Archivi mensili: Aprile 2022

Corte di Cassazione sentenza n. 10294 depositata il 31 marzo 2022 – Il giudicato stacca il rapporto tra contribuente e fisco dalla propria causa originaria -che in caso di rapporto solidale involgeva anche il coobbligato-integrando una causa nuova, autonoma, riguardante esclusivamente la parte a cui la decisione definitiva si riferisce

Il giudicato stacca il rapporto tra contribuente e fisco dalla propria causa originaria -che in caso di rapporto solidale involgeva anche il coobbligato-integrando una causa nuova, autonoma, riguardante esclusivamente la parte a cui la decisione definitiva si riferisce

Corte di Cassazione sentenza n. 10290 depositata il 31 marzo 2022 – Nell’ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria recuperi, ai sensi degli articoli 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in una annualità per la quale la dichiarazione risulti omessa, il contribuente può dimostrare, mediante la produzione di idonea documentazione, l’effettiva esistenza del credito non dichiarato, ed, in tale modo, viene posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato (salvo sanzioni ed interessi) qualora avesse presentato correttamente la dichiarazione, atteso che, da un lato, il suo diritto nasce dalla legge e non dalla dichiarazione e, da un altro, in sede contenziosa, ci si può sempre opporre alla maggiore pretesa tributaria del Fisco, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria

Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria recuperi, ai sensi degli articoli 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in una annualità per la quale la dichiarazione risulti omessa, il contribuente può dimostrare, mediante la produzione di idonea documentazione, l'effettiva esistenza del credito non dichiarato, ed, in tale modo, viene posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato (salvo sanzioni ed interessi) qualora avesse presentato correttamente la dichiarazione, atteso che, da un lato, il suo diritto nasce dalla legge e non dalla dichiarazione e, da un altro, in sede contenziosa, ci si può sempre opporre alla maggiore pretesa tributaria del Fisco, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria

Corte di Cassazione sentenza n. 10284 depositata il 31 marzo 2022 – Ad  integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione

Ad  integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione

Corte di Cassazione sentenza n. 10276 depositata il 31 marzo 2022 – In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria operante per conto di bookmakers esteri privi di concessione poiché, pur non partecipando direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque attività gestoria che costituisce il presupposto impositivo, assicurando la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, e occupandosi della trasmissione all’allibratore dell’accettazione della scommessa, dell’incasso e del trasferimento delle somme giocate nonché, secondo le procedure e istruzioni fornite dallo stesso, del pagamento delle vincite

In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria operante per conto di bookmakers esteri privi di concessione poiché, pur non partecipando direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque attività gestoria che costituisce il presupposto impositivo, assicurando la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, e occupandosi della trasmissione all'allibratore dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate nonché, secondo le procedure e istruzioni fornite dallo stesso, del pagamento delle vincite

Corte di Cassazione sentenza n. 10274 depositata il 31 marzo 2022 – Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento  delle  prove non legali da parte del giudice di merito dà rilievo unicamente  all’anomalia  motivazionale,   che  si  tramuta  in  violazione di legge costituzionalmente rilevante

Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento  delle  prove non legali da parte del giudice di merito dà rilievo unicamente  all'anomalia  motivazionale,   che  si  tramuta  in  violazione di legge costituzionalmente rilevante

Corte di Cassazione sentenza n. 10273 depositata il 31 marzo 2022 – La notificazione a mezzo posta eseguita mediante consegna dell’atto a persona diversa dal suo destinatario si perfeziona con la spedizione, al  destinatario  medesimo,  della  lettera  raccomandata con cui l’agente postale lo informa dell’avvenuto recapito dell’atto al terzo estraneo, pur abilitato a riceverle

La notificazione a mezzo posta eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dal suo destinatario si perfeziona con la spedizione, al  destinatario  medesimo,  della  lettera  raccomandata con cui l'agente postale lo informa dell'avvenuto recapito dell'atto al terzo estraneo, pur abilitato a riceverle

Corte di Cassazione sentenza n. 10271 depositata il 31 marzo 2022 – I costi di addestramento e di qualificazione del personale e dei lavoratori ad esso assimilabili sono costi di periodo, da iscrivere  perciò nel conto economico  dell’esercizio in cui si sostengono, ammettono la sua deroga e dunque la loro capitalizzazione soltanto allorché essi siano assimilabili ai costi di start-up e siano sostenuti in relazione ad una attività di avviamento di una nuova società  o di  una nuova attività ovvero se direttamente sostenuti in relazione ad un processo di riconversione o ristrutturazione industriale, che risulti da un piano approvato dagli amministratori

I costi di addestramento e di qualificazione del personale e dei lavoratori ad esso assimilabili sono costi di periodo, da iscrivere  perciò nel conto economico  dell'esercizio in cui si sostengono, ammettono la sua deroga e dunque la loro capitalizzazione soltanto allorché essi siano assimilabili ai costi di start-up e siano sostenuti in relazione ad una attività di avviamento di una nuova società  o di  una nuova attività ovvero se direttamente sostenuti in relazione ad un processo di riconversione o ristrutturazione industriale, che risulti da un piano approvato dagli amministratori

Corte di Cassazione ordinanza n. 10269 depositata il 30 marzo 2022 – Le operazioni strutturate mediante conferimento d’azienda seguito dalla cessione di partecipazioni della società conferitaria non possono essere riqualificate in una cessione d’azienda e non configurano, di per sé, il conseguimento di un indebito vantaggio realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario (fatta salva l’ipotesi in cui tali operazioni siano seguite da ulteriori passaggi idonei a palesare la volontà di acquisire direttamente l’azienda), dal momento che oggetto di tassazione è il solo atto presentato per la registrazione attesa l’irrilevanza degli elementi extratestuali e degli atti collegati

Le operazioni strutturate mediante conferimento d'azienda seguito dalla cessione di partecipazioni della società conferitaria non possono essere riqualificate in una cessione d'azienda e non configurano, di per sé, il conseguimento di un indebito vantaggio realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario (fatta salva l'ipotesi in cui tali operazioni siano seguite da ulteriori passaggi idonei a palesare la volontà di acquisire direttamente l'azienda), dal momento che oggetto di tassazione è il solo atto presentato per la registrazione attesa l'irrilevanza degli elementi extratestuali e degli atti collegati

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