AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 11 marzo 2022, n. 103
Applicazione dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni di cui all’articolo 6 della legge “Dopo di Noi” agli atti mortis causa – Art. 6 legge 22 giugno 2016, n. 112
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’ Istante dichiara di essere il padre di Tizia (di seguito “figlia”) affetta fin dall’infanzia da disabilità grave e invalidante e sottoposta a tutela legale da parte della madre, coniuge dell’ Istante.
La figlia necessita di cure costanti ed onerose e, attualmente, risulta già intestataria di vari beni (immobili e titoli) la cui gestione è soggetta, come per legge, alle prescritte autorizzazioni del Giudice Tutelare e/o del Tribunale secondo il regime proprio della tutela.
Con l’avanzare dell’età, i genitori intenderebbero costituire un “fondo speciale”, previsto dall’articolo 1, comma 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, disciplinato da un contratto di affidamento fiduciario con beneficiaria esclusiva la figlia mediante il quale:
– verrebbero “conferiti” al fondo speciale, attraverso l’intestazione fiduciaria ad un soggetto di fiducia della famiglia, i beni già nella titolarità della figlia e altri beni dei genitori;
– verrebbe nominato un gestore (ed anche un secondo in caso di sua impossibilità ad assumere l’incarico o di dimissioni) attraverso il quale potrebbe realizzarsi la progressiva presa in carico della figlia già durante l’esistenza in vita dei genitori.
Grazie a tale strumento la gestione delle necessità della figlia verrebbe attuata in modo più fluido ed efficiente, superando la lentezza connaturata all’attuale gestione tutelare.
I genitori, inoltre, stanno pianificando la loro successione, tenuto conto che dispongono di un importante patrimonio, di valore presumibilmente eccedente il valore delle franchigie disposte dal decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, e considerato che essi hanno anche altri due figli cui destinare i propri beni.
In particolare, l’ Istante e il coniuge intendono ripartire mortis causa i loro beni tra tutti i figli, facendo sì che le attribuzioni mortis causa a favore della figlia avvengano mediante conferimento al costituendo “fondo speciale”, in modo da evitare che tali beni vengano nuovamente assoggettati al regime dell’interdetto e vadano ad incrementare i beni già gestiti nell’interesse e a beneficio della figlia dal gestore del fondo speciale in affidamento fiduciario.
Ciò posto, l’ Istante chiede se la disposizione dell’articolo 6 della legge n. 112 del 2016, che stabilisce l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’articolo 2, commi da 47 a 49 del d.l. n. 262 del 2006 per i conferimenti a favore di fondi speciali, sia applicabile anche ai trasferimenti/conferimenti mortis causa a favore dei fondi speciali di cui all’articolo 1, comma 3 della legge n. 112 del 2016, nel rispetto delle ulteriori previsioni disposte dal comma 3 del predetto articolo 6 della legge n. 112 del 2016.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Secondo l’ Istante, l’esenzione di cui all’articolo 6 della legge n. 112 del 2016 è applicabile sia ai trasferimenti da effettuarsi in vita dei genitori, verso il fondo speciale in affidamento fiduciario a favore della figlia, che ai trasferimenti da effettuarsi a causa di morte, a seguito di disposizione testamentaria dei medesimi genitori a favore del predetto fondo speciale.
Al riguardo, secondo l’ Istante rileva la lettera della norma che, riferendosi genericamente alla “destinazione” di beni, senza precisare se si tratti di destinazione inter vivos o mortis causa, non prevede alcuna limitazione all’ambito dei trasferimenti.
Inoltre, la soluzione prospettata dall’ Istante sarebbe coerente con la ratio della legge volta ad agevolare fiscalmente i trasferimenti di beni effettuati nei confronti di soggetti con disabilità, rispetto alla quale non avrebbe senso distinguere i trasferimenti per atto tra vivi (in vita dei genitori) da quelli a causa di morte.
Infine, l’Istante evidenzia che la legge n. 112 del 2016 è stata comunemente denominata Legge sul “Dopo di Noi”, lasciando intendere che la stessa sia rivolta alla tutela dei soggetti deboli dopo la vita dei genitori e, quindi, anche tale elemento depone a favore della possibilità di applicare l’esenzione in parola anche nel caso di trasferimento mortis causa.
Parere dell’Agenzia delle entrate
L’articolo 1 della legge 22 giugno 2016, n. 112, recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare», al comma 3 stabilisce che «La presente legge è volta, altresì, ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario (…) in favore di persone con disabilità grave, secondo le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6 della presente legge.».
Il successivo articolo 6, comma 1 prevede che «I beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, (…) sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’articolo 2, commi da 47 a 49 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262».
Il medesimo articolo 6, al comma 2 dispone che « Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il trust ovvero i fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1 ovvero il vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile perseguano come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti (…)».
Le esenzioni e le agevolazioni disposte nello stesso articolo 6 sono ammesse se sussistono, inoltre, congiuntamente, anche tutte le ulteriori condizioni richieste dalla legge ed indicate nel prosieguo dell’articolo 6.
Nel caso di specie, l’ Istante rappresenta di essere intenzionato, congiuntamente al proprio coniuge, a costituire un “fondo speciale” disciplinato da un contratto di affidamento fiduciario, richiamato dal citato articolo 1, comma 3 della legge n. 112 del 2016, avente come beneficiaria esclusiva la figlia affetta da disabilità grave, avvalendosi delle disposizioni agevolative di cui alla predetta legge.
Ferme restando le ulteriori condizioni richieste dalla legge, si ritiene possibile applicare l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’articolo 6 della legge n. 112 del 2016, con riferimento agli atti con cui i beni e diritti vengano «destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (…)», anche nel caso in cui tale destinazione sia effettuata con un atto mortis causa mediante il quale l’ Istante e il coniuge, in sede di successione, dispongano a favore del predetto fondo speciale di cui al comma 3 dell’articolo 1.
Tale soluzione tiene conto prioritariamente del dato testuale dell’articolo 6 della legge n. 112 del 2016 che richiama genericamente i beni e i diritti «conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile ovvero destinati a fondi speciali» senza specificare quali siano gli atti con cui tali conferimenti o destinazioni debbano essere effettuati.
Conseguentemente, in assenza di una esplicita esclusione per gli atti mortis causa, si ritiene possibile applicare tale esenzione, indipendentemente dal fatto che si tratti di atti tra vivi o a causa di morte, e pertanto anche ai conferimenti e destinazioni attuate mediante atti mortis causa, ferme restando tutte le altre prescrizioni indicate dalla norma in esame.
Al riguardo, ad avviso della Scrivente, assume rilievo anche l’esplicito richiamo operato dall’articolo 6 della legge n. 112 del 2016 all’articolo 2, commi da 47 a 49 del decreto legge n. 262 del 2006, che, al comma 47, prevede che “È istituita l’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (…)”, in tal modo riferendosi indistintamente ai trasferimenti di beni attuati sia mediante atti tra vivi che mortis causa.
Tale interpretazione risulta, peraltro, in linea con la ratio della legge in esame «volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità” e che a tal fine “disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave (…) prive di sostegno familiare (…) nonché in vista del venir meno del sostegno familiare (…)».
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto delle loro veridicità e concreta attuazione del contenuto, ed esula, altresì, da ogni valutazione circa fatti e/o circostanze non rappresentate nell’istanza e riscontrabili nella eventuale sede di accertamento.
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