Archivi annuali: 2023

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 91 depositata il 3 gennaio 2023 – In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l’attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, ove il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa sia illegittimo, è questo stesso atto negoziale unilaterale, con il rifiuto di accettare la prestazione lavorativa, a determinare la “mora credendi” del datore di lavoro; ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad offrire la propria prestazione ed il datore medesimo è tenuto a sopportare il rischio dell’estinzione dell’obbligo di esecuzione della prestazione

In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l’attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, ove il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa sia illegittimo, è questo stesso atto negoziale unilaterale, con il rifiuto di accettare la prestazione lavorativa, a determinare la “mora credendi” del datore di lavoro; ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad offrire la propria prestazione ed il datore medesimo è tenuto a sopportare il rischio dell’estinzione dell’obbligo di esecuzione della prestazione

Avviso – Attestazione di origine eliminazione form a per paesi spg e nuova attestazione per merci originarie di Singapore – AGENZIA delle DOGANE – Comunicato del 2 gennaio 2023

AGENZIA delle DOGANE – Comunicato del 2 gennaio 2023 Avviso - Attestazione di origine eliminazione form a per paesi spg e nuova attestazione per merci originarie di Singapore Si segnalano di seguito le recenti novità in materia di attestazione dell’origine per le merci importate dai Paesi SPG e da Singapore. Per quanto attiene alle importazioni [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 38130 depositata il 30 dicembre 2022 – In tema di tassazione delle perdite su crediti, ai fini delle imposte sui redditi, la scelta imprenditoriale di transigere con un proprio cliente non rende indeducibile la perdita conseguente perchè il legislatore ha riguardo solo alla oggettività della perdita e non pone nessuna limitazione o differenziazione a seconda della causa di produzione della stessa, potendo legittimamente compiere operazioni antie

In tema di tassazione delle perdite su crediti, ai fini delle imposte sui redditi, la scelta imprenditoriale di transigere con un proprio cliente non rende indeducibile la perdita conseguente perchè il legislatore ha riguardo solo alla oggettività della perdita e non pone nessuna limitazione o differenziazione a seconda della causa di produzione della stessa, potendo legittimamente compiere operazioni antieconomiche in base a considerazioni di strategia generale ed in vista di benefici economici su altri fronti

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 37401 depositata il 21 dicembre 2022 – In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n.600 del 1973, con la quale l’Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente e la definizione dell’atto come “avviso di liquidazione” non vale ad escludere la sua natura di atto impositivo, quando esso sia destinato ad esprimere, per la prima volta, nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale maggiore di quella applicata. Per cui entrambi gli atti possono essere oggetto della definizione ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018

In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n.600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente e la definizione dell'atto come "avviso di liquidazione" non vale ad escludere la sua natura di atto impositivo, quando esso sia destinato ad esprimere, per la prima volta, nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale maggiore di quella applicata. Per cui entrambi gli atti possono essere oggetto della definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018

Corte di Cassazione sentenza n. 30718 depositata il 18 ottobre 2022 – La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può esser fatto valere (art. 2935 c.c.) che non coincide con il momento in cui può procedersi ad esecuzione forzata, mentre la notifica della cartella di pagamento è già atto di esercizio del diritto di credito, idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale

La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può esser fatto valere (art. 2935 c.c.) che non coincide con il momento in cui può procedersi ad esecuzione forzata, mentre la notifica della cartella di pagamento è già atto di esercizio del diritto di credito, idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale

Corte di Cassazione ordinanza n. 30662 depositata il 18 ottobre 2022 – E’ applicabile la sanatoria per raggiungimento dello scopo anche nell’ipotesi di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, trasmessa con un file “pdf” anziché trasmessa con in uno dei formati elettronici previsti dalla legge

E' applicabile la sanatoria per raggiungimento dello scopo anche nell’ipotesi di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, trasmessa con un file “pdf” anziché trasmessa con in uno dei formati elettronici previsti dalla legge

Corte di Cassazione ordinanza n. 30230 depositata il 14 ottobre 2022 – In materia di accertamento del reddito percepito dall’imprenditore commerciale, il valore dei beni acquisiti e destinati all’autoconsumo, ai sensi dell’art. 85, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, deve quantificarsi in considerazione del loro ‘valore normale’, pertanto del prezzo di mercato, senza alcuna percentuale di ricarico, la quale deve invece essere aggiunta al fine di quantificare il valore di quella parte dei beni che deve ritenersi, anche sul fondamento di valutazioni presuntive, siano stati acquistati e rivenduti dall’imprenditore, ma non risulti provato a quale prezzo

In materia di accertamento del reddito percepito dall'imprenditore commerciale, il valore dei beni acquisiti e destinati all'autoconsumo, ai sensi dell'art. 85, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, deve quantificarsi in considerazione del loro 'valore normale', pertanto del prezzo di mercato, senza alcuna percentuale di ricarico, la quale deve invece essere aggiunta al fine di quantificare il valore di quella parte dei beni che deve ritenersi, anche sul fondamento di valutazioni presuntive, siano stati acquistati e rivenduti dall'imprenditore, ma non risulti provato a quale prezzo

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI – Comunicato del 2 gennaio 2023 – Organizzazioni di volontariato: domanda di contributo per l’anno 2022

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI – Comunicato del 2 gennaio 2023 Organizzazioni di volontariato: domanda di contributo per l'anno 2022 Sono state pubblicate le linee guida per la presentazione delle domande (annualità 2022) per l'erogazione di contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie, di beni strumentali e di beni da donare [...]

Torna in cima