Commissione Tributaria Regionale per la Toscana, sezione n. 6, sentenza n. 807 depositata il 15 giugno 2022
La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione produce l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella
Il sig. F. N. impugnava dinanzi la C.T.P. di PRATO l’intimazione di pagamento n. 1X2019XXX, notificato in data 19/12/2019, a mezzo della quale veniva richiesto da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione il pagamento di euro104.790,95, in relazione alla notifica di atti presupposti, contenenti debiti aventi natura “tributaria”.
Il sig. N. deduceva in primo grado l’illegittimità della pretesa erariale sostenendo – da un lato – il vizio di omessa rituale notifica degli atti prodromici e – dall’altro lato -, in ogni caso, l’intervenuta prescrizione del credito e concludeva in conformità; in via subordinata instava per la non debenza delle sanzioni e degli interessi.
Si costituiva in giudizio in primo grado l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), ribadendo la legittimità del proprio operato, chiedendo il rigetto del ricorso, depositando le notifiche delle cartelle di pagamento presupposte e gli atti interruttivi della prescrizione. A seguito di tale produzione documentale, il contribuente controdeduceva in sede di memoria illustrativa in particolare contestando la conformità delle copie delle relate dimesse agli originali e l’apocrifia delle cartelle di pagamento nn. 1X2008000X00 e 1X2010000X00.
La C.T.P. di PRATO, con la sentenza qui gravata, respingeva il ricorso, con la sola eccezione delle cartelle di pagamento n. 1X2008000X00 e 1X2010000X0, che annullava in quanto “non è documentata la spedizione delle rispettive raccomandate informative, obbligatorie in caso di consegna a mani diverse del contribuente, per cui le rispettive notifiche devono ritenersi nulle”.
L’AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, quindi, impugna la detta sentenza con atto di appello, del quale sollecita l’accoglimento con vittoria di spese, deducendo i seguenti motivi:
1. error in iudicando: valida e rituale notifica delle cartelle di pagamento nn. 1X2008000X00 e 1X2010000X00, per come documentalmente dimostrata; mancato esperimento della querela di falso e comunque mancata contestazione delle modalità di avvenuta notifica; conseguente vizio di ultrapetizione;
2. error in iudicando: vizio di ultrapetizione relativamente alla pronuncia di intervenuta decadenza.
Si è costituito l’appellato F. N., contestando quanto ex adverso affermato e concludendo per il rigetto dell’appello, con vittoria di spese, svolgendo – al contempo – appello incidentale sui seguenti motivi, di cui sollecita l’accoglimento:
a) in via pregiudiziale:
1) “Error in procedendo” in merito alla presunta tardività del deposito della Memoria di replica come conseguenza dell’errore di diritto compiuto dal Giudice di prime cure nel calcolo dei termini processuali “liberi” di cui all’art. 32, co. 2°, D.Lgs. 546/92″;
2) “Error in procedendo” in relazione alla violazione della pregiudiziale di rito (rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado di giudizio) concernente la ritenuta necessità di incardinare “Ricorso per integrazione dei motivi”, ai sensi dell’art. 24, co. 2°, D.Lgs. 546/92, in surroga del tempestivo e rituale deposito in atti della “Memoria di replica” ex art. 32, co. 2°, cit. – Violazione dell’art. 101, co. 2°, c.p.c., come integrato dall’art. 45, co. 13, L. n. 69/2009 ed art. 111, co. 2, Cost.”;
3) nel merito:
1) Giuridica inesistenza della “Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria” di cui al doc. n. 1X62016000000X00 irritualmente notificata al Ricorrente. Invalidità della Comunicazione ai fini interruttivi della prescrizione;
2) Censura della Sentenza in ordine all’erroneo giudicato sulla prescrizione delle sanzioni e degli interessi non dovuti ai sensi dell’art. 20, comma 3°, D.Lgs. n. 472/97 e dell’art. 2948, n. 4° c.c.
All’udienza del giorno 8 giugno 2022, il Collegio, udita la relazione del Giudice Dott. BRIGANTE, decideva la controversia come da motivazione e da dispositivo che seguono.
1. L’appello principale dell’AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE è fondato e va accolto.
2. Il primo motivo dell’appello principale è fondato e va accolto.
2.1 Le notifiche delle cartelle di pagamento nn. 1X2008000X00 e 1X2010000X00 sono valide e regolari.
2.2 La cartella n.1X2008000X00 è stata ritualmente notificata in data 11/11/2008, mediante consegna in mani proprie di persona di famiglia ex art. 60 comma 1 lett. b) bis DPR 600/73.
