La Corte di Cassazione con la sentenza n. 14089 depositata il 7 giugno 2017 intervenendo in tema di accertamenti relativi alle movimentazioni bancarie eseguiti nei confronti di una società ha affermato che l’Amministrazione finanziario può legittimamente utilizzare, nell’esercizio dei poteri ad esso attribuiti dal dpr 600/1973, le risultanze di conti correnti bancari intestati ai soci, purché provi adeguatamente che quei determinati movimenti risultanti sul conto personale dei soci siano in realtà riferibili ad operazioni poste in essere dalla società ed inoltre l’amministrazione deve tenere conto delle componenti negative di reddito purché siano emerse dagli accertamenti compiuti o indicate dal contribuente, deve dimostrare l’esistenza di tali spese quanto meno attraverso presunzioni, di modo che in difetto di prova l’abbattimento dei ricavi in ragione di costi non dimostrati non può essere operato presuntivamente d’ufficio.
La vicenda ha riguardato una società in liquidazione nei cui confronti era stato eseguito un controllo fiscale esteso anche ai conti correnti dei soci. A seguito di tale verifica veniva notificato un avviso di accertamento recuperando a tassazione i maggiori ricavi non contabilizzati, ed altri tre avvisi di accertamento nei confronti di ciascuno dei due soci. La società ed i socie avverso gli atti impositivi proponevano ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici dopo averli riuniti e furono parzialmente accolti. Avverso la decisione dei giudici di prime cure fu presentato ricorso alla Commissione Tributaria Regionale che rigettò l’appello proposto dai contribuenti ed accogliendo quello incidentale dell’ufficio finanziario, confermava in toto gli avvisi di accertamento impugnati. In particolare i giudici di appello avevano ritenuto che i contribuenti non avevano fornito prove adeguate per superare la presunzione di maggiori ricavi dei versamenti effettuati sui rapporti bancari.
I contribuente , avverso la decisione di secondo grado, proponevano ricorso in cassazione fondato su quattro motivi.
Gli Ermellini accolgono solo il terzo e quarto motivo del ricorso. I giudici di legittimità evidenziano come “in tema di accertamenti bancari, l’art. 32, comma 1, n. 1 e 7 d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di imposte dirette) e l’art. 51, secondo comma, numeri 2 e 7 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (in materia di IVA) …. trovano applicazione unicamente ai conti intestati o cointestati al contribuente, e non con riguardo a conti bancari intestati esclusivamente a persone diverse, ancorché legate al contribuente da vincoli familiari o commerciali, salvo che l’ufficio opponga e poi provi in sede giudiziale che l’intestazione a terzi è fittizia o comunque è superata, in relazione alle circostanze del caso concreto, dalla sostanziale imputabilità al contribuente medesimo delle posizioni creditorie e debitorie annotate sui conti (cfr., ex multis, Cass. n. 11145 del 2011)”
Inoltre i giudici del palazzaccio affermano che “con riguardo alle società di persone – com’è la ricorrente -, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che, nel caso di accertamento concernente una società di tale tipo, l’ufficio finanziario può legittimamente utilizzare, nell’esercizio dei poteri ad esso attribuiti dalle sopra citate disposizioni, le risultanze di conti correnti bancari intestati ai soci. Ma nei precedenti sull’argomento ciò è ritenuto vero solo purché l’amministrazione provi adeguatamente che quei determinati movimenti risultanti sul conto personale dei soci siano in realtà riferibili ad operazioni poste in essere dalla società (v. tra le altre Cass. n. 17243 del 2003, n. 11145 del 2011, cit.).
Nel caso esaminato, si rileva che l’utilizzo dei conti correnti per attività riconducibili alla società è ammessa dagli stessi ricorrenti. Ma non per tutti i conti e per tutte le somme transitate sugli stessi. E’ allora sbagliato, in primis nell’accertamento e poi nella sentenza di appello impugnata, estendere la riconducibilità alla società verificata dei movimenti bancari rilevati nei predetti conti correnti per somme alla medesima non spettanti, avendo del tutto omesso i giudici di appello di esternare le ragioni e gli elementi presuntivi che li avevano indotti a ritenere che le movimentazioni su tali conti correnti fossero riconducibili alla società verificata.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Commissione Tributaria Regionale per la Calabria sezione 3 sentenza n. 3559 depositata l' 8 ottobre 2019 - In tema di accertamento tributario tramite indagini bancarie l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto attraverso i dati e gli…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 gennaio 2022, n. 2200 - Le indagini bancarie nei confronti di una società a responsabilità limitata possono essere estese ai conti correnti dei soci della stessa soltanto se sussistano elementi indiziari che inducano…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 settembre 2021, n. 24152 - In tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente, siano essi accrediti che addebiti, si presumono, ai sensi dell'art.32,…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37611 depositata il 22 dicembre 2022 - In tema di legittimazione ad agire degli ex soci di società di capitali estinta, per i rapporti facenti capo a questa ed ancora pendenti dopo la cancellazione dal registro delle…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 marzo 2021, n. 6867 - In tema di accertamento dell'IVA, la presunzione stabilita dall'art. 51, secondo comma, n. 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui le movimentazioni sui conti bancari risultanti dai…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 18 dicembre 2019, n. 33596 - Le indagini bancarie nei confronti di una società a responsabilità limitata possono essere estese ai conti correnti dei soci della stessa solo se sussistano elementi indiziari per far ritenere…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- In caso di errori od omissioni nella dichiarazione
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10415 depos…
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…