Archivi annuali: 2023

Corte di Cassazione, ordinanza n. 19865 depositata il 12 luglio 2023 – La ritenuta sussistenza dell’interesse, in capo al cessionario del credito, ad intervenire nel giudizio, strettamente correlato alla titolarità del diritto di credito da tutelare con l’azione revocatoria, comporta che, pur in difetto di costituzione del creditore cedente, non possa pervenirsi ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere, atteso che le ragioni di credito originariamente vantate dal cedente risultano ancora contestate tra le parti e, soprattutto, ancora non soddisfatte

La ritenuta sussistenza dell’interesse, in capo al cessionario del credito, ad intervenire nel giudizio, strettamente correlato alla titolarità del diritto di credito da tutelare con l’azione revocatoria, comporta che, pur in difetto di costituzione del creditore cedente, non possa pervenirsi ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere, atteso che le ragioni di credito originariamente vantate dal cedente risultano ancora contestate tra le parti e, soprattutto, ancora non soddisfatte.

MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale del 28 luglio 2023 – Misura e modalità di versamento all’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni del contributo dovuto per l’anno 2023 dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione

MINISTERO delle FINANZE - Decreto ministeriale del 28 luglio 2023 Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni del contributo dovuto per l'anno 2023 dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione Art. 1 Contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2023 all'IVASS 1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2023 all'IVASS dai [...]

MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale del 4 agosto 2023 – Comitato tecnico per l’attuazione della riforma tributaria

MINISTERO delle FINANZE - Decreto ministeriale del 4 agosto 2023 Comitato tecnico per l’attuazione della riforma tributaria Articolo 1 1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria, formato da un Comitato di coordinamento generale, da una Segreteria tecnica e da Commissioni di esperti. Articolo 2 [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 32435 depositata il 26 luglio 2023 – Il nuovo articolo 131 bis, c.p. è applicabile, per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28, anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione e – solo per questi ultimi – la relativa questione, in applicazione dell’articolo 2 c.p., comma 4, e articolo 129 c.p.p., è deducibile e rilevabile d’ufficio ai sensi dell’articolo 609 c.p.p., comma 2, anche nel caso di ricorso inammissibile

Il nuovo articolo 131 bis, c.p. è applicabile, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28, anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione e - solo per questi ultimi - la relativa questione, in applicazione dell'articolo 2 c.p., comma 4, e articolo 129 c.p.p., è deducibile e rilevabile d'ufficio ai sensi dell'articolo 609 c.p.p., comma 2, anche nel caso di ricorso inammissibile

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione n. 22, sentenza n. 3408 depositata il 25 maggio 2023 – In relazione ai tributi “armonizzati”, il difetto di contraddittorio endoprocedimentale determina la nullità dell’atto impositivo solo ove il contribuente prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e provi che dette ragioni non si rivelino puramente pretestuose

In relazione ai tributi "armonizzati", il difetto di contraddittorio endoprocedimentale determina la nullità dell’atto impositivo solo ove il contribuente prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e provi che dette ragioni non si rivelino puramente pretestuose

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 31503 depositata il 20 luglio 2023 – Deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera c), alla inammissibilità della impugnazione

Deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera c), alla inammissibilità della impugnazione

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione n. 5, sentenza n. 4552 depositata il 25 maggio 2023 – Nell’ambito del processo tributario, l’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti posti dall’art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale va esercitata – stante il richiamo operato dall’art. 61 del citato d.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado – entro il termine previsto dall’art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza. Tale possibilità è consentita “anche quando non sussista, pertanto, l’impossibilità di produrli in primo grado, ovvero si tratti di documenti già nella disponibilità delle parti”

Nell'ambito del processo tributario, l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti posti dall'art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale va esercitata - stante il richiamo operato dall'art. 61 del citato d.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza. Tale possibilità è consentita "anche quando non sussista, pertanto, l'impossibilità di produrli in primo grado, ovvero si tratti di documenti già nella disponibilità delle parti"

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