CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 gennaio 2019, n. 771 – Termine di decadenza per l’istanza di rimborso relativo a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all’adempimento dell’obbligazione tributaria
in tema di rimborso delle imposte, il termine di decadenza previsto dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha portata generale, riferendosi a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all'adempimento dell'obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto, e quindi ad errori tanto connessi ai versamenti, quanto riferibili "all’an" o al "quantum" del tributo, ovvero a ritenute alla fonte (Sez. 5, Sentenza n. 16617 del 07/08/2015; Sez. 6 - 5, Sentenza n. 111 del 09/01/2015); in caso di ritenute alla fonte operate dal datore di lavoro, il termine di decadenza ex art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per la presentazione dell'istanza di rimborso in caso di versamenti diretti, decorre dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un'eccedenza delle somme anticipatamente corrisposte rispetto all'ammontare del tributo complessivamente dovuto al momento del saldo ovvero alla successiva determinazione in via definitiva "dell’an" e del "quantum" dell'obbligazione fiscale, mentre non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto ove questi, già all'atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poiché, in tale ipotesi, l'interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin dall'inizio