Archivi annuali: 2023

MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Comunicato del 13 settembre 2023 – Comunicato relativo al decreto direttoriale 4 settembre 2023, recante i termini e le modalità di attuazione dell’intervento agevolativo del Fondo IPCEI a sostegno dell’IPCEI Microelettronica 2

MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY - Comunicato del 13 settembre 2023 Comunicato relativo al decreto direttoriale 4 settembre 2023, recante i termini e le modalità di attuazione dell'intervento agevolativo del Fondo IPCEI a sostegno dell'IPCEI Microelettronica 2 Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 4 settembre 2023 sono stati [...]

MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI – Decreto ministeriale del 4 agosto 2023 – Disposizioni per l’attuazione delle misure di cui all’articolo 14, comma 1, lett. a) del decreto-legge n. 144 del 23 settembre 2022 e successive modificazioni, per il riconoscimento, in favore dell’autotrasporto su strada in conto proprio di merci, di un credito d’imposta sull’acquisto del gasolio effettuato nel primo trimestre dell’anno 2022, utilizzato per l’alimentazione di veicoli di categoria euro V o superiori, di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate

MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI - Decreto ministeriale del 4 agosto 2023 Disposizioni per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 14, comma 1, lett. a) del decreto-legge n. 144 del 23 settembre 2022 e successive modificazioni, per il riconoscimento, in favore dell'autotrasporto su strada in conto proprio di merci, di un credito d'imposta sull'acquisto [...]

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria sentenza n. 344 depositata il 20 aprile 2023 – Il valore della concessione non può essere ancorato ad un parametro – quello del canone di concessione – non rispondente alla previsione normativa recata dall’art. 167 del D.L.vo n. 50/2016

Il valore della concessione non può essere ancorato ad un parametro - quello del canone di concessione - non rispondente alla previsione normativa recata dall'art. 167 del D.L.vo n. 50/2016

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 25690 depositata il 4 settembre 2023 – In base all’art. 2, comma 2, tuir., ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile

In base all'art. 2, comma 2, tuir., ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 26043 depositata il 7 settembre 2023 – In tema di licenziamento disciplinare, infatti, il principio di immutabilità della contestazione attiene al complesso degli elementi materiali connessi all’azione del dipendente e può dirsi violato solo ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle contestate, così da determinare una concreta menomazione del diritto di difesa dell’incolpato, e non quando il datore di lavoro proceda a un diverso apprezzamento o a una diversa qualificazione del medesimo fatto

In tema di licenziamento disciplinare, infatti, il principio di immutabilità della contestazione attiene al complesso degli elementi materiali connessi all'azione del dipendente e può dirsi violato solo ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle contestate, così da determinare una concreta menomazione del diritto di difesa dell'incolpato, e non quando il datore di lavoro proceda a un diverso apprezzamento o a una diversa qualificazione del medesimo fatto

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 25992 del 6 settembre 2023 – In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 25963 depositata il 6 settembre 2023 – La regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell’obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all’orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, e superiore; ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro

La regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all'orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, e superiore; ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro

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