La Corte di Cassazione sez. penale con la sentenza n. 28808 del 05 luglio 2013 intervenendo in tema di responsabilità per infortuni afferma che al fine di ritenere compiuto il richiamato trasferimento della posizione di garanzia del datore di lavoro, è necessario che al direttore di cantiere (così come a ogni altro preposto a tal fine) sia assicurata la disponibilità di tutti gli strumenti di autonomia operativa, gestionale e finanziaria indispensabili al fine di garantire l’adozione di tutte le misure precauzionali funzionali alla tutela piena e integrale della vita e dell’incolumità dei lavoratori occupati nell’azienda, e che il trasferimento attuato mediante la delega valga a individuare in modo preciso e determinato gli specifici poteri attribuiti al delegato, a sua volta da individuare, soggettivamente, in persone dotate della necessaria competenza a darvi attuazione.
I giudici di legittimità, inoltre, hanno rammentato che in tema di prevenzione antinfortunistica, al coordinatore per la sicurezza dei lavori non è assegnato esclusivamente il compito di organizzare il lavoro tra le diverse imprese operanti nello stesso cantiere, bensì anche quello di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle stesse delle prescrizioni del piano di sicurezza e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell’incolumità dei lavoratori.
Gli Ermellini hanno evidenziato che in ipotesi di delega di funzioni spettanti al datore di lavoro, è necessario verificare in concreto che il delegato abbia effettivi poteri di decisione e di spesa in ordine alla messa in sicurezza dell’ambiente di lavoro, indipendentemente dal contenuto formale della nomina (Cass., Sez. 4, n. 47136/2007, Rv. 238350).
La vicenda ha avuto origine da un infortunio subito da un dipendente di una impresa a cui al datore di lavoro ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione venivano contestata la violazione, oltre ai tradizionali parametri della colpa generica, delle norme di colpa specifica partitamente indicate nei rispettivi capi d’imputazione; violazione, per effetto della quale si era verificato l’incidente sul lavoro ai danni del lavoratore richiamato (dipendente della ditta dell’O. ), il quale, impegnato nello smontaggio di un ponteggio, era stato travolto dal crollo di quest’ultimo siccome privo di adeguati agganci alla struttura fissa cui accedeva, oltre che di essenziali componenti strutturali.
In particolare all’O. era stato contestato di aver omesso di attivarsi affinché il ponteggio fosse installato in conformità alle istruzioni del fabbricante, ovvero con idonei ancoraggi, nonché di aver omesso di disporre che lo smontaggio del parapetto del ponteggio avvenisse sotto il controllo di un preposto e da parte di lavoratori adeguatamente istruiti per l’esecuzione di detta operazione.
Alla D. era stato viceversa contestato di aver omesso l’esecuzione delle opportune verifiche in ordine alla corretta realizzazione del ponteggio secondo le modalità prescritte dal costruttore, affinché lo stesso non venisse installato senza idonei ancoraggi e con elementi strutturali inidonei.
La corte d’appello di Trento, confermata integralmente nel resto la sentenza di primo grado, ha concesso all’O. la sospensione condizionale della pena e ad entrambi gli imputati il beneficio della non menzione della condanna nei relativi certificati penali.
Avverso la sentenza d’appello, a mezzo dei propri difensori, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati.
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