Archivi annuali: 2022

Corte di Cassazione ordinanza n. 11838 depositata il 12 aprile 2022 – Ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi l’art. 5 cit. esclude che l’Amministrazione possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata  a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro ed è necessario invece che l’Ufficio individui ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l’accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente

Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi l'art. 5 cit. esclude che l'Amministrazione possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata  a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro ed è necessario invece che l'Ufficio individui ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente

Corte di Cassazione sentenza n. 11833 depositata il 12 aprile 2022 – Nel processo tributario, il giudicato formatosi tra il contribuente e l’agente della riscossione spiega in ogni caso effetti anche nei confronti dell’ente impositore, indipendentemente dalla “denunciatio litis” all’Agenzia delle entrate, la cui partecipazione alla lite deve essere sollecitata dall’agente e rileva unicamente nel rapporto interno ex art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, senza che costituisca requisito per l’apponibilità delle statuizioni, attesa la scissione tra titolarità ed esercizio del credito tributario

Nel processo tributario, il giudicato formatosi tra il contribuente e l'agente della riscossione spiega in ogni caso effetti anche nei confronti dell'ente impositore, indipendentemente dalla "denunciatio litis" all'Agenzia delle entrate, la cui partecipazione alla lite deve essere sollecitata dall'agente e rileva unicamente nel rapporto interno ex art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, senza che costituisca requisito per l'apponibilità delle statuizioni, attesa la scissione tra titolarità ed esercizio del credito tributario

Corte di Cassazione ordinanza n. 11739 depositata il 12 aprile 2022 – In materia di Iva, nel caso in cui l’agenzia di viaggi e turismo abbia ricevuto fatture per prestazioni di servizi per le quali sussiste l’obbligo dell’autofatturazione, ai sensi dell’art. 17, commi 2 e 3, d.P.R. n. 633/1972, la stessa è tenuta all’assolvimento del suddetto obbligo, ferme restando l’applicazione del regime speciale dell’Iva di cui all’art. 74ter, d.P.R. n. 633/1972, ai fini della determinazione della base imponibile dell’Iva sulle operazioni di organizzazione di pacchetti turistici in favore dei propri clienti e la non detraibilità dell’Iva assolta

In materia di Iva, nel caso in cui l'agenzia di viaggi e turismo abbia ricevuto fatture per prestazioni di servizi per le quali sussiste l'obbligo dell'autofatturazione, ai sensi dell'art. 17, commi 2 e 3, d.P.R. n. 633/1972, la stessa è tenuta all'assolvimento del suddetto obbligo, ferme restando l'applicazione del regime speciale dell'Iva di cui all'art. 74ter, d.P.R. n. 633/1972, ai fini della determinazione della base imponibile dell'Iva sulle operazioni di organizzazione di pacchetti turistici in favore dei propri clienti e la non detraibilità dell'Iva assolta

Corte di Cassazione ordinanza n. 12129 depositata il 14 aprile 2022 – Il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allor­chè, dalla lettura della sentenza, non sussistano dubbi di sorta  su quella che è stata la volontà decisoria, per cui non è sufficiente che un’espressione conte­nuta in questa sia in contrasto con altra, essendo indispensabile, al­tresì, che si sia in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “deci­sum” adottato

Il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la "ratio decidendi" che sorregge il "decisum" adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allor­chè, dalla lettura della sentenza, non sussistano dubbi di sorta  su quella che è stata la volontà decisoria, per cui non è sufficiente che un'espressione conte­nuta in questa sia in contrasto con altra, essendo indispensabile, al­tresì, che si sia in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la "ratio decidendi" che sorregge il "deci­sum" adottato

