Archivi annuali: 2019

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 31 gennaio 2019, n. 2846 – La definizione automatica della posizione fiscale prevista dalle disposizioni di favore emanate per i soggetti colpiti da particolari calamità naturali << può avvenire in due simmetriche possibilità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10% del dovuto; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90% di quanto versato al medesimo titolo

il rimborso di quanto indebitamente versato spetta ai soggetti specificamente individuati > (primo periodo del comma 665 modificato dalla lettera a) del citato art. 16-octies, comma 1), ovvero nei limiti dei suddetti 90 milioni di euro complessivi per il triennio 2015-2017, stabilendo che > e che > (quinto periodo del comma 665 come introdotto dalla lettera b) del citato art. 16-octies, comma 1), demandando al direttore dell'Agenzia delle entrate l'emanazione di un provvedimento che stabilisca >.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 febbraio 2019, n. 3057 – La motivazione della sentenza “per relationem” è ammissibile, purché il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione stessa, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell’identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 01 febbraio 2019, n. 3057 Tributi locali - TIA - Accertamento - Riscossione - Ingiunzione di pagamento - Notificazione MASSIMA La partecipazione di un Comune ad un Consorzio non dimostra la natura di ente pubblico di quest’ultimo e la conseguente sussistenza della sua potestà impositiva Fatto 1. - La Commissione [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 febbraio 2019, n. 3053 – Il contribuente ha l’obbligo di comunicazione della domanda di rimborso dell’accisa, a pena d’inammissibilità, anche all’ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell’esercizio di competenza

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 01 febbraio 2019, n. 3053 Accisa - Gas naturale - Coltivazione idrocarburi - Agevolazioni fiscali - Aliquota ridotta - Presupposti Fatti di causa 1. L'Agenzia delle Dogane propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, depositata il 6 febbraio 2014, che, in accoglimento dell'appello proposto [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 febbraio 2019, n. 3050 – Il soggetto passivo dell’imposta (Accisa) è il fornitore del prodotto e non il consumatore al quale il corrispondente onere viene traslato in virtù e nell’ambito di un fenomeno meramente economico

quando il consumatore fa valere nei confronti del fornitore - che ha compreso nel prezzo di vendita del prodotto anche l'imposta di consumo pagata allo Stato - l'azione di ripetizione della parte di prezzo corrispondente al suddetto tributo, ritenendo di essere esonerato dal relativo pagamento in forza delle citate disposizioni, egli non esercita un'azione tributaria di rimborso, ma richiede, nel rapporto con l'altro contraente, la restituzione di una parte del prezzo indebitamente corrisposta che, secondo legge, non avrebbe potuto essere compresa nel prezzo medesimo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 gennaio 2019, n. 3046 – In tema di tributi c.d. non armonizzati, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 31 gennaio 2019, n. 3046 Imposte indirette - IVA - Accertamento a tavolino - Contenzioso tributario - Tributi armonizzati e non armonizzati Ragioni della decisione La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 gennaio 2019, n. 2902 – Nel caso di operazioni di disposizione di titoli eseguite da una società fiduciaria su mandato dei propri clienti, per verificare se le suddette operazioni rientrino o non nel calcolo della percentuale detraibile, occorre avere riguardo a quella effettivamente svolta dall’impresa, dovendosi avere riguardo al volume d’affari della contribuente

Nel caso di operazioni di disposizione di titoli eseguite da una società fiduciaria su mandato dei propri clienti, per verificare se le suddette operazioni rientrino o non nel calcolo della percentuale detraibile, occorre avere riguardo non già all'attività previamente definita dall’atto costitutivo come oggetto sociale, ma a quella effettivamente svolta dall'impresa, dovendosi avere riguardo al volume d’affari della contribuente

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 gennaio 2019, n. 2894 – In tema di plusvalenze realizzate mediante la cessione di terreni edificabili e con destinazione agricola, la pregressa scelta del contribuente di aderire al regime speciale agevolativo previsto dall’art. 7 della l. n. 448 del 2001 e succ. modif., in deroga al sistema ordinario, facendo redigere apposita perizia giurata ed effettuando il relativo versamento dell’imposta sostitutiva, non preclude alla Amministrazione finanziaria di procedere all’accertamento del valore della cessione, né impedisce al cedente di alienare il bene ad un prezzo inferiore a quanto dichiarato ex art. 7 cit.

in tema di plusvalenze realizzate mediante la cessione di terreni edificabili e con destinazione agricola, la scelta del contribuente di calcolare il valore del bene ex art. 7 della l. n. 448 del 2001, in deroga al sistema ordinario, facendo redigere apposita perizia giurata ed effettuando il relativo versamento, non determina alcun vincolo nella successiva vendita e non limita pertanto la facoltà di alienare il bene ad un prezzo inferiore, sicché, in questa ipotesi, deve escludersi la decadenza del contribuente dal beneficio e la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di calcolare la plusvalenza secondo gli ordinari criteri previsti dall'art. 68 TUIR, ossia a partire dal vecchio valore di acquisto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 gennaio 2019, n. 2853 – In tema di Iva, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture, relative ad operazioni inesistenti, spetta all’Ufficio fornire la prova che le operazioni commerciali oggetto di fatturazione non sono mai state poste in essere, indicando gli elementi, anche indiziari, sui quali si fonda la contestazione

«l'art. 60-bis, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede la responsabilità solidale del cessionario in caso di mancato versamento dell’Iva da parte del cedente per le cessioni dei beni individuati dal d.m. 22 dicembre 2005 e successive modifiche, qualora siano effettuate a prezzi inferiori al valore normale, presuppone - a differenza dell'art. 21, comma 7, del medesimo d.P.R., che concerne l'emissione di fatture per operazioni inesistenti - l'effettività dell'operazione, sotto fatturata rispetto al valore normale della cessione, tanto in relazione alla realtà economica, quanto al rapporto intersoggettivo tra cedente e cessionario, e quindi consente a quest'ultimo di portare in detrazione l'iva non versata dal cedente e per la quale è stato chiamato al pagamento come obbligato solidale. In presenza di una operazione soggettivamente inesistente, che si verifica in caso di interposizione fittizia del cedente e che impedisce al fittizio cessionario di portare in detrazione la fattura, non trova applicazione l'art. 60-bis d.P.R. n. 633 del 1972»

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