CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 marzo 2019, n. 6259 – In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dall’art. 11 del d.lgs. n. 375 del 1993 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l’esercizio dell’azione giudiziaria decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso
CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 marzo 2019, n. 6259 Lavoro - Braccianti agricoli - Reiscrizione negli elenchi anagrafici - Disconoscimento delle giornate agricole Rilevato che La Corte d'appello di Lecce (sentenza del 30.11.2012), pronunciando sull'impugnazione proposta da M.L. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede che le aveva respinto [...]