Archivi annuali: 2023

MINISTERO dell’ AGRICOLTURA – Decreto ministeriale del 30 marzo 2023 – Disposizioni relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal FEASR 2014-2022

MINISTERO dell' AGRICOLTURA - Decreto ministeriale del 30 marzo 2023 Disposizioni relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal FEASR 2014-2022 Art. 1 Procedure per la presentazione e la modifica delle domande di [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 18417 depositata il 28 giugno 2023 – Ai fini della selezione delle questioni di fatto o di diritto suscettibili di giudicato interno necessita riferirsi all’unità minima suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato, che è costituita dalla sequenza logica fatto-norma-effetto giuridico. Ciò in quanto, ciascun elemento di tale sequenza può essere indipendentemente investito di censura in appello, e considerando anche che l’impugnativa motivata in ordine anche ad uno solo di essi riapre per intero l’esame di tale minima statuizione, consentendo al giudice dell’impugnazione di riconsiderarla tanto in punto di diritto, quanto in punto di fatto, attraverso una nuova valutazione degli elementi probatori acquisiti

Ai fini della selezione delle questioni di fatto o di diritto suscettibili di giudicato interno necessita riferirsi all’unità minima suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato, che è costituita dalla sequenza logica fatto-norma-effetto giuridico. Ciò in quanto, ciascun elemento di tale sequenza può essere indipendentemente investito di censura in appello, e considerando anche che l’impugnativa motivata in ordine anche ad uno solo di essi riapre per intero l’esame di tale minima statuizione, consentendo al giudice dell’impugnazione di riconsiderarla tanto in punto di diritto, quanto in punto di fatto, attraverso una nuova valutazione degli elementi probatori acquisiti

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 17823 depositata il 21 giugno 2023 – In tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l’iscrizione all’albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all’insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria; salvo laddove ci si trovi in presenza di inquadramento, come dipendente, nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l’attività – svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro

In tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria; salvo laddove ci si trovi in presenza di inquadramento, come dipendente, nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività - svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 17782 depositata il 21 giugno 2023 – Perché sia configurabile il vizio di omessa pronuncia è necessario che risulti completamente omesso il provvedimento del Giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto. Esso non ricorre perciò nel caso in cui, seppur manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto

Perché sia configurabile il vizio di omessa pronuncia è necessario che risulti completamente omesso il provvedimento del Giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto. Esso non ricorre perciò nel caso in cui, seppur manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 18145 depositata il 26 giugno 2023 – In tema di giudizio di legittimità, la pretermissione, da parte del collegio giudicante, del controricorso per aver erroneamente ritenuto la mancata costituzione di parte intimata, invece ritualmente costituitasi, può determinare la revocabilità della pronuncia resa, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, solo qualora – tenuto conto che il controricorso, a differenza del ricorso, è atto difensivo di per sé inidoneo ad incidere “direttamente” sui poteri cognitori e decisori della Corte – comporti, ancorché “indirettamente”, l’omesso esame, a sua volta, di un fatto, ossia di un accadimento verificatosi nell’obiettiva realtà fenomenica, che avrebbe potuto essere evitato ove il controricorso fosse stato preso in considerazione, e non anche l’omessa disamina di mere argomentazioni giuridiche, determinando quest’ultima, “in limine”, un errore soltanto valutativo e quindi inidoneo ad assurgere ad errore revocatorio.

In tema di giudizio di legittimità, la pretermissione, da parte del collegio giudicante, del controricorso per aver erroneamente ritenuto la mancata costituzione di parte intimata, invece ritualmente costituitasi, può determinare la revocabilità della pronuncia resa, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4, solo qualora - tenuto conto che il controricorso, a differenza del ricorso, è atto difensivo di per sé inidoneo ad incidere "direttamente" sui poteri cognitori e decisori della Corte - comporti, ancorché "indirettamente", l'omesso esame, a sua volta, di un fatto, ossia di un accadimento verificatosi nell'obiettiva realtà fenomenica, che avrebbe potuto essere evitato ove il controricorso fosse stato preso in considerazione, e non anche l'omessa disamina di mere argomentazioni giuridiche, determinando quest'ultima, "in limine", un errore soltanto valutativo e quindi inidoneo ad assurgere ad errore revocatorio.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 18144 depositata il 26 giugno 2023 – Nelle ipotesi di rigetto implicito della questione la conseguente censurabilità della relativa statuizione mediante ricorso per cassazione deve aversi non già per omessa pronunzia, bensì in termini di violazione di legge o come difetto di motivazione. L’importatore è, in caso di ripresa conseguente a rettifica della dichiarazione doganale, il primo destinatario del provvedimento sanzionatorio, ex art. 303 del T.U.L.D., mentre si pone la questione della sussistenza di una eventuale responsabilità solidale solamente con riferimento al rappresentante che cura la detta dichiarazione in dogana, a seconda della natura (diretta o indiretta) di tale rappresentanza

Nelle ipotesi di rigetto implicito della questione la conseguente censurabilità della relativa statuizione mediante ricorso per cassazione deve aversi non già per omessa pronunzia, bensì in termini di violazione di legge o come difetto di motivazione. L'importatore è, in caso di ripresa conseguente a rettifica della dichiarazione doganale, il primo destinatario del provvedimento sanzionatorio, ex art. 303 del T.U.L.D., mentre si pone la questione della sussistenza di una eventuale responsabilità solidale solamente con riferimento al rappresentante che cura la detta dichiarazione in dogana, a seconda della natura (diretta o indiretta) di tale rappresentanza

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 21640 depositata il 2 marzo 2023 – La responsabilità dell’ente, di cui al d.lgs. n. 231 del 2001, sussiste anche quando il reato “presupposto” si estingue per una causa diversa dall’amnistia, pertanto, ai fini della responsabilità dell’ente, il giudice di merito, deve verificare se il reato della persona fisica sia la concretizzazione del rischio che la regola cautelare organizzativa violata mirava ad evitare o, quantomeno, tendeva a rendere minimo; ovvero deve accertare che, se il modello “idoneo” fosse stato rispettato, l’evento non si sarebbe verificato

La responsabilità dell'ente, di cui al d.lgs. n. 231 del 2001, sussiste anche quando il reato "presupposto" si estingue per una causa diversa dall'amnistia, pertanto, ai fini della responsabilità dell'ente, il giudice di merito, deve verificare se il reato della persona fisica sia la concretizzazione del rischio che la regola cautelare organizzativa violata mirava ad evitare o, quantomeno, tendeva a rendere minimo; ovvero deve accertare che, se il modello "idoneo" fosse stato rispettato, l'evento non si sarebbe verificato

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione n. 26, sentenza n. 944 depositata il 30 marzo 2023 – Le dichiarazioni rese dal contribuente alla Guardia di finanza in sede di verifica fiscale integrano una confessione stragiudiziale ai sensi dell’art. 2735 c.c., costituendo prova non già indiziaria ma diretta del maggior reddito imponibile eventualmente accertato a carico del dichiarante, che non richiede, come tale, ulteriori riscontri

Le dichiarazioni rese dal contribuente alla Guardia di finanza in sede di verifica fiscale integrano una confessione stragiudiziale ai sensi dell'art. 2735 c.c., costituendo prova non già indiziaria ma diretta del maggior reddito imponibile eventualmente accertato a carico del dichiarante, che non richiede, come tale, ulteriori riscontri

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