Archivi annuali: 2022

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 7268 depositata il 10 marzo 2022 – Per per integrare il reato di sfruttamento del lavoro lo stato di bisogno, non si identifica con uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo e, cioè una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, in grado di limitare la volontà della vittima, inducendola ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose, ma occorre l’abuso della condizione esistenziale della persona, che non coincide solo con la sua conoscenza, ma proprio con il vantaggio che da quella volontariamente si trae

Per per integrare il reato di sfruttamento del lavoro lo stato di bisogno, non si identifica con uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo e, cioè una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, in grado di limitare la volontà della vittima, inducendola ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose, ma occorre l'abuso della condizione esistenziale della persona, che non coincide solo con la sua conoscenza, ma proprio con il vantaggio che da quella volontariamente si trae

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 marzo 2022, n. 7472 – La comunicazione preventiva con cui il datore di lavoro dà inizio alla procedura di licenziamento deve compiutamente adempiere l’obbligo di fornire le informazioni specificate dall’art. 4 co. 3 della legge n. 223/91, in maniera tale da consentire all’interlocutore sindacale di esercitare in maniera trasparente e consapevole un effettivo controllo sulla programmata riduzione di personale, valutando anche la possibilità di misure alternative al programma di esubero. La inadeguatezza delle informazioni, che abbia potuto condizionare la conclusione dell’accordo tra impresa e organizzazioni sindacali secondo le previsioni del medesimo art. 4 determina l’inefficacia dei licenziamenti per irregolarità della procedura, a norma dell’art. 4 co. 12

La comunicazione preventiva con cui il datore di lavoro dà inizio alla procedura di licenziamento deve compiutamente adempiere l'obbligo di fornire le informazioni specificate dall'art. 4 co. 3 della legge n. 223/91, in maniera tale da consentire all'interlocutore sindacale di esercitare in maniera trasparente e consapevole un effettivo controllo sulla programmata riduzione di personale, valutando anche la possibilità di misure alternative al programma di esubero. La inadeguatezza delle informazioni, che abbia potuto condizionare la conclusione dell'accordo tra impresa e organizzazioni sindacali secondo le previsioni del medesimo art. 4 determina l'inefficacia dei licenziamenti per irregolarità della procedura, a norma dell'art. 4 co. 12

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 marzo 2022, n. 7821 – Il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell’integralità del risarcimento sancito dall’artt. 1223 c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell’intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall’altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano

Il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'artt. 1223 c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 marzo 2022, n. 7166 – In tema di IRAP, l’esercizio dell’attività  di promotore finanziario di cui all’art. 31, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidie, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni

In tema di IRAP, l'esercizio dell'attività  di promotore finanziario di cui all'art. 31, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidie, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell'assenza delle predette condizioni

NORMA DI COMPORTAMENTO 01 marzo 2022, n. 216 – Fiscalità delle partecipazioni intestate a una società fiduciaria

NORMA DI COMPORTAMENTO 01 marzo 2022, n. 216 Fiscalità delle partecipazioni intestate a una società fiduciaria Massima In caso di intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie affidata con apposito mandato a "società fiduciarie autorizzate" da persona fisica non imprenditore, ai fini delle imposte dirette gli effetti si producono direttamente sul fiduciante, con riferimento sia ai proventi [...]

Applicazione dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni di cui all’articolo 6 della legge “Dopo di Noi” agli atti mortis causa – Art. 6 legge 22 giugno 2016, n. 112 – Risposta 11 marzo 2022, n. 103 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 11 marzo 2022, n. 103 Applicazione dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui all'articolo 6 della legge "Dopo di Noi" agli atti mortis causa - Art. 6 legge 22 giugno 2016, n. 112 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito L' Istante dichiara [...]

Note di variazione – Prescrizione del credito – articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – Risposta 10 marzo 2022, n. 102 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 10 marzo 2022, n. 102 Note di variazione - Prescrizione del credito - articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito [ALFA], di seguito anche istante, fa presente quanto qui di seguito [...]

Non imponibilità delle cessioni intracomunitarie dirette e delle vendite a distanza intra unionali poste in essere con l’ausilio di un commissionario alla vendita. Documentazione probatoria – Articolo 41, comma 1, lettera a) e b), del d.l. n. 331/1993 – Risposta 10 marzo 2022, n. 101 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 10 marzo 2022, n. 101 Articolo 41, comma 1, lettera a) e b), del d.l. n. 331/1993. Non imponibilità delle cessioni intracomunitarie dirette e delle vendite a distanza intra unionali poste in essere con l'ausilio di un commissionario alla vendita. Documentazione probatoria Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è [...]

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