Archivi annuali: 2019

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 ottobre 2019, n. 24583 – Ai fini del raddoppio dei termini di accertamento, ciò che rileva è la verifica, da parte degli operatori, della ricorrenza di fatti che comportino l’insorgenza dell’obbligo di redigere l’informativa di reato di cui all’art. 331 cod. proc. civ., in presenza di condotte che possano integrare i reati di cui alla legge n. 74 del 2000

Ai fini del raddoppio dei termini di accertamento, ciò che rileva è la verifica, da parte degli operatori, della ricorrenza di fatti che comportino l'insorgenza dell'obbligo di redigere l'informativa di reato di cui all'art. 331 cod. proc. civ., in presenza di condotte che possano integrare i reati di cui alla legge n. 74 del 2000

Commissione Tributaria Provinciale di Milano sezione XVI sentenza n. 1625 depositata il 9 aprile 2019 – Il fornitore che, prima di emettere fattura senza applicazione dell’imposta nei confronti dell’esportatore abituale che gli ha rilasciato la lettera d’intento, abbia chiesto la dichiarazione Iva dalla quale emerge lo “status” del cliente non può essere ritenuto responsabile della frode

Il fornitore che, prima di emettere fattura senza applicazione dell'imposta nei confronti dell’esportatore abituale che gli ha rilasciato la lettera d'intento, abbia chiesto la dichiarazione Iva dalla quale emerge lo "status" del cliente non può essere ritenuto responsabile della frode

Commissione Tributaria Provinciale di Milano sezione I sentenza n. 1649 depositata il 10 aprile 2019 – La cartella di pagamento è prescritta, dopo la presunta notifica prescindendo dalla sua regolarità, laddove sono passati più di dieci anni dall’annualità di riferimento laddove nessun ulteriore atto interruttivo risulti notificato al contribuente fino all’intimazione di pagamento dal momento

La cartella di pagamento è prescritta, dopo la presunta notifica prescindendo dalla sua regolarità, laddove sono passati più di dieci anni dall’annualità di riferimento laddove nessun ulteriore atto interruttivo risulti notificato al contribuente fino all’intimazione di pagamento dal momento

Commissione Tributaria Provinciale di Caserta sezione IV sentenza n. 1866 depositata il 3 maggio 2019 – La motivazione non può considerarsi nulla se ha i requisiti minimi che consentono di individuare la pretesa impositiva sì da assicurare il duplice risultato di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nella fase contenziosa e consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa

la motivazione non può considerarsi nulla se ha i requisiti minimi che consentono di individuare la pretesa impositiva sì da assicurare il duplice risultato di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nella fase contenziosa e consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa

Commissione Tributaria Provinciale di Milano sezione XVIII sentenza n. 1864 depositata il 6 maggio 2019 – Per i redditi fondiari, nel caso in cui il contratto di locazione sia risolto per qualsiasi causa e soprattutto per insolvenza, avendo la sentenza di risoluzione carattere costitutivo con effetti retroattivi, la tassazione dovrà avvenire sulla base della rendita catastale e non su quella del canone pattuito e ciò a far data dalla domanda o nel caso di insolvenza dall’inizio della medesima

Per i redditi fondiari, nel caso in cui il contratto di locazione sia risolto per qualsiasi causa e soprattutto per insolvenza, avendo la sentenza di risoluzione carattere costitutivo con effetti retroattivi, la tassazione dovrà avvenire sulla base della rendita catastale e non su quella del canone pattuito e ciò a far data dalla domanda o nel caso di insolvenza dall'inizio della medesima

Commissione Tributaria Provinciale di Novara sezione II sentenza n. 92 depositata il 8 maggio 2019 – Nel caso di ricorso cumulativo avverso più atti, si dovrà preliminarmente individuare il valore di ogni singolo atto impugnato e calcolare il contributo dovuto, nell’ambito del rispettivo scaglione di riferimento di cui all’art. 13, comma 6-quater, del T.U.S.G.

nel caso di ricorso cumulativo avverso più atti, si dovrà preliminarmente individuare il valore di ogni singolo atto impugnato e calcolare il contributo dovuto, nell'ambito del rispettivo scaglione di riferimento di cui all'art. 13, comma 6-quater, del T.U.S.G.

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