CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 32435 depositata il 26 luglio 2023 – Il nuovo articolo 131 bis, c.p. è applicabile, per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28, anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione e – solo per questi ultimi – la relativa questione, in applicazione dell’articolo 2 c.p., comma 4, e articolo 129 c.p.p., è deducibile e rilevabile d’ufficio ai sensi dell’articolo 609 c.p.p., comma 2, anche nel caso di ricorso inammissibile