Archivi annuali: 2021

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 novembre 2021, n. 31454 – In materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994 (quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali), per i trattamenti maturati prima del 1 gennaio 2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario dell’art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, sicché non trovano applicazione le modifiche “in peius” per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell’attenuazione del principio del “pro rata”

In materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994 (quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali), per i trattamenti maturati prima del 1 gennaio 2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario dell'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, sicché non trovano applicazione le modifiche "in peius" per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell'attenuazione del principio del "pro rata"

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 novembre 2021, n. 31754 – Quando non sia stata esercitata la facoltà di revisione prevista dall’art. 22, cit., e l’interessato abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 17 e 23, l. n. 576/1980, cit., la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense non può più contestare il requisito della continuità della professione per i periodi anteriori al quinquennio precedente la domanda di pensione

Quando non sia stata esercitata la facoltà di revisione prevista dall'art. 22, cit., e l'interessato abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 17 e 23, l. n. 576/1980, cit., la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense non può più contestare il requisito della continuità della professione per i periodi anteriori al quinquennio precedente la domanda di pensione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 novembre 2021, n. 31740 – In caso di retribuzioni erogate indebitamente al lavoratore dipendente il datore di lavoro ha diritto a ripetere soltanto quanto quest’ultimo abbia effettivamente percepito e non già importi al lordo di ritenute fiscali e previdenziali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, in quanto sia per le ritenute fiscali che previdenziali risulta che l’obbligo del versamento incombe sul datore di lavoro e quindi spetta solo a lui la legittimazione a richiedere la ripetizione in caso di indebito versamento

In caso di retribuzioni erogate indebitamente al lavoratore dipendente il datore di lavoro ha diritto a ripetere soltanto quanto quest'ultimo abbia effettivamente percepito e non già importi al lordo di ritenute fiscali e previdenziali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, in quanto sia per le ritenute fiscali che previdenziali risulta che l'obbligo del versamento incombe sul datore di lavoro e quindi spetta solo a lui la legittimazione a richiedere la ripetizione in caso di indebito versamento

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 39350 depositata il 3 novembre 2021 – La condotta idonea ad integrare il reato di cui al Dlgs. n. 74 del 2000, art. 10 richiede  un comportamento attivo e commissivo di distruzione o occultamento dei documenti contabili la cui istituzione e tenuta è obbligatoria per legge. La confisca per equivalente prevista dall’art. 322 ter c.p., non è estensibile ai reati commessi anteriormente all’entrata in vigore della legge finanziaria 2008

La condotta idonea ad integrare il reato di cui al Dlgs. n. 74 del 2000, art. 10 richiede  un comportamento attivo e commissivo di distruzione o occultamento dei documenti contabili la cui istituzione e tenuta è obbligatoria per legge. La confisca per equivalente prevista dall'art. 322 ter c.p., non è estensibile ai reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge finanziaria 2008

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 novembre 2021, n. 30976 – In materia di imposta di registro su atti giudiziari definitori di procedimenti nei quali il contribuente sia stato parte, l’avviso di liquidazione può ritenersi adeguatamente motivato anche quando, riportando esso gli estremi identificativi essenziali sia dell’atto giudiziario medesimo (natura del provvedimento, ufficio emanante, estremi di ruolo e pubblicazione) sia dei criteri normativi e matematici di determinazione del dovuto (base imponibile, aliquota tariffaria applicata ed imposta), non alleghi l’atto in sé. Tuttavia, nel caso in cui il contribuente contesti in maniera specifica e circostanziata la sufficienza motivazionale dell’avviso e la comprensibilità della pretesa impositiva rinveniente da quelle sole indicazioni, il giudice di merito deve procedere al vaglio complessivo del livello motivazionale dell’avviso stesso

In materia di imposta di registro su atti giudiziari definitori di procedimenti nei quali il contribuente sia stato parte, l'avviso di liquidazione può ritenersi adeguatamente motivato anche quando, riportando esso gli estremi identificativi essenziali sia dell'atto giudiziario medesimo (natura del provvedimento, ufficio emanante, estremi di ruolo e pubblicazione) sia dei criteri normativi e matematici di determinazione del dovuto (base imponibile, aliquota tariffaria applicata ed imposta), non alleghi l'atto in sé. Tuttavia, nel caso in cui il contribuente contesti in maniera specifica e circostanziata la sufficienza motivazionale dell'avviso e la comprensibilità della pretesa impositiva rinveniente da quelle sole indicazioni, il giudice di merito deve procedere al vaglio complessivo del livello motivazionale dell'avviso stesso

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 ottobre 2021, n. 30955 – Ai fini dell’IMU assume rilevanza la data di risoluzione per inadempimento il contratto di leasing in quanto cessa, e quindi il locatario non è più da considerarsi soggetto passivo, con la conseguente traslazione dell’obbligo di corrispondere il tributo relativo all’immobile sul proprietario (società di leasing).

Ai fini dell'IMU assume rilevanza la data di risoluzione per inadempimento il contratto di leasing in quanto cessa, e quindi il locatario non è più da considerarsi soggetto passivo, con la conseguente traslazione dell'obbligo di corrispondere il tributo relativo all'immobile sul proprietario (società di leasing).

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 ottobre 2021, n. 30259 – In tema di accertamento delle imposte, la legittimità della ricostruzione della base imponibile mediante l’utilizzo delle movimentazioni bancarie acquisite non è subordinata al contraddittorio con il contribuente, anticipato alla fase amministrativa, in quanto l’invito a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti bancari costituisce per l’Ufficio una mera facoltà, da esercitarsi in piena discrezionalità, e non un obbligo, sicché dal mancato esercizio di tale facoltà non deriva alcuna illegittimità della rettifica operata in base ai relativi accertamenti»

In tema di accertamento delle imposte, la legittimità della ricostruzione della base imponibile mediante l'utilizzo delle movimentazioni bancarie acquisite non è subordinata al contraddittorio con il contribuente, anticipato alla fase amministrativa, in quanto l'invito a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti bancari costituisce per l'Ufficio una mera facoltà, da esercitarsi in piena discrezionalità, e non un obbligo, sicché dal mancato esercizio di tale facoltà non deriva alcuna illegittimità della rettifica operata in base ai relativi accertamenti»

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