CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 ottobre 2019, n. 24583 – Ai fini del raddoppio dei termini di accertamento, ciò che rileva è la verifica, da parte degli operatori, della ricorrenza di fatti che comportino l’insorgenza dell’obbligo di redigere l’informativa di reato di cui all’art. 331 cod. proc. civ., in presenza di condotte che possano integrare i reati di cui alla legge n. 74 del 2000