Archivi annuali: 2022

Corte di Cassazione ordinanza n. 12692 depositata il 21 aprile 2022 – L’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. In particolare, i vizi relativi alla individuazione del luogo di esecuzione, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata

L'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. In particolare, i vizi relativi alla individuazione del luogo di esecuzione, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata

Corte di Cassazione ordinanza n. 12419 depositata il 19 aprile 2022 – Nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti.

Nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti.

Corte di Cassazione sentenza n. 12412 depositata il 19 aprile 2022 – l termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, la cui violazione determina la nullità dell’accertamento, si applica anche nel caso di contestazione di violazioni in tema di imposta di registro, giusta il richiamo di cui all’art. 53 bis del P.R. n. 131 del 1986

l termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, la cui violazione determina la nullità dell'accertamento, si applica anche nel caso di contestazione di violazioni in tema di imposta di registro, giusta il richiamo di cui all'art. 53 bis del P.R. n. 131 del 1986

Corte di Cassazione ordinanza n. 12185 depositata il 14 aprile 2022 – Il giudicato formatosi nell’ambito della controversia inerente alla legittimità dell’imposizione per annualità diverse  ma originate dal medesimo presupposto, in ragione della riconosciuta unicità del rapporto lavorativo, estende i suoi effetti anche al presente giudizio

Il giudicato formatosi nell'ambito della controversia inerente alla legittimità dell'imposizione per annualità diverse  da quelle oggetto di accertamento in questa sede, ma originate dal medesimo presupposto, in ragione della riconosciuta unicità del rapporto lavorativo, estende i suoi effetti anche al presente giudizio

Corte di Cassazione ordinanza n. 12140 depositata il 14 aprile 2022 – In tema di iva, le operazioni di rifornimento e di vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare non sono imponibili, perché equiparate ad operazioni all’esportazione ex art. 8-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, se si tratta di cessioni finali di beni esportati direttamente  dal venditore o per suo conto, mentre non si estende il regime agli stadi commerciali anteriori.

In tema di iva, le operazioni di rifornimento e di vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare non sono imponibili, perché equiparate ad operazioni all'esportazione ex art. 8-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, se si tratta di cessioni finali di beni esportati direttamente  dal venditore o per suo conto, mentre non si estende il regime agli stadi commerciali anteriori.

Corte di Cassazione ordinanza n. 12121 depositata il 13 aprile 2022 – Il giudice non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi a denunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto “statico” della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla situazione iniziale di ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta necessario contenuto “dinamico” della dichiarazione stessa

Il giudice non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi a denunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto “statico” della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla situazione iniziale di ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta necessario contenuto “dinamico” della dichiarazione stessa

Corte di Cassazione ordinanza n. 11912 depositata il 12 aprile 2022 – La sentenza d’appello non può ritenersi legittimamente resa per relationem, in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall’appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame

La sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa per relationem, in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame

Corte di Cassazione ordinanza n. 11842 depositata il 12 aprile 2022 – In tema di contenzioso tributario, la produzione di nuovi documenti in appello, sebbene consentita ex 58 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, deve avvenire, ai sensi dell’art. 32 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, entro venti giorni liberi antecedenti l’udienza; tuttavia,  l’inosservanza  di  detto  termine  è sanata ove   il documento sia stato già depositato, benché irritualmente, nel giudizio di primo grado, poiché nel processo tributario i fascicoli  di  parte restano  inseriti  in modo definitivo nel fascicolo   d’ufficio  sino  al  passaggio in giudicato della sentenza,  senza  che le parti abbiano  la possibilità  di  ritirarli, con la conseguenza  che la documentazione ivi prodotta è acquisita automaticamente  e  “ritualmente”  nel giudizio di impugnazione

In tema di contenzioso tributario, la produzione di nuovi documenti in appello, sebbene consentita ex 58 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, deve avvenire, ai sensi dell'art. 32 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, entro venti giorni liberi antecedenti l'udienza; tuttavia,  l'inosservanza  di  detto  termine  è sanata ove   il documento sia stato già depositato, benché irritualmente, nel giudizio di primo grado, poiché nel processo tributario i fascicoli  di  parte restano  inseriti  in modo definitivo nel fascicolo   d'ufficio  sino  al  passaggio in giudicato della sentenza,  senza  che le parti abbiano  la possibilità  di  ritirarli, con la conseguenza  che la documentazione ivi prodotta è acquisita automaticamente  e  "ritualmente"  nel giudizio di impugnazione

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