Archivi annuali: 2022

Corte di Cassazione ordinanza n. 25616 depositata il 31 agosto 2022 – In tema di IVA concernente le c.d. operazioni soggettivamente inesistenti deve escludersi qualunque connotazione aprioristica e generalizzante di idoneità probatoria delle sole qualità oggettive del soggetto interposto, dovendo sempre aversi riguardo all’effettività e concretezza delle situazioni, di modo che si possa cogliere una immediatezza di rapporti tra i soggetti coinvolti ovvero emergano altri elementi, afferenti alla sfera del destinatario della prestazione, sulla base dei quali possa ritenersi assolto l’onere probatorio dell’Amministrazione

In tema di IVA concernente le c.d. operazioni soggettivamente inesistenti deve escludersi qualunque connotazione aprioristica e generalizzante di idoneità probatoria delle sole qualità oggettive del soggetto interposto, dovendo sempre aversi riguardo all'effettività e concretezza delle situazioni, di modo che si possa cogliere una immediatezza di rapporti tra i soggetti coinvolti ovvero emergano altri elementi, afferenti alla sfera del destinatario della prestazione, sulla base dei quali possa ritenersi assolto l'onere probatorio dell'Amministrazione.

Modalità di compensazione dell’ITF con crediti agevolativi da parte di un soggetto “non residente” – articolo 1, comma 494, della legge n. 228 del 2012 – Risposta n. 453 del 13 settembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate - Risposta n. 453 del 13 settembre 2022 Modalità di compensazione dell'ITF con crediti agevolativi da parte di un soggetto "non residente" - articolo 1, comma 494, della legge n. 228 del 2012 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO  [ALFA], nel prosieguo istante, fa presente [...]

Prestazioni mediche – Regime IVA – art. 10, comma 1, n. 18) del d.P.R. n. 633 del 1972 – Risposta n. 452 del 9 settembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate - Risposta n. 452 del 9 settembre 2022 Prestazioni mediche – Regime IVA – art. 10, comma 1, n. 18) del d.P.R. n. 633 del 1972 Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO  ALFA (di seguito la società ovvero l’istante) è leader in Italia nel settore della diagnostica [...]

Commissione Tributaria Regionale per la Toscana, sezione n. 6,  sentenza n. 807 depositata il 15 giugno 2022 – La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione produce l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella

La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione produce l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella

Commissione Tributaria Regionale per la Calabria, sezione n. 3,  sentenza n. 2008 depositata il 14 giugno 2022 – Ai fini della determinazione della base imponibile IRES, l’art. 88 del D.p.r. n. 917/1986 non richiede che le passività, relative a debiti prescritti, siano rimosse dal bilancio societario per potersi considerare sopravvenienze attive, essendo sufficiente la loro sopravvenuta insussistenza

Ai fini della determinazione della base imponibile IRES, l’art. 88 del D.p.r. n. 917/1986 non richiede che le passività, relative a debiti prescritti, siano rimosse dal bilancio societario per potersi considerare sopravvenienze attive, essendo sufficiente la loro sopravvenuta insussistenza

Commissione Tributaria Regionale per la Puglia, sezione n. 26,  sentenza n. 1630 depositata il 13 giugno 2022 – L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) può definirsi un’imposta, non sul reddito (dunque, personale) ma reale che “colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate”. Non è sufficiente esercitare attività d’impresa per inferire sic et simpliciter che si tratti di attività assoggettata ad IRAP, è necessario, invece, esaminare se sussiste il presupposto impositivo a cui è subordinata la tassazione IRAP, ossia l’autonoma organizzazione

L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) può definirsi un'imposta, non sul reddito (dunque, personale) ma reale che "colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate". Non è sufficiente esercitare attività d'impresa per inferire sic et simpliciter che si tratti di attività assoggettata ad IRAP, è necessario, invece, esaminare se sussiste il presupposto impositivo a cui è subordinata la tassazione IRAP, ossia l'autonoma organizzazione

Commissione Tributaria Regionale il Friuli Venezia Giulia, sezione n. 3,  sentenza n. 117 depositata il 6 giugno 2022 – Per esterovestizione si intende la fittizia localizzazione all’estero della residenza fiscale di una società, che, invece, trattiene, di fatto, attività ed oggetto sociale in Italia, allo scopo principale di ottenere una minore imposizione sul reddito d’impresa. In tema di IRES, ai fini dell’individuazione della residenza fiscale delle società ed enti, in base all’art. 73 (già 87), comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986 la nozione di “sede dell’amministrazione”, in quanto contrapposta alla “sede legale”, è assimilabile alla “sede effettiva” di matrice civilistica

Per esterovestizione si intende la fittizia localizzazione all'estero della residenza fiscale di una società, che, invece, trattiene, di fatto, attività ed oggetto sociale in Italia, allo scopo principale di ottenere una minore imposizione sul reddito d'impresa. In tema di IRES, ai fini dell'individuazione della residenza fiscale delle società ed enti, in base all'art. 73 (già 87), comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986 la nozione di "sede dell'amministrazione", in quanto contrapposta alla "sede legale", è assimilabile alla "sede effettiva" di matrice civilistica

Commissione Tributaria Regionale il Lazio, sezione n. 13,  sentenza n. 2522 depositata il 3 giugno 2022 – L’impugnazione di atti esecutivi in materia tributaria, compreso il pignoramento presso terzi, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 del c.p. c. e proposta, quindi, dinanzi al Giudice ordinario, ad eccezione dell’ipotesi in cui non sia stato notificato al contribuente alcun atto presupposto, e che il pignoramento rappresenti, allora, il primo atto in cui l’Ufficio manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un asserito credito

L'impugnazione di atti esecutivi in materia tributaria, compreso il pignoramento presso terzi, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 del c.p. c. e proposta, quindi, dinanzi al Giudice ordinario, ad eccezione dell'ipotesi in cui non sia stato notificato al contribuente alcun atto presupposto, e che il pignoramento rappresenti, allora, il primo atto in cui l'Ufficio manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un asserito credito

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