CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 novembre 2021, n. 31454 – In materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994 (quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali), per i trattamenti maturati prima del 1 gennaio 2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario dell’art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, sicché non trovano applicazione le modifiche “in peius” per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell’attenuazione del principio del “pro rata”
In materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994 (quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali), per i trattamenti maturati prima del 1 gennaio 2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario dell'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, sicché non trovano applicazione le modifiche "in peius" per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell'attenuazione del principio del "pro rata"