CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 febbraio 2019, n. 5996 – I presupposti di legittimità del recesso per giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 3 della legge n. 604 del 1966 sono sia le ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa sia l’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore, cd. “repêchage”
CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 febbraio 2019, n. 5996 Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Crisi aziendale - Riduzione di personale - Distacco del lavoratore Fatti di causa 1. Con sentenza depositata il 31.3.2017 la Corte d'appello di Campobasso, in riforma della pronuncia del Tribunale di Isernia, ha dichiarato legittimo il licenziamento intimato, per [...]