Archivi annuali: 2022

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 ottobre 2022, n. 31146 – Legittimo il licenziamento disciplinare per il mancato obbligo di comunicazione preventiva a carico del lavoratore, il quale sussiste anche se la nuova occupazione dia luogo ad un reddito compatibile con il godimento del trattamento di integrazione salariale

Legittimo il licenziamento disciplinare per il mancato obbligo di comunicazione preventiva a carico del lavoratore, il quale sussiste anche se la nuova occupazione dia luogo ad un reddito compatibile con il godimento del trattamento di integrazione salariale

Corte di Cassazione ordinanza n. 25210 depositata il 24 agosto 2022 – Sia in tema d’imposte sui red­ diti quanto di tributi armonizzati, è legittimo il ricorso all’accertamento sia induttivo “puro” che “analitico-induttivo” del reddito d’impresa ex art. 39 secondo e primo comma d) del d.P.R. 29 settembre 1973 n.  600, anche in presenza di una contabilità formalmente corretta, ma complessivamente inattendibile

Sia in tema d'imposte sui red­ diti quanto di tributi armonizzati, è legittimo il ricorso all'accertamento sia induttivo "puro" che "analitico-induttivo" del reddito d'impresa ex art. 39 secondo e primo comma d) del d.P.R. 29 settembre 1973 n.  600, anche in presenza di una contabilità formalmente corretta, ma complessivamente inattendibile

Corte di Cassazione ordinanza n. 25208 depositata il 24 agosto 2022 – In tema di imposte dirette, l’Amministrazione finanziaria, nel negare l’inerenza di un costo per mancanza, insuffi­cienza o inadeguatezza degli elementi dedotti dal contribuente ovvero a fronte di circostanze di fatto tali da inficiarne la validità o la rilevanza, può contestare l’incongruità e l’antieconomicità della spesa, che assu­mono rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomatici della carenza di inerenza, pur non identificandosi in essa; in tal caso è onere del contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell’attività d’impresa ed alle scelte imprenditoriali

In tema di imposte dirette, l'Amministrazione finanziaria, nel negare l'inerenza di un costo per mancanza, insuffi­cienza o inadeguatezza degli elementi dedotti dal contribuente ovvero a fronte di circostanze di fatto tali da inficiarne la validità o la rilevanza, può contestare l'incongruità e l'antieconomicità della spesa, che assu­mono rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomatici della carenza di inerenza, pur non identificandosi in essa; in tal caso è onere del contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell'attività d'impresa ed alle scelte imprenditoriali

Corte di Cassazione ordinanza n. 25188 depositata il 24 agosto 2022 – La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili

La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili

Corte di Cassazione ordinanza n. 24881 depositata il 18 agosto 2022 – Avverso il criterio di determinazione della percentuale di ricarico, applicato dall’Ufficio attraverso l’accertamento induttivo, in presenza di adeguamento dei ricavi allo studio di settore, il giudice di merito deve verificare la scelta dell’Amministrazione, in relazione alle censure prospettate, tenendo conto del fatto che gli studi di settore vanno preferiti ai parametri di cui all’art. 39 del P.R. n. 600 del 1973, attesa la natura più raffinata dei primi, desumibile dalla stessa normativa che li ha introdotti

Avverso il criterio di determinazione della percentuale di ricarico, applicato dall’Ufficio attraverso l’accertamento induttivo, in presenza di adeguamento dei ricavi allo studio di settore, il giudice di merito deve verificare la scelta dell’Amministrazione, in relazione alle censure prospettate, tenendo conto del fatto che gli studi di settore vanno preferiti ai parametri di cui all’art. 39 del P.R. n. 600 del 1973, attesa la natura più raffinata dei primi, desumibile dalla stessa normativa che li ha introdotti

Corte di Cassazione sentenza n. 24661 depositata il 10 agosto 2022 – In tema d’imposte sui redditi, l’art. 37-bis, quarto e quinto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 prevede un rigoroso procedimento d’instaurazione del contraddittorio, caratterizzato da scansioni predeterminate, in cui, a pena di  nullità,  l’avviso  di  accertamento  deve  essere emanato previa richiesta di chiarimenti al contribuente e deve essere specificamente motivato in relazione alle giustificazioni fomite. È pertanto nullo l’avviso di accertamento che, oltre a non contenere una specifica motivazione in relazione alle giustificazioni fomite dal contribuente sia stato emesso all’esito di un procedimento iniziato con una richiesta di chiarimenti non rispettosa delle prescrizioni contenute del richiamato articolo al comma 4 e, pertanto, inidonea ad instaurare un giusto contraddittorio con il contribuente

In tema d’imposte sui redditi, l’art. 37-bis, quarto e quinto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 prevede un rigoroso procedimento d’instaurazione del contraddittorio, caratterizzato da scansioni predeterminate, in cui, a pena di  nullità,  l’avviso  di  accertamento  deve  essere emanato previa richiesta di chiarimenti al contribuente e deve essere specificamente motivato in relazione alle giustificazioni fomite. È pertanto nullo l’avviso di accertamento che, oltre a non contenere una specifica motivazione in relazione alle giustificazioni fomite dal contribuente sia stato emesso all’esito di un procedimento iniziato con una richiesta di chiarimenti non rispettosa delle prescrizioni contenute del richiamato articolo al comma 4 e, pertanto, inidonea ad instaurare un giusto contraddittorio con il contribuente

Corte di Cassazione sentenza n. 24658 depositata il 10 agosto 2022 – Sebbene le denunce dei redditi costituiscano di norma delle dichiarazioni di scienza, e possono quindi essere modificate ed emendate in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti, nondimeno, quando il legislatore subordina la concessione di un beneficio fiscale ad una manifestazione di volontà del contribuente, da compiersi direttamente nella dichiarazione attraverso la compilazione di un modulo predisposto dall’Erario, la dichiarazione assume per questa parte il valore di un atto negoziale, come tale irretrattabile, anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile dall’Amministrazione

Sebbene le denunce dei redditi costituiscano di norma delle dichiarazioni di scienza, e possono quindi essere modificate ed emendate in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti, nondimeno, quando il legislatore subordina la concessione di un beneficio fiscale ad una manifestazione di volontà del contribuente, da compiersi direttamente nella dichiarazione attraverso la compilazione di un modulo predisposto dall’Erario, la dichiarazione assume per questa parte il valore di un atto negoziale, come tale irretrattabile, anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile dall'Amministrazione

Corte di Cassazione ordinanza n. 24655 depositata il 10 agosto 2022 – La domanda di rimborso del credito IVA deve essere tenuta distinta da quella di compensazione dell’imposta con altro debito fiscale, sicché, laddove l’istanza del contribuente sia formulata in termini di compensazione, e non denoti l’inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito, mediante l’indicazione dello stesso nel quadro “RX4” nella dichiarazione annuale, non si applica il termine ordinario decennale di prescrizione, bensì quello di decadenza biennale previsto dall’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

La domanda di rimborso del credito IVA deve essere tenuta distinta da quella di compensazione dell'imposta con altro debito fiscale, sicché, laddove l'istanza del contribuente sia formulata in termini di compensazione, e non denoti l'inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito, mediante l'indicazione dello stesso nel quadro "RX4" nella dichiarazione annuale, non si applica il termine ordinario decennale di prescrizione, bensì quello di decadenza biennale previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

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