Corte di Cassazione ordinanza n. 12128 depositata il 13 aprile 2022 – Con particolare riferimento alla compravendita di veicoli usati, dunque, rientra nella detta condotta diligente l’individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli, nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione, eventual­mente integrati da altri elementi di agevole e rapida  reperibilità, al fine di accertare, sia pure solo in via presuntiva, se l’IVA sia già stata as­ solta a monte da altri senza possibilità di detrazione. Nel caso di esito positivo della verifica, il diritto di applicare il regime del margine deve essere riconosciuto, anche quando l’amministrazione dimostri che, in realtà, l’imposta è stata detratta. Nell’ipotesi, invece, in cui emerga che i precedenti proprietari svolgano tutti attività di rivendita, noleggio o leasing nel settore del mercato dei veicoli, opera la presunzione (con­traria) dell’avvenuto  esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, as­solta a monte per l’acquisto dei veicoli, in quanto beni destinati ad es­ sere impiegati nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa, con con­ seguente negazione del trattamento fiscale più favorevole

Con particolare riferimento alla compravendita di veicoli usati, dunque, rientra nella detta condotta diligente l'individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli, nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione, eventual­mente integrati da altri elementi di agevole e rapida  reperibilità, al fine di accertare, sia pure solo in via presuntiva, se l'IVA sia già stata as­ solta a monte da altri senza possibilità di detrazione. Nel caso di esito positivo della verifica, il diritto di applicare il regime del margine deve essere riconosciuto, anche quando l'amministrazione dimostri che, in realtà, l'imposta è stata detratta. Nell'ipotesi, invece, in cui emerga che i precedenti proprietari svolgano tutti attività di rivendita, noleggio o leasing nel settore del mercato dei veicoli, opera la presunzione (con­traria) dell'avvenuto  esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, as­solta a monte per l'acquisto dei veicoli, in quanto beni destinati ad es­ sere impiegati nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa, con con­ seguente negazione del trattamento fiscale più favorevole

Corte di Cassazione ordinanza n. 11832 depositata il 12 aprile 2022 – In tema di imposta di successione, il chiamato alla eredità, che, dopo aver presentato la denuncia di successione, ricevuto l’avviso di  accertamento dell’imposta ometta di  impugnarlo,  determinandone  la  definitività, non è tenuto  al  pagamento  dell’imposta  ove  successivamente rinunci all’eredità, in quanto l’efficacia retroattiva della rinuncia, legittimamente esercitata, determina il venir meno con effetto retroattivo anche del presupposto

In tema di imposta di successione, il chiamato alla eredità, che, dopo aver presentato la denuncia di successione, ricevuto l'avviso di  accertamento dell'imposta ometta di  impugnarlo,  determinandone  la  definitività, non è tenuto  al  pagamento  dell'imposta  ove  successivamente rinunci all'eredità, in quanto l'efficacia retroattiva della rinuncia, legittimamente esercitata, determina il venir meno con effetto retroattivo anche del presupposto

Corte di Cassazione ordinanza n. 11745 depositata il 12 aprile 2022 – In  tema  di riscossione delle imposte, l’art. 6, comma quinto, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ma soltanto “qualora sussistano  incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”

In  tema  di riscossione delle imposte, l'art. 6, comma quinto, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ma soltanto "qualora sussistano  incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione"

Commissione Tributaria Regionale per la Toscana sentenza n. 458 sez. 6 depositata il 24 marzo 2022 – Per proporre l’impugnazione per revocazione, ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., deve ritenersi “decisivo” il documento che, oltre ad essere stato ritrovato dopo la sentenza, sia astrattamente idoneo, se acquisito agli atti, a formare un diverso convincimento del giudice, e perciò a condurre ad una decisione diversa da quella revocanda, attenendo a circostanze di fatto risolutive che il giudice non abbia potuto esaminare

Per proporre l'impugnazione per revocazione, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., deve ritenersi "decisivo" il documento che, oltre ad essere stato ritrovato dopo la sentenza, sia astrattamente idoneo, se acquisito agli atti, a formare un diverso convincimento del giudice, e perciò a condurre ad una decisione diversa da quella revocanda, attenendo a circostanze di fatto risolutive che il giudice non abbia potuto esaminare

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