CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 luglio 2021, n. 19316 – In tema di minimale contributivo previsto, nel settore edile, dall’art. 29, d.l. n. 244/1995 (conv. con l. n. 341/1995), la sospensione dell’attività che sia stata concordata tra datore di lavoro e lavoratore non fa venir meno l’obbligo del pagamento della contribuzione dovuta, salvo che si tratti di ipotesi di sospensione debitamente comunicate all’INPS in via preventiva ed oggettivamente accertabile
In tema di minimale contributivo previsto, nel settore edile, dall'art. 29, d.l. n. 244/1995 (conv. con l. n. 341/1995), la sospensione dell'attività che sia stata concordata tra datore di lavoro e lavoratore non fa venir meno l'obbligo del pagamento della contribuzione dovuta, salvo che si tratti di ipotesi di sospensione debitamente comunicate all'INPS in via preventiva ed oggettivamente accertabile