Archivi annuali: 2022

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 luglio 2022, n. 23543 – L’avviso di accertamento soddisfa l’obbligo di motivazione quando, in ragione della necessaria trasparenza e della possibilità di un immediato controllo dell’attività della pubblica amministrazione, pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva in punto di “an” e di “quantum debeatur”, mediante la chiara e puntuale indicazione delle operazioni – nella specie movimentazioni bancarie – in base alle quali è sorta la pretesa fiscale a fine di consentire un adeguato esercizio del diritto di difesa del contribuente

L'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione quando, in ragione della necessaria trasparenza e della possibilità di un immediato controllo dell'attività della pubblica amministrazione, pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva in punto di "an" e di "quantum debeatur", mediante la chiara e puntuale indicazione delle operazioni - nella specie movimentazioni bancarie - in base alle quali è sorta la pretesa fiscale a fine di consentire un adeguato esercizio del diritto di difesa del contribuente

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 luglio 2022, n. 23490 – Le disposizioni della Direttiva 2008/104 sul lavoro tramite agenzia interinale, pur non imponendo agli Stati membri l’adozione di una determinata normativa in materia, obbliga tuttavia gli stessi Stati membri, in termini chiari, precisi ed incondizionati, ad adottare le misure necessarie per prevenire l’assegnazione di missioni successive a un lavoratore tramite agenzia interinale aventi lo scopo di eludere le disposizioni di tale Direttiva nel suo insieme; sicché, gli Stati membri devono adoperarsi affinché il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice non diventi una situazione permanente per un lavoratore tramite agenzia interinale

Le disposizioni della Direttiva 2008/104 sul lavoro tramite agenzia interinale, pur non imponendo agli Stati membri l’adozione di una determinata normativa in materia, obbliga tuttavia gli stessi Stati membri, in termini chiari, precisi ed incondizionati, ad adottare le misure necessarie per prevenire l’assegnazione di missioni successive a un lavoratore tramite agenzia interinale aventi lo scopo di eludere le disposizioni di tale Direttiva nel suo insieme; sicché, gli Stati membri devono adoperarsi affinché il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice non diventi una situazione permanente per un lavoratore tramite agenzia interinale

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 luglio 2022, n. 23305 – Non vi è, insomma, né nella lettera né nella ratio dell’art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole: al contrario, la condizione legittimante per l’accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività

Non vi è, insomma, né nella lettera né nella ratio dell'art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole: al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza depositata il 19 luglio 2022 – E’ punita ai sensi del n. 1) del primo comma dell’art. 603 bis, la condotta di colui che recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi, in condizioni di sfruttamento approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori. Sebbene non possa negarsi che soggiornare in un Centro di accoglienza costituisca una condizione di disagio, trattandosi di alloggiamenti che implicano condizioni di promiscuità dei servizi e l’assenza degli ordinari agi di un’abitazione, ciò nondimeno ciò non integra di per sé lo stato di bisogno

E' punita ai sensi del n. 1) del primo comma dell'art. 603 bis, la condotta di colui che recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi, in condizioni di sfruttamento approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori. Sebbene non possa negarsi che soggiornare in un Centro di accoglienza costituisca una condizione di disagio, trattandosi di alloggiamenti che implicano condizioni di promiscuità dei servizi e l'assenza degli ordinari agi di un'abitazione, ciò nondimeno ciò non integra di per sé lo stato di bisogno

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 luglio 2022, n. 22432 – L’ammontare dell’IRAP non può essere oggetto di «traslazione», nel senso che l’Azienda sanitaria non può pretendere di porla ad esclusivo carico del dipendente, una volta determinate le quote rispettivamente spettanti, e detrarla dal compenso a quest’ultimo dovuto, perché in tal caso e, a maggior ragione nell’ipotesi in cui si chieda la restituzione di somme già corrisposte, si finirebbe per far gravare l’obbligo impositivo su un soggetto diverso da quello che esercita l’attività produttiva del servizio

L’ammontare dell’IRAP non può essere oggetto di «traslazione», nel senso che l’Azienda sanitaria non può pretendere di porla ad esclusivo carico del dipendente, una volta determinate le quote rispettivamente spettanti, e detrarla dal compenso a quest’ultimo dovuto, perché in tal caso e, a maggior ragione nell’ipotesi in cui si chieda la restituzione di somme già corrisposte, si finirebbe per far gravare l’obbligo impositivo su un soggetto diverso da quello che esercita l’attività produttiva del servizio

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 luglio 2022, n. 23619 – In tema di Irap la prestazione svolta dal promotore finanziario non è qualificabile automaticamente come attività di impresa, di per sé assoggettata ad imposta, ma richiede una valutazione complessiva, da parte del giudice di merito, degli elementi di fatto offerti dalla fattispecie concreta, poiché essa, a norma dell’art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998, può essere svolta “in qualità di dipendente, agente o mandatario” e, quindi, può assumere connotati variabili tra la figura del lavoro subordinato dipendente

In tema di Irap la prestazione svolta dal promotore finanziario non è qualificabile automaticamente come attività di impresa, di per sé assoggettata ad imposta, ma richiede una valutazione complessiva, da parte del giudice di merito, degli elementi di fatto offerti dalla fattispecie concreta, poiché essa, a norma dell'art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998, può essere svolta "in qualità di dipendente, agente o mandatario" e, quindi, può assumere connotati variabili tra la figura del lavoro subordinato dipendente

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 luglio 2022, n. 23518 – Estinzione del giudizio per rinuncia con compensazione delle spese

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 luglio 2022, n. 23518 Tributi - IRPEF - Socio lavoratore di cooperativa - Indennità di trasferta percepita in regime di esenzione - Disconoscimento esenzione. - Contenzioso tributario - Ricorso in cassazione - Rinuncia - Estinzione del giudizio con compensazione delle spese Rilevato che 1. L’Agenzia delle Entrate notificò a [...]

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