2.3 La cartella n.1X2010000X00 è stata ritualmente notificata in data 27/05/2010, mediante consegna in mani proprie di persona autorizzata.
2.4 Al riguardo va precisato che la notifica effettuata ex art. 139 c.p.c. è necessaria la raccomandata informativa (CAN) senza avviso di ricevimento, mentre per quella ex art. 140 c.p.c. (CAD) è necessario anche l’avviso di ricevimento (Cass. civ., SS.UU., 15/04/2021, n. 10012).
2.5 Si verte, infatti, nell’ipotesi di cui all’art. 139 c.p.c., richiamato dall’art. 60, primo comma, lett. b) del d.P.R. 600/1973, in cui è previsto che esclusivamente la spedizione di una «lettera raccomandata», non quindi di una raccomandata con avviso di ricevimento (ex multis Cass. n. 20863/2017; n. 2868/2017; Cass.n. 17235/2017).
2.6 Sulla mancata produzione in giudizio della ricevuta di tale “lettera raccomandata” va osservato che l‘agente notificatore ha attestato, con validità probatoria fino a querela di falso, l’avvenuta spedizione della “raccomandata informativa” (entrambe le relate recano la dicitura “della consegna ho informato il destinatario con raccomandata”) cosicché il disposto normativo è stato rispettato (Cass. civ., sez. V, 03/04/2019, n. 9239).
2.7 Incidentalmente va pure rilevato che, essendo regolare le suddette due notifiche, le stesse sono pure idonee ad interrompere la prescrizione.
3. Il secondo motivo dell’appello principale è assorbito in ragione dell’accoglimento del primo motivo.
4. L’appello incidentale del sig. F. N. è fondato nei limiti che si vanno ad esporre.
5. Le questioni pregiudiziali dell’appello incidentale sono fondate nei termini che seguono.
5.1 Contrariamente a quanto affermato dalla C.T.P., la memoria illustrativa è stata tempestivamente depositata in data 08/10/2020 a fronte dell’udienza fissata il 19/10/2020, con il rispetto del termine di cui all’art. 32 D. Lgs. n. 546/1992 di dieci giorni liberi.
5.2 La C.T.P., su eccezione di AdER (che anche in questa fase ha insistito per la conferma della statuizione dei giudici di prime cure), ha statuito l’inammissibilità della stessa allorché deduce motivi aggiunti al ricorso di primo grado in violazione dell’art. 24-II co. D.Lgs. n. 546/1992.
5.3 Deve, quindi, chiarirsi se tale doglianza sia una eccezione in senso stretto (proprio) oppure una eccezione in senso lato (o eccezione in senso improprio o mera difesa), in quanto nel primo caso la stessa sarebbe inammissibile perché il contribuente avrebbe dovuto farla valere come specifica censura nel ricorso avverso il provvedimento di avviso di accertamento.
5.4 Secondo la Suprema Corte (sez. V, 29/03/2019, n. 8854), nel processo tributario di appello, la nuova difesa del contribuente, ove non sia riconducibile all’originaria “causa petendi” e si fondi su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado, che ampliano l’indagine giudiziaria ed allargano la materia del contendere, non integra un’eccezione, ma si traduce in un motivo aggiunto e, dunque, in una nuova domanda, vietata ai sensi degli artt. 24 e 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Cass., 3 luglio 2015, n. 13742).
5.5 Va, però, osservato che per individuare l’oggetto del processo tributario ci si deve soffermare sul combinato disposto di cui agli artt. 18 comma 2 lettere d) ed e), 19 e 24 D.Lgs. n. 546/1992, tenendo conto del fatto che il giudizio tributario è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l’atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso atto indicati (Cass., 21 novembre 2018, n. 30039, ove si evidenzia che l’avviso di accertamento soddisfa l’obbligo di motivazione quando pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, individuata nel petitum e nella causa petendi), ed ha un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo (Cass., Sez. Un. 27 gennaio 2016, n. 1518; Cass., 9754/2003; Cass. Sez. Un., 18 gennaio 2007, n. 1052).
5.6 L’oggetto del giudizio si risolve, dunque, nello specifico nesso tra atto autoritativo di imposizione e contestazione del contribuente, che consente di identificare concretamente nel processo causa petendi e petitum della domanda proposta. Il contribuente, quindi, pur essendo convenuto in senso sostanziale è, però, attore in senso formale, mentre l’amministrazione assume la veste di attore in senso sostanziale e la sua pretesa è quella risultante dall’atto impugnato (Cass., 28 giugno 2012, n. 10806).
5.7 Ciò premesso, per quanto riguarda la fattispecie di cui al presente procedimento, va evidenziato che l’iniziale doglianza dell’appellato, che ha dedotto l’inesigibilità della pretesa per vizi inerenti la notifica degli atti impositivi, comprende sicuramente anche la questione, illustrata in memoria (per come enunciate nella parte dedicata allo svolgimento del processo di questa sentenza), poiché – per un verso – non si muoveva su di un piano diverso da quello coperto dalla originaria eccezione ed è certamente riconducibile all’originaria causa petendi né si fonda su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado, dalla cui allegazione conseguiva l’ampliamento dell’indagine giudiziaria e della materia del contendere (v., ex plurimis, Cass., 30 ottobre 2018, n. 27562; Cass., 3 luglio 2015, n. 13742; Cass., 3 ottobre 2014, n. 20928; Cass., 30 luglio 2007, n. 16829; Cass., 3 aprile 2006, n. 7766; Cass., 23 maggio 2005, n. 10864; Cass., 26 marzo 2002, n. 4335).
5.8 Nel contempo va precisato che non è fondata la prospettata violazione dell’art. 101-II co. c.p.c. (richiamata dall’art. 1-II co. D. Lgs. n. 546/1992) poiché (Cass. civ., sez. V, 30/10/2019, n. 27841) “qualora il giudice esamini d’ufficio una questione di puro diritto, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l’apertura della discussione (cd. terza via), non sussiste la nullità della sentenza, in quanto da tale omissione non deriva la consumazione di vizio processuale diverso dall’error iuris in iudicando”, ovvero dall’error in iudicando de iure procedendi”, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato (Cass. Civ., 18 giugno 2018, n. 16049; Cass. Civ., 8 giugno 2018, n. 15037; Cass., sez. un., 30 settembre 2009, n. 20935)”.
5.9 Di conseguenza la detta memoria -depositata in primo grado- può essere esaminata in questo grado di giudizio.
6. Il primo motivo dell’appello incidentale è fondato e va accolto.
6.1 Non può condividersi la laconica ed immotivata affermazione della C.T.P. in base alla quale “La notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.1X201600000X0 risulta che sia stata correttamente eseguita, con l’effetto di costituire atto interruttivo della prescrizione per le somme riferite alle cartelle ivi riportate n.1X2011000X00, n.1X201101X00, n.1X2013000X00, n.1X2015000X00″.
6.2 Il notificante ha provveduto mediante il deposito in Comune mediante barratura della locuzione prestampata “dopo aver constatato l’irreperibilità del destinatario” ed apponendo la seguente dicitura a mano “Prato 20/4/16 Via N. trasferito come riferitomi” (doc. 6 AdER in primo grado).
6.3 Null’altra indicazione, per es., delle ricerche effettuate la valutazione delle cui sufficienza sarebbe spettata poi al Collegio, ai fini della ritualità della notifica della cartella ai sensi dell’art. 60-I co. lett. e) D.P.R. n. 600/1973 (Cass. civ., sez. VI, 19/09/2016, n. 18352):
la Suprema Corte, infatti, ha precisato che espressioni generiche (quali quelle sopra riportate “Tentata notifica infruttuosa. Destinatario trasferito.”) non consentono di comprendere se il notificante abbia previamente provveduto all’acquisizione di notizie e/o all’espletamento di ricerche del destinatario (comunque nell’ambito dell’intero comune) e, conseguentemente, l’effettività di tali ricerche, la loro diretta riferibilità al notificante ed alla notifica in questione (Cass. civ., sez. VI, 25/11/2015, n. 24082; Cass. civ., sez. VI, 09/11/2015, n. 22796).
6.4 Nel presente caso, poi, l’affermazione del notificante non gode della presunzione di veridicità fino a querela di falso poiché (Cass. civ., sez. VI, 25/11/2015, n. 24082) “tale fede privilegiata assiste le attestazioni che riguardano l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative (Cass., Sez. I, sent. n. 20971/2012) né i giudizi di fatto (quale quello che il destinatario è “sconosciuto in loco”, che non può desumersi dalla mera circostanza che il medesimo sia “sconosciuto sui citofoni”) formulati dall’ufficiale giudiziario procedente senza dare conto delle ricerche sulla cui base tali giudizi si fondino”.
6.5 Inoltre, è giurisprudenza costante di legittimità quella in base alla quale – per aversi irreperibilità assoluta ex art. 60-I co. lett. e) D.P.R. n. 600/1973- l’agente notificante debba accertare che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente (ex pluribus Cass. civ., sez. VI, 09/05/2017, n. 11394; Cass. civ., sez. VI, 20/04/2017, n. 10055; Cass. civ., sez. V, 03/02/2017, n. 2884; Cass. civ., sez. V, 18/11/2015, n. 23588; Cass. civ., sez. V, 29/04/2015, n. 8676) “indicando le ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso comune e che ricorra una irreperibilità assoluta, le modalità da seguire sono quelle di cui all’art. 140 cpc” (Cass. civ., sez. V, 04/11/2016, n. 22430) e ciò anche per il caso in cui sia incontestato (perché acclarato dai registri anagrafici) che il contribuente fosse “senza fissa dimora” (Cass. civ., sez. V, 11/11/2016, n. 23047).
6.6 La Suprema Corte, infine, ha pure affermato (Cass. civ., sez. VI, 09/05/2017, n. 11394) che il giudice di merito deve dare “coerentemente conto di tutti i passaggi seguiti per la notificazione della cartella” poiché in difetto “non è possibile accertare la piena legittimità delle forme seguite, prodromiche alla legittima applicazione dell’art. 60 lett. e) del DPR n. 600/1973″, come nel caso in esame.
6.7 Va, quindi, esclusa la legittimità/ritualità/esistenza della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.1X201600000X0, la quale non costituisce atto interruttivo della prescrizione per le cartelle di pagamento presupposte.
7. Ciò posto, tutte le notifiche delle cartelle di pagamento presupposte all’intimazione di pagamento n. 1X/2019/900X5/13 qui impugnata sono state regolarmente effettuate.
7.1 Non coglie nel segno il disconoscimento operato da parte appellata ex artt. 214 e 215 c.p.c. poiché lo stesso è privo di giuridico fondamento in quanto le relate di notifica di che trattasi (certificate dall’Agente Postale notificante o dal messo) non sono scritture private, ma atti pubblici con l’ovvia conseguenza che possono essere contestate solo con la querela di falso (Cass. civ., sez. VI, 13/12/2017, n. 29974 ed altre ivi richiamate).
7.2 Stesso discorso devesi fare in relazione alla illeggibilità della sottoscrizione dell’avviso di ricevimento; infatti (Cass. civ., sez. V, 11/02/2021, n. 3452) “nell’ipotesi di notifica a mezzo del servizio postale di cartella esattoriale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall’art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’art. 160 c.p.c. (Cass., Sez. U, 27/04/2010, n. 9962; da ultimo cfr. 21/02/2020, n. 4556)“.
7.2.1 Va, inoltre, osservato che alcun procedimento per querela di falso è stato proposto dall’appellato.
7.3 Al contrario poi di quanto sostenuto dall’appellato, la notifica delle cartelle di pagamento impugnate deve considerarsi valida e non inesistente poiché – in assenza del destinatario – la raccomandata informativa sull’avvenuto deposito dell’atto presso il Comune ex art. 140 c.p.c., effettuata dall’agenzia postale privata, è legittima poiché la fattispecie per cui è causa attiene a notifica tramite posta privata di atto impositivo tributario.
7.3.1 La Suprema Corte (sez. V, 20/07/2020, n. 15361), infatti, ha di recente affermato che a decorrere dal 30 aprile 2011, è valida la notificazione dell’atto tributario eseguita da un agente notificatore (articolo 140 c.p.c.), uando la raccomandata che informa il destinatario del deposito dell’atto presso la casa comunale sia stata inviata avvalendosi dei servizi offerti da un licenziatario di posta privata anziché di quelli del fornitore del servizio universale.
7.3.2 Gli ermellini, dopo aver proceduto ad un’attenta ricostruzione del quadro normativo a partire dall’art. 4 D.L.vo n. 261/1999 che, con decorrenza dal 30 aprile 2011, è stato modificato dal D.L.vo 58/2011, ha affermato che, se originariamente era prevista l’attribuzione in esclusiva alle Poste italiane di tutti “gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie“, successivamente l’ambito dei servizi affidati in esclusiva alle Poste italiane è stato ridefinito includendovi tra l’altro i “servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890
”.
7.3.3 Tale conclusione, ha osservato la Corte, “appare, in primo luogo, in linea con l’evoluzione interpretativa che ha ormai ritenuto configurabile l’ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali, come confermato, da ultimo, in subiecta materia, proprio dalla citata Cass. SU n. 299/2020; ma, soprattutto, essa appare consonante con il recente arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, Cass. SU 26 marzo 2019, n. 8416.
3.7.1. La citata pronuncia, riferita a notifica di ordinanza ingiunzione amministrativa, evidenzia come la succitata L. n. 689 del 1981, articolo 18, comma 6, nel riferirsi alla notifica dell’atto secondo le modalità di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, preveda solo una possibilità ulteriore rispetto alla notifica direttamente da parte dell’ente con invio raccomandato; non diversamente da quanto la stessa L. n. 890 del 1982, articolo 14, nel testo modificato dalla L. 8 maggio 1998, n. 146, articolo 20, consente per la notifica degli avvisi che devono essere notificati al contribuente”.
7.4 Per quanto riguarda la contestazione della conformità delle copie agli originali delle relate di notifica dimessi in causa da AdER, oltre ad affermare che tale validità discende direttamente dal disposto di cui all’art. 5-V co. D.L. 669/1996 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30/1997, va osservato che la Suprema Corte (sez. V, 24/08/2021, n. 23380) ha precisato che “In tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l’obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell’art. 2719 c.c., il giudice, che escluda, in concreto, l’esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Cass., sez. 6-3, n. 23902/2017)“.
7.4.1 Alcuna specifica contestazione, se non generica, è stata svolta sul punto da parte appellata cosicché la doglianza si appalesa infondata.
7.5 Si è già detto a proposito dell’accoglimento del primo motivo di appello principale di AdER che le notifiche delle cartelle di pagamento nn. 1X2008000X00 (IVA) e 1X2010000X00 (IRAP ed IVA) sono valide e regolari.
7.5.1 La cartella n.1X2011000X00 (IRPEF, IVA ed IRAP) è stata notificata in assenza del contribuente con deposito e affissione alla Casa Comunale in data 28/05/2011 dal messo notificatore e spedizione della raccomandata informativa A.R. con Poste Italiane.
7.5.2 La cartella n.1X201100X00 (per IRPEF e IVA) è stata notificata in assenza del contribuente con deposito e affissione alla Casa Comunale in data 22/02/2012 dal messo notificatore e spedizione della raccomandata informativa A.R. con Poste Italiane.
7.5.3 La cartella n.1X2012000X00 (per Consorzio Bonifica) è stata notificata in assenza del contribuente con deposito e affissione alla Casa Comunale in data 25/07/2012 dal messo notificatore e spedizione della raccomandata informativa A.R. con Poste Italiane.
7.5.4 La cartella n.1X2013000X00 (Tassa Smaltimento rifiuti) è stata notificata in assenza del contribuente con deposito e affissione alla Casa Comunale in data 21/06/2013 dal messo notificatore perfezionata il 04/07/2013 e spedizione della raccomandata informativa A.R. con Poste Italiane.
7.5.5 La cartella n.1X2013000X00 (per Consorzio Bonifica) è stata notificata in assenza del contribuente con deposito e affissione alla Casa Comunale in data 30/01/2015 dal messo notificatore perfezionata il 09/02/2015 e spedizione della raccomandata informativa A.R. con NEXIVE.
7.5.6 La cartella n. 1X2014000X00 (per Consorzio Bonifica) è stata notificata in assenza del contribuente con deposito alla Casa Comunale in data 28/01/2015 dal messo notificatore perfezionata il 29/01/2015 (sconosciuto su cassetta postale e campanello – nessuna info utile).
7.5.7 La cartella n.1X2015000X00 (Tassa Smaltimento rifiuti) è stata notificata in assenza del contribuente con deposito alla Casa Comunale in data 30/06/2015 dal messo notificatore perfezionata il 01/07/2015 (sconosciuto su cassetta postale e campanello – nessuna info utile).
7.5.8 La cartella n. 1X2016000X00 (per imposta di registro) è stata notificata in assenza del contribuente con deposito alla Casa Comunale in data 31/08/2016 dal messo notificatore perfezionata 01/09/2016 (sconosciuto su cassetta postale e campanello – nessuna info utile).
7.5.9 La cartella n. 1X2016000X00 (per imposta di registro) è stata notificata in assenza del contribuente con deposito alla Casa Comunale dal messo notificatore in data 28/09/2016 perfezionata il 29/09/2016 (sconosciuto su cassetta postale e campanello – nessuna info utile).
7.6 La cartella n. 1X2018000X00 (per Consorzio Bonifica) è stata notificata in assenza del contribuente con deposito alla Casa Comunale in data 9/11/2018 dal messo notificatore, perfezionata in data 22/11/2018 previa spedizione della raccomandata informativa A.R. con NEXIVE.
8. Il secondo motivo dell’appello incidentale è fondato e va accolto nei termini seguenti.
8.1 Al riguardo va evidenziato che i soli tributi erariali soggiacciono alla prescrizione ordinaria decennale (nel caso che ci occupa: IVA, IRAP, IRPEF ed addizionali), ma non le sanzioni e gli interessi connessi ai tributi erariali per i quali la prescrizione è quinquennale (fatta salva l'”actio iudicati“ che qui non ricorre) e ciò per giurisprudenza costante di legittimità; infatti (Cass. civ., sez. VI, 06/04/2021, n. 9214; conforme ex multis Cass. civ., sez. VI, 23/03/2021, n. 8120):
“in materia di prescrizione dei crediti relativi a tributi erariali deve riaffermarsi il costante principio -erroneamente inteso dalla sentenza impugnata- secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella, che ove assoggettato a prescrizione breve (come nel diverso caso dei contributi previdenziali) non può convertirsi in termine ordinario decennale (Cass., Sez. U., 17/11/2016, n. 23397).
Tanto premesso, i tributi erariali, dei quali qui si controverte (come risulta dalla sentenza impugnata) sono, secondo consolidata interpretazione di questa Corte (cfr., ex plurimis, Cass. n. 24322/14; Cass. n. 22977/10; Cass. n. 2941/07; Cass. n. 16713/16; Cass. n.32308/2019), soggetti non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all’art. 2948, n. 4, cod. civ. “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, bensì all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ., in quanto la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivo (Cass., 29/04/2020, n. 8297).
I crediti di imposta sono quindi, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 cod. civ., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, l’art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, per i contributi previdenziali) e, in particolare i crediti IRPEF e IVA sono soggetti alla prescrizione decennale (Cass. n. 9906/2018; Cass. n. 32308/2019).
In questo senso, quindi, è stato anche recentemente riaffermato da questa Corte che “Il diritto alla riscossione di un’imposta si prescrive nel termine ordinario decennale di cui all’art. 2946 c.c., ove la legge non disponga diversamente, salvi, in quest’ultima ipotesi, gli effetti del giudicato sui termini cd. brevi di prescrizione“ (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10547 del 15/04/2019). Sono invece soggetti alla prescrizione quinquennale gli interessi, ex art. 2948 c.c., e le sanzioni, ai sensi dell’art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997.
Quanto alle sanzioni, questa Corte ha infatti chiarito che «Il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta “actio iudicati”, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 25790 del 10/12/2009; conformi, ex plurimis, Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 5577 del 26/02/2019; Cass. Sez. 6-5, ordinanza n. 20955 del 10/07/2020). Riguardo poi agli interessi, è stato precisato che “gli interessi dovuti per il ritardo nella loro esazione, (i quali) integrano un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, sì che il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948, n. 4, cod. civ.“ (Cass. Sez. 6-5, ordinanza n. 20955 del 10/07/2020, cit.; Cass. n. 30901/2019; Cass. n.14049/2006)”.
8.2 Per quanto riguarda, invece, la TARSU ed i contributi ai Consorzi di bonifica la prescrizione del tributo e delle sanzioni è quinquennale (rispettivamente Cass. civ., sez. V, 17/06/2021, n. 17363 e Cass. civ., sez. VI, 22/09/2021, n. 25681) così come per l’imposta di registro sulla locazione fabbricati per le annualità successive (art. 76-II co. bis D.P.R. n. 131/1986).
8.3 Ciò premesso, pur essendosi ormai i crediti tributari consolidati, se è preclusa al contribuente ogni contestazione della pretesa tributaria anche afferente a questioni di decadenza o prescrizione verificatasi prima della emissione delle cartelle di pagamento, è ammissibile la proposizione dell’eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica della cartella esattoriale in quanto deve essere riconosciuto l’attuale e concreto interesse del contribuente ad esperire, attraverso l’impugnazione dell’avviso di intimazione, azione di accertamento negativo della pretesa dell’amministrazione facendo valere la prescrizione del credito maturata dopo la notifica della cartella (Cass. civ., sez. VI, 03/03/2021, n. 5739).
8.4 Si può ora verificare per quali atti si sia verificata la prescrizione alla data di notifica dell’avviso di intimazione qui impugnato e cioè al 19/12/2019.
8.4.1 Le pretese di cui alla cartella n. 1X2008000X00 (IVA), notificata l’11/11/2008, in assenza di atti interruttivi, sono interamente prescritte.
8.4.2 Le pretese di cui alla cartella n. 1X2010000X00 (IRAP ed IVA), notificata il 27/05/2010, in assenza di atti interruttivi, sono prescritte limitatamente alle sanzioni pecuniarie.
8.4.3 Le pretese di cui alla cartella n.1X2011000X00 (IRPEF, IVA ed IRAP), notificata il 28/05/2011, in assenza di atti interruttivi, sono prescritte limitatamente alle sanzioni pecuniarie.
8.4.4 Le pretese di cui alla cartella n. 1X2011001X00 (per IRPEF e IVA), notificata il 22/02/2012, in assenza di atti interruttivi, sono prescritte limitatamente alle sanzioni pecuniarie.
8.4.5 Le pretese di cui alla cartella n. 1X2012000X00 (per Consorzio Bonifica), notificata il 25/07/2012 (tenendo conto dell’atto interruttivo di cui all’avviso di intimazione n. 1X2017900X00 notificato il 19/06/2017) non sono prescritte.
8.4.6 Le pretese di cui alla cartella n. 1X2013000X00 (Tassa Smaltimento rifiuti), notificata il 04/07/2013, in assenza di atti interruttivi, sono interamente prescritte.
8.4.7 Le pretese di cui alla cartella n. 1X2013000X00 (per Consorzio Bonifica), notificata il 09/02/2015, non sono prescritte.
8.4.8 Le pretese di cui alla cartella n. 1X2014000X00 (per Consorzio Bonifica), notificata il 29/01/2015, non sono prescritte.
8.4.9 Le pretese di cui alla cartella n. 1X2015000X00 (Tassa Smaltimento rifiuti), notificata il 01/07/2015, non sono prescritte.
8.4.10 Le pretese di cui alla cartella n. 1X2016000X00 (per imposta di registro su locazione fabbricati-annualità successive), notificata il 01/09/2016, non sono prescritte.
8.4.11 Le pretese di cui alla cartella n. 1X2016000X00 (per imposta di registro su locazione fabbricati-annualità successive), notificata il 29/09/2016, non sono prescritte.
8.4.12 Le pretese di cui alla cartella n. 1X2018000X00 (per Consorzio Bonifica), notificata il 22/11/2018, non sono prescritte.
9. Tutte le questioni testé vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all’esame di questa Commissione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma degli artt. 112 c.p.c./53 ss. D. Lgs. n. 546/1992 e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
10. In ragione della reciproca soccombenza le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno integralmente compensate.
11. In relazione all’avvenuta prescrizione delle pretese erariali di rilevante importo, la Commissione dispone la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti della Toscana per gli eventuali provvedimenti di competenza.
La Commissione Tributaria Regionale della Toscana – VI sezione, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, in accoglimento dell’appello principale e parzialmente di quello incidentale, così provvede:
– dichiara la validità dell’avviso di intimazione impugnato n. 1X2019900X00, notificato in data 19/12/2019, che annulla parzialmente, limitatamente alle cartelle di pagamento presupposte nn. 1X2010000X00 (con esclusione delle sanzioni pecuniarie), 1X2011000X00 (con esclusione delle sanzioni pecuniarie), 1X201100X00 (con esclusione delle sanzioni pecuniarie), 1X2012000X00, 1X2013000X00, 1X2014000X00, 1X2015000X00, 1X2016000X00, 1X2016000X00, 1X2018000X00;
– dichiara la prescrizione delle pretese portate dalle cartelle nn. 1X2008000X00 e 1X2013000X00;
– dichiara la prescrizione delle pretese portate dalle cartelle nn. 1X2010000X00, 1X2011000X00, 1X201100X00, limitatamente alle sole sanzioni.
Compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Dispone la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti della Toscana per gli eventuali provvedimenti di competenza.
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