Archivi annuali: 2022

CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 13 ottobre 2022, n. 934 – Ordinanza di protezione civile finalizzata a consentire il progressivo rientro in ordinario delle misure di contrasto alla pandemia da COVID-19 regolate con ordinanze di protezione civile in ambito organizzativo, operativo e logistico durante la vigenza dello stato di emergenza. Prosecuzione fino al 31 dicembre 2022 delle attività di cui all’articolo 1, comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022 Regione Basilicata

CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 13 ottobre 2022, n. 934 Ordinanza di protezione civile finalizzata a consentire il progressivo rientro in ordinario delle misure di contrasto alla pandemia da COVID-19 regolate con ordinanze di protezione civile in ambito organizzativo, operativo e logistico durante la vigenza dello stato di emergenza. Prosecuzione fino al 31 dicembre 2022 [...]

CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 13 ottobre 2022, n. 933 – Ordinanza di protezione civile finalizzata a consentire il progressivo rientro in ordinario delle misure di contrasto alla pandemia da COVID-19 regolate con ordinanze di protezione civile in ambito organizzativo, operativo e logistico durante la vigenza dello stato di emergenza. Prosecuzione fino al 31 dicembre 2022 delle attività di cui all’articolo 1, comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022. Regione Abruzzo

CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 13 ottobre 2022, n. 933 Ordinanza di protezione civile finalizzata a consentire il progressivo rientro in ordinario delle misure di contrasto alla pandemia da COVID-19 regolate con ordinanze di protezione civile in ambito organizzativo, operativo e logistico durante la vigenza dello stato di emergenza. Prosecuzione fino al 31 dicembre 2022 [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 novembre 2022, n. 32680 – Ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare irrogato per un fatto astrattamente costituente reato, non rileva la valutazione penalistica del fatto né la sua punibilità in sede penale, dovendosi effettuare una valutazione autonoma in ordine alla idoneità del fatto ad integrare gli estremi della giusta causa o giustificato motivo del recesso

Ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare irrogato per un fatto astrattamente costituente reato, non rileva la valutazione penalistica del fatto né la sua punibilità in sede penale, dovendosi effettuare una valutazione autonoma in ordine alla idoneità del fatto ad integrare gli estremi della giusta causa o giustificato motivo del recesso

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 41985 depositata il 7 novembre 2022  – Reato di estorsione qualora il datore di lavoro, con la minaccia di licenziamento, chieda la restituzione di un parte dello stipendio

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 41985 depositata il 7 novembre 2022  Rapporto di lavoro - Restituzione al datore di parte dello stipendio - Minaccia di licenziamento - Reato di estorsione - Responsabilità dell’intermediario Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 15/12/2020 la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la pronuncia del Gup [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 novembre 2011, n. 32685 – Una volta che la sentenza d’appello sia stata impugnata per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione, l’intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del dies a quo, rimane sub iudice e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di legittimità valutare d’ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso. La mancata proposizione di specifiche censure non determina la formazione del giudicato interno sul dies a quo della prescrizione dei contributi, differita dal d.P.C.m. 4 giugno 2009, in applicazione dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

Una volta che la sentenza d'appello sia stata impugnata per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione, l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del dies a quo, rimane sub iudice e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di legittimità valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso. La mancata proposizione di specifiche censure non determina la formazione del giudicato interno sul dies a quo della prescrizione dei contributi, differita dal d.P.C.m. 4 giugno 2009, in applicazione dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 ottobre 2022, n. 29734 – In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa

In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 novembre 2022, n. 32378 – Qualora il datore di lavoro abbia operato un trasferimento di (ramo di) azienda dichiarato illegittimo ed abbia rifiutato il ripristino del rapporto senza una giustificazione, non sono detraibili dalle somme dovute al lavoratore dal datore cedente, quanto il lavoratore stesso abbia percepito, nello stesso periodo, anche a titolo di retribuzione, per l’attività prestata alle dipendenze dell’imprenditore già cessionario, ma non più tale

Qualora il datore di lavoro abbia operato un trasferimento di (ramo di) azienda dichiarato illegittimo ed abbia rifiutato il ripristino del rapporto senza una giustificazione, non sono detraibili dalle somme dovute al lavoratore dal datore cedente, quanto il lavoratore stesso abbia percepito, nello stesso periodo, anche a titolo di retribuzione, per l'attività prestata alle dipendenze dell'imprenditore già cessionario, ma non più tale

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