CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 febbraio 2019, n. 5996 – I presupposti di legittimità del recesso per giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 3 della legge n. 604 del 1966 sono sia le ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa sia l’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore, cd. “repêchage”