Archivi annuali: 2022

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 settembre 2022, n. 27130 – La sentenza penale di assoluzione per gli stessi fatti posti a base del licenziamento non ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, solo quando la formula assolutoria adottata è “perché il fatto non costituisce reato”, in quanto, ai sensi dell’art. 653, cod. proc. pen., tale efficacia opera solo quando l’accertamento sia relativo alla insussistenza del fatto, alla mancata commissione dello stesso da parte dell’imputato o alla mancata rilevanza penale dell’illecito

La sentenza penale di assoluzione per gli stessi fatti posti a base del licenziamento non ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, solo quando la formula assolutoria adottata è "perché il fatto non costituisce reato", in quanto, ai sensi dell'art. 653, cod. proc. pen., tale efficacia opera solo quando l'accertamento sia relativo alla insussistenza del fatto, alla mancata commissione dello stesso da parte dell'imputato o alla mancata rilevanza penale dell'illecito

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 33567 depositata il 13 settembre 2022 – In tema di prevenzione antinfortunistica, al fine di escludere la responsabilità del datore di lavoro, la condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore, idonea ad escludere il nesso causale, non è solo quella che esorbita dalle mansioni affidate al lavoratore, ma anche quella che, nell’ambito delle stesse, attiva un rischio eccentrico od esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia

In tema di prevenzione antinfortunistica, al fine di escludere la responsabilità del datore di lavoro, la condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore, idonea ad escludere il nesso causale, non è solo quella che esorbita dalle mansioni affidate al lavoratore, ma anche quella che, nell'ambito delle stesse, attiva un rischio eccentrico od esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 settembre 2022, n. 27068 – Legittimazione attiva del lavoratore alla presentazione dell’istanza di fallimento ed il limite di € 30.000 di debiti scaduti, al di sotto del quale «non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento», si riferisce alle passività dell’imprenditore insolvente e non all’entità del singolo credito del soggetto che agisce per l’apertura della procedura concorsuale

Legittimazione attiva del lavoratore alla presentazione dell'istanza di fallimento ed il limite di € 30.000 di debiti scaduti, al di sotto del quale «non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento», si riferisce alle passività dell’imprenditore insolvente e non all’entità del singolo credito del soggetto che agisce per l’apertura della procedura concorsuale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 settembre 2022, n. 27020 – L’impossibilità di far valere il diritto, alla quale l’art. 2935 c.c., attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c., prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione

L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c., attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c., prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione

CORTE D’APPELLO DI NAPOLI – Ordinanza 03 febbraio 2022 – Questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 del decreto-legge n. 138 del 2001 per violazione degli articoli 2 e 39, comma primo della Costituzione nonché art. 39, comma IV della Costituzione nella parte in cui estende l’efficacia dei contratti aziendali o di prossimità a tutti i lavoratori interessati anche se non firmatari del contratto o appartenenti ad un sindacato non firmatario del contratto collettivo

Questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto-legge n. 138 del 2001 per violazione degli articoli 2 e 39, comma primo della Costituzione nonché art. 39, comma IV della Costituzione nella parte in cui estende l'efficacia dei contratti aziendali o di prossimità a tutti i lavoratori interessati anche se non firmatari del contratto o appartenenti ad un sindacato non firmatario del contratto collettivo

Commissione Tributaria Regionale per la Campania, sezione n. 19, sentenza n. 3742 depositata il 2 maggio 2022 – Nei comuni in dissesto, la deliberazione delle aliquote e delle tariffe di base delle imposte nella misura massima consentita deve avvenire entro trenta giorni decorrenti dalla dichiarazione di dissesto e non ha effetto retroattivo

Nei comuni in dissesto, la deliberazione delle aliquote e delle tariffe di base delle imposte nella misura massima consentita deve avvenire entro trenta giorni decorrenti dalla dichiarazione di dissesto e non ha effetto retroattivo

Commissione Tributaria Regionale per l’Abruzzo, sezione n. 1, sentenza n. 264 depositata il 27 aprile 2022 – Per le annualità antecedenti al 2020 le piattaforme petrolifere sono soggette alla disciplina ordinaria dei tributi locali IMU e TASI. In quanto a decorrere dall’anno 2020, l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI) (art. 38, D. L. n. 124/2019) sostituisce ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria. Inoltre sussiste la potestà impositiva degli enti locali anche nell’ambito del mare territoriale, fino ad una distanza di 12 miglia marine, nel rispetto dei limiti derivanti dalle convenzioni internazionali

Per le annualità antecedenti al 2020 le piattaforme petrolifere sono soggette alla disciplina ordinaria dei tributi locali IMU e TASI. In quanto a decorrere dall'anno 2020, l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI) (art. 38, D. L. n. 124/2019) sostituisce ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria. Inoltre sussiste la potestà impositiva degli enti locali anche nell’ambito del mare territoriale, fino ad una distanza di 12 miglia marine, nel rispetto dei limiti derivanti dalle convenzioni internazionali. Sono, invece, non tassabili i macchinari ed impianti e le componenti tecniche impiantistiche che ai sensi dell'art. 1, comma 21, della Legge n. 208 del 2015 non possono costituire oggetto di stima e vanno pertanto eliminati dal calcolo dalla base imponibile.

Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, sezione n. 19, sentenza n. 1659 depositata il 22 aprile 2022 – In alternativa alla procedura di cui all’art. 142 c.p.c., la notificazione ai contribuenti non residenti possa essere effettuata tramite spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo risultante dall’A.I.R.E., salva la facoltà di procedere con la notifica mediante affissione presso l’albo pretorio, ciononostante applicabile solo in caso di esito negativo della spedizione effettuata all’estero

In alternativa alla procedura di cui all'art. 142 c.p.c., la notificazione ai contribuenti non residenti possa essere effettuata tramite spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo risultante dall'A.I.R.E., salva la facoltà di procedere con la notifica mediante affissione presso l'albo pretorio, ciononostante applicabile solo in caso di esito negativo della spedizione effettuata all'estero

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