Archivi annuali: 2022

LEGGE 15 luglio 2022, n. 91 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina

LEGGE 15 luglio 2022, n. 91 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina Art. 1 1. Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante [...]

CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza 14 luglio 2022, n. 175 – Per effetto della presente dichiarazione di illegittimità costituzionale viene ripristinato il regime vigente prima del d.lgs. n. 158 del 2015, che ha introdotto la disposizione censurata, sicché da una parte l’integrazione della fattispecie penale dell’art. 10-bis richiede che il mancato versamento da parte del sostituto, per un importo superiore alla soglia di punibilità, riguardi le ritenute certificate; dall’altra il mancato versamento delle ritenute risultanti dalla dichiarazione, ma delle quali non c’è prova del rilascio delle relative certificazioni ai sostituiti, costituisce illecito amministrativo tributario.

Per effetto della presente dichiarazione di illegittimità costituzionale viene ripristinato il regime vigente prima del d.lgs. n. 158 del 2015, che ha introdotto la disposizione censurata, sicché da una parte l’integrazione della fattispecie penale dell’art. 10-bis richiede che il mancato versamento da parte del sostituto, per un importo superiore alla soglia di punibilità, riguardi le ritenute certificate; dall’altra il mancato versamento delle ritenute risultanti dalla dichiarazione, ma delle quali non c’è prova del rilascio delle relative certificazioni ai sostituiti, costituisce illecito amministrativo tributario.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 luglio 2022, n. 22383 – La notificazione dell’atto di appello eseguita direttamente all’Amministrazione statale – parte del rapporto di lavoro e costituita nel giudizio di primo grado tramite un proprio dipendente ex art. 417 bis c.p.c. – anziché presso l’Avvocatura dello Stato è affetta da nullità, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933, ed è quindi suscettibile di rinnovazione ex art. 291 c.p.c., se non sanata dalla costituzione della parte intimata

La notificazione dell'atto di appello eseguita direttamente all'Amministrazione statale - parte del rapporto di lavoro e costituita nel giudizio di primo grado tramite un proprio dipendente ex art. 417 bis c.p.c. - anziché presso l'Avvocatura dello Stato è affetta da nullità, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933, ed è quindi suscettibile di rinnovazione ex art. 291 c.p.c., se non sanata dalla costituzione della parte intimata

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 27607 depositata il 15 luglio 2022 – La nomina del coordinatore per la progettazione o per l’esecuzione dei lavori non esonera il committente ed il responsabile dei lavori da responsabilità per la redazione del piano di sicurezza e del fascicolo per la protezione dai rischi, nonché dalla vigilanza sul coordinatore medesimo in ordine all’effettivo svolgimento dell’attività di coordinamento e controllo sull’osservanza delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento

La nomina del coordinatore per la progettazione o per l'esecuzione dei lavori non esonera il committente ed il responsabile dei lavori da responsabilità per la redazione del piano di sicurezza e del fascicolo per la protezione dai rischi, nonché dalla vigilanza sul coordinatore medesimo in ordine all'effettivo svolgimento dell'attività di coordinamento e controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 luglio 2022, n. 22186 – La cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis cit. può essere impugnata, ex art. 19 d.P.R. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, poiché essa non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo. La mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute comporta la formazione del giudicato interno laddove le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente

La cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis cit. può essere impugnata, ex art. 19 d.P.R. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, poiché essa non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo. La mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute comporta la formazione del giudicato interno laddove le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 luglio 2022, n. 22175 – In tema di diritti e garanzie del contribuente, l’omissione della prescritta comunicazione dell’avvio del procedimento volto ad addivenire alla revoca del credito d’imposta di cui alla l. n. 449 del 1997 per incrementi occupazionali determina l’invalidità del provvedimento adottato, per violazione del principio generale di cui all’art. 7 della l. n. 241 del 1990, qualora, senza quella irregolarità e sulla base delle allegazioni del contribuente, il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso

In tema di diritti e garanzie del contribuente, l'omissione della prescritta comunicazione dell’avvio del procedimento volto ad addivenire alla revoca del credito d'imposta di cui alla l. n. 449 del 1997 per incrementi occupazionali determina l'invalidità del provvedimento adottato, per violazione del principio generale di cui all'art. 7 della l. n. 241 del 1990, qualora, senza quella irregolarità e sulla base delle allegazioni del contribuente, il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 luglio 2022, n. 22115 – Ai fini della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento è irrilevante che un’analoga inadempienza commessa da altro dipendente sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro, qualora risulti accertato che l’inadempimento del lavoratore sia tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, tuttavia l’identità delle situazioni può privare il provvedimento espulsivo della sua base giustificativa

Ai fini della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento è irrilevante che un'analoga inadempienza commessa da altro dipendente sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro, qualora risulti accertato che l'inadempimento del lavoratore sia tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, tuttavia l'identità delle situazioni può privare il provvedimento espulsivo della sua base giustificativa

Corte di Cassazione ordinanza n. 18252 depositata il 7 giugno 2022 – Ai fini della determinazione delle plusvalenze il prezzo di acquisto od il costo di costruzione deve essere incrementato dei soli costi inerenti al bene, (… ) sono a tal fine rilevanti le spese incrementative. Per spese incrementative, in giurisprudenza, s’intendono “quelle spese che determinano un aumento della consistenza economica del bene o che incidono sul suo valore, nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo”

Ai fini della determinazione delle plusvalenze il prezzo di acquisto od il costo di costruzione deve essere incrementato dei soli costi inerenti al bene, (... ) sono a tal fine rilevanti le spese incrementative. Per spese incrementative, in giurisprudenza, s'intendono "quelle spese che determinano un aumento della consistenza economica del bene o che incidono sul suo valore, nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo"

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