Archivi annuali: 2022

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 settembre 2022, n. 27336 – La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio ed è richiesto che l’atto scritto sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicché, ove la rinuncia venga effettuata senza il rispetto di tali formalità, non può essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.

La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio ed è richiesto che l’atto scritto sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicché, ove la rinuncia venga effettuata senza il rispetto di tali formalità, non può essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 settembre 2022, n. 27039 – L’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all’art. 49, corna primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito dela “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice dì merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato

L'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49, corna primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito dela "autonoma organizzazione", il cui accertamento spetta al giudice dì merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato

Corte di Cassazione ordinanza n. 22605 depositata il 19 luglio 2022 – In tema di imposta di registro, una volta divenuto definitivo l’avviso di liquidazione per mancata impugnazione, ai fini della riscossione del credito opera unicamente il termine decennale di prescrizione di cui all’art. 78 del P.R. n. 131 del 1986, non trovando applicazione né il termine triennale di decadenza previsto dall’art. 76 del detto decreto, concernente l’esercizio del potere impositivo, né il termine di decadenza contemplato dall’art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto l’imposta di registro non è ricompresa tra i tributi ai quali fa riferimento il d.lgs. n. 46 del 1999

In tema di imposta di registro, una volta divenuto definitivo l'avviso di liquidazione per mancata impugnazione, ai fini della riscossione del credito opera unicamente il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 78 del P.R. n. 131 del 1986, non trovando applicazione né il termine triennale di decadenza previsto dall'art. 76 del detto decreto, concernente l'esercizio del potere impositivo, né il termine di decadenza contemplato dall'art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto l'imposta di registro non è ricompresa tra i tributi ai quali fa riferimento il d.lgs. n. 46 del 1999

Corte di Cassazione ordinanza n. 22595 depositata il 19 luglio 2022 – Quando due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico o titolo negoziale, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione su questioni di fatto o di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo

Quando due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico o titolo negoziale, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione su questioni di fatto o di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo

Corte di Cassazione ordinanza n. 22592 depositata il 19 luglio 2022 – Nel processo tributario le  parti  possono   produrre in appello nuovi documenti, anche ove gli stessi comportino un ampliamento della materia del contendere e siano preesistenti al giudizio di primo grado, purché ciò avvenga, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio nei confronti delle altre parti, entro il termine di decadenza di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992

Nel processo tributario le  parti  possono   produrre in appello nuovi documenti, anche ove gli stessi comportino un ampliamento della materia del contendere e siano preesistenti al giudizio di primo grado, purché ciò avvenga, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio nei confronti delle altre parti, entro il termine di decadenza di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992

Corte di Cassazione ordinanza n. 22591 depositata il 19 luglio 2022 – La domanda di rimborso del credito d’imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale (“RX4”), la quale configura formale esercizio del diritto, con la precisazione che, ove si tratti di richiesta di rimborso relativa all’eccedenza d’imposta risultata alla cessazione dell’attività e la richiesta è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale

La domanda di rimborso del credito d'imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale ("RX4"), la quale configura formale esercizio del diritto, con la precisazione che, ove si tratti di richiesta di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta risultata alla cessazione dell'attività e la richiesta è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale

Corte di Cassazione ordinanza n. 22590 depositata il 19 luglio 2022 – Le modalità attraverso le quali i suddetti contributi in conto capitale concorrono alla formazione del reddito di impresa si differenziano a seconda della tecnica adottata per la loro contabilizzazione: se il contributo è stato portato in diretta diminuzione del costo storico del bene ammortizzabile cui inerisce, concorre alla formazione del reddito di impresa sotto forma di minori quote di ammortamento deducibili calcolate direttamente sul costo del bene ammortizzabile al netto del contributo stesso; se, invece, il contributo è stato contabilizzato come ricavo anticipato da riscontare (risconto passivo), il contributo concorre a formare il reddito di impresa in stretta correlazione con il processo di ammortamento del bene cui il contributo è collegato, cioè in misura proporzionalmente corrispondente alle quote di ammortamento dedotte in ciascun esercizio

Le modalità attraverso le quali i suddetti contributi in conto capitale concorrono alla formazione del reddito di impresa si differenziano a seconda della tecnica adottata per la loro contabilizzazione: se il contributo è stato portato in diretta diminuzione del costo storico del bene ammortizzabile cui inerisce, concorre alla formazione del reddito di impresa sotto forma di minori quote di ammortamento deducibili calcolate direttamente sul costo del bene ammortizzabile al netto del contributo stesso; se, invece, il contributo è stato contabilizzato come ricavo anticipato da riscontare (risconto passivo), il contributo concorre a formare il reddito di impresa in stretta correlazione con il processo di ammortamento del bene cui il contributo è collegato, cioè in misura proporzionalmente corrispondente alle quote di ammortamento dedotte in ciascun esercizio

Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, sentenza n. 3621 del 6 maggio 2022 – I creditori non possono agire nei confronti degli  obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini, prevedendo l’art. 63 comma 2 disp. att. c.c. quindi una responsabilità sussidiaria dei condomini non morosi, esclude la solidarietà nel condominio (posto che la solidarietà passiva presuppone oltre alla  pluralità dei debitori e la identica causa della obbligazione altresì la indivisibilità della  prestazione) ed evidenzia la funzione di rappresentanza del condominio, quale ente di  gestione, posizione questa del condominio che non incide sulla singola titolarità dei diritti e  delle obbligazioni e rispetto al quale non sorge questione di solidarietà o meno  dell’obbligazione.  La questione circa la natura solidale ovvero parziaria dell’obbligazione attiene infatti alla  responsabilità dei condomini, responsabilità che -come si indica anche nella clausola sopra  richiamata che esclude la solidarietà – è di natura parziaria, rispondendo i singoli condomini  solo per la rispettiva quota

I creditori non possono agire nei confronti degli  obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini, prevedendo l'art. 63 comma 2 disp. att. c.c. quindi una responsabilità sussidiaria dei condomini non morosi, esclude la solidarietà nel condominio (posto che la solidarietà passiva presuppone oltre alla  pluralità dei debitori e la identica causa della obbligazione altresì la indivisibilità della  prestazione) ed evidenzia la funzione di rappresentanza del condominio, quale ente di  gestione, posizione questa del condominio che non incide sulla singola titolarità dei diritti e  delle obbligazioni e rispetto al quale non sorge questione di solidarietà o meno  dell'obbligazione.  La questione circa la natura solidale ovvero parziaria dell'obbligazione attiene infatti alla  responsabilità dei condomini, responsabilità che -come si indica anche nella clausola sopra  richiamata che esclude la solidarietà - è di natura parziaria, rispondendo i singoli condomini  solo per la rispettiva quota

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