Commissione Tributaria Regionale per la Calabria sezione 3 sentenza n. 3559 depositata l’ 8 ottobre 2019
In tema di accertamento tributario tramite indagini bancarie l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dall’analisi dei movimenti e dei conti bancari, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica, ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla motivazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili e sono prive di rilevanza fiscale
Il sig. S. F. ha proposto in data 31marzo 2018, appello avverso la sentenza della CTP di Catanzaro n. 2651/17, depositata il 20 ottobre 2017, la qualel è stato parzialmente accolto il ricorso avverso l’avviso di accertamento n. xxxxxxxxxxx/2011, per l’anno di Imposta 2006, con rideterminazione del maggiore reddito e applicazione delle imposte IRPEF, addizionali e sanzioni.
L’Appellante ha dedotto la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 11 c.p.c., per i seguenti motivi: ·
– per omesso esame dei motivi di fatto, evidenziando l’omesso esame dei documenti contabili prodotti in primo grado per giustificare alcune movimentazioni bancarie, ed allegati alle memorie del 26 aprile 2012, e del 20 novembre 2012;
– per omesso esame delle doglianze afferenti al primo motivo di ricorso con riferimento alla esclusione da tassazione dei prelevamenti, in difformità rispetto a quanto operato dall’Ufficio per l’anno 2005;
– omesso esame delle doglianze afferenti al secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso che rendono insufficiente la motivazione della sentenza impugnata.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’accertamento impugnato, in quanto illegittimo e infondato, in via subordinata, l’annullamento parziale limitatamente al reddito diverso di euro. 567.431,64; il riconoscimento degli effetti del pronunciamento della Commissione sul ricorso presentato dalle società Z. srl e la Società – N. sas, in relazione alla partecipazione del ricorrente, l’annullamento delle sanzioni, con vittoria delle spese e oneri del doppio grado di giudizio.
Con separato atto del 18 luglio 2018 l’appellante ha chiesto la sospensione della esecuzione della sentenza impugnata in base alla quale è stata, emessa la cartella di pagamento n. xxxxxxxx.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio, chiesto il rigetto dell’appello con la condanna alle spese.
Dopo la discussione in pubblica udienza, la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello del contribuente non è meritevole di accoglimento e pertanto deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
Al fine di esplicitare l’iter logico-giuridico che ha consentito di pervenire all’esito di cui sopra la Commissione rileva che, nella fattispecie l’accertamento nei confronti dell’appellante si passa sullo strumento delle indagini bancarie, come previsto dall’art. 32 del DPR 600/73.
L’accertamento condotto con la metodologia delle indagini bancarie ha, dopo il lungo contraddittorio tra le parti, consentito di accertare operazioni non giustificate per Euro 567.431,64, di cui Euro 85.232,62 per operazioni non giustificate sul conto aperto presso la CCC di Montepaone e Euro 384.980,12 per entrate non giustificate sul conto aperto presso la Banca M.; inoltre, la Commissione di I grado ha proceduto ad una riduzione del reddito, per l’anno 2006, con riguardo alle voci relative al reddito distribuito dalla Società Le Zagare srl e al reddito di partecipazione alla società Hotel nettuno sas per l’ammontare determinato dai rispettivi atti di conciliazione prot. N. 2013/00009615 per la società Z. e prot. N. 2013/00002789 per la società N. sas.
La Commissione ha richiamato la giurisprudenza in materia di indagini bancarie della Corte