CONSIGLIO DI STATO – Sentenza 10 giugno 2013, n. 3141

Diniego di emersione da lavoro irregolare

Ritenuto

– che l’appellante, già ricorrente in primo grado, cittadino cinese presente in Italia senza regolare permesso di soggiorno, è stato interessato da una procedura di “emersione” (ragolarizzazione) promossa da un datore di lavoro avvalendosi del beneficio concesso dall’art. 1-ter del decreto legge n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;

– che il procedimento non ha avuto buon esito, in quanto l’autorità di pubblica sicurezza ha rilevato che lo straniero era stato in precedenza condannato in sede penale per un reato contemplato dall’art. 381 c.p.c., mentre il comma 13 dello stesso art. 1-ter esclude dalla regolarizzazione, fra gli altri, gli stranieri condannati per i reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p.;

– che l’interessato ha fatto ricorso al T.A.R. Veneto, ma il ricorso è stato respinto;

– che la sentenza è appellata davanti a questo Consiglio;

– che nelle more del giudizio d’appello è sopravvenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 172/2012, la quale ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’art. 1-ter, comma 13, nella parte in cui qualifica come tassativamente ostative le condanne per un reato previsto dall’art. 381 c.p.c., mentre dette condanne dovrebbero essere semmai prese in considerazione nell’ambito di un giudizio discrezionale rivolto a stabilire l’effettiva pericolosità sociale del soggetto;

– che per effetto della sentenza della Corte l’appello ora in esame deve essere accolto, e si deve quindi annullare il diniego di regolarizzazione, salvo il potere-dovere dell’autorità di p.s. di valutare discrezionalmente la eventuale pericolosità sociale del soggetto;

– che si ravvisano giusti motivi per compensare le spese, in ragione del fatto che l’esito del giudizio deriva da un fatto sopravvenuto;

 

P.Q.M.

 

Accoglie l’appello. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.