Archivi annuali: 2022

Corte di Cassazione ordinanza n. 18226 depositata il 7 giugno 2022 – In tema di IVA, è esente da imposta il servizio di vigilanza svolto da soggetti privati in ambito portuale, riconducibile ai servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui all’art. 9 del d.P.R. n. 633 del 1972, assumendo all’uopo rilievo l’obbligatorietà dello stesso, imposta dalla direttiva n. 2005/65/CE, e la diretta connessione al funzionamento degli impianti, ovvero alle operazioni di transito delle merci e di sbarco e reimbarco dei passeggeri

In tema di IVA, è esente da imposta il servizio di vigilanza svolto da soggetti privati in ambito portuale, riconducibile ai servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 633 del 1972, assumendo all'uopo rilievo l'obbligatorietà dello stesso, imposta dalla direttiva n. 2005/65/CE, e la diretta connessione al funzionamento degli impianti, ovvero alle operazioni di transito delle merci e di sbarco e reimbarco dei passeggeri

Corte di Cassazione ordinanza n. 18225 depositata il 7 giugno 2022 – La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione

La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione

Corte di Cassazione ordinanza n. 18223 depositata il 7 giugno 2022 – Il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, previsto all’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d’invalidità dell’atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, per difetto di elementi formali essenziali, incompetenza o violazione di norme sul procedimento, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili

Il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, previsto all'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d'invalidità dell'atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, per difetto di elementi formali essenziali, incompetenza o violazione di norme sul procedimento, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili

Corte di Cassazione ordinanza n. 18221 depositata il 7 giugno 2022 – L’applicabilità, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. artt. 15 e 17, dell’imposta unica sostitutiva delle ordinarie imposte ipotecarie alle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, il presupposto di durata del vincolo contrattuale, fissata “in più di diciotto mesi” dall’art. 15, u.c. del succitato d.P.R., ricorre soltanto se la durata dell’ operazione di finanziamento – che va desunta dal negozio sottoposto ad imposizione e non già dall’evolversi successivo del rapporto al di fuori e al di là delle clausole contrattuali – supera di almeno un giorno i diciotto mesi, ciò che assume rilievo è la durata dell’operazione stabilita contrattualmente

L'applicabilità, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. artt. 15 e 17, dell'imposta unica sostitutiva delle ordinarie imposte ipotecarie alle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, il presupposto di durata del vincolo contrattuale, fissata "in più di diciotto mesi" dall'art. 15, u.c. del succitato d.P.R., ricorre soltanto se la durata dell' operazione di finanziamento - che va desunta dal negozio sottoposto ad imposizione e non già dall'evolversi successivo del rapporto al di fuori e al di là delle clausole contrattuali - supera di almeno un giorno i diciotto mesi, ciò che assume rilievo è la durata dell'operazione stabilita contrattualmente

Corte di Cassazione ordinanza n. 18220 depositata il 7 giugno 2022 – In tema di accertamenti bancari, rilevanti sia ai fini della imposte dirette che dell’Iva, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell’erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili

In tema di accertamenti bancari, rilevanti sia ai fini della imposte dirette che dell'Iva, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili

Corte di Cassazione ordinanza n. 18205 depositata il 7 giugno 2022 – In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura cosiddetta procedura DOCFA , ed in base ad una stima diretta eseguita dall’ufficio, l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento, stabilito dall’art.7 della 1.212/2000, è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, nel caso in cui gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso opposto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso

In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura cosiddetta procedura DOCFA , ed in base ad una stima diretta eseguita dall'ufficio, l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento, stabilito dall'art.7 della 1.212/2000, è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, nel caso in cui gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso opposto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso

Corte di Cassazione ordinanza n. 18203 depositata il 7 giugno 2022 – E’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali

E' denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali

Corte di Cassazione ordinanza n. 18201 depositata il 7 giugno 2022 – Il giudizio di revocazione può essere proposto solo dopo che la falsità della prova è stata (o riconosciuta o) dichiarata con una sentenza, civile o penale, passata in giudicato anteriormente alla proposizione dell’istanza di revocazione con la conseguenza che è inammissibile la domanda di revocazione basata sulla falsità di un documento da accertare in quello stesso giudizio

Il giudizio di revocazione può essere proposto solo dopo che la falsità della prova è stata (o riconosciuta o) dichiarata con una sentenza, civile o penale, passata in giudicato anteriormente alla proposizione dell'istanza di revocazione con la conseguenza che è inammissibile la domanda di revocazione basata sulla falsità di un documento da accertare in quello stesso giudizio

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