640/2006);
4.3 occorre, dunque, precisare che in tema di giudizio di cassazione, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato allorché proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito bensì a questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite, come nel caso in esame (circa la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della richiesta esenzione fiscale) atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell’impugnazione, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza (cfr. Cass. nn. 19503/2018, 3796/2008, 9637/2001);
5. in conclusione, va accolto il ricorso principale, assorbito il primo motivo di ricorso incidentale condizionato e dichiarati inammissibili i rimanenti motivi di ricorso incidentale condizionato, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle questioni rimaste assorbite e sulle spese del giudizio di legittimità;
6. non è dovuto dalla ricorrente incidentale il contributo ulteriore di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, stante il mancato rigetto integrale o la mancata integrale dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale condizionato
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale; dichiara assorbito il primo motivo di ricorso incidentale condizionato; dichiara inammissibile il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso principale accolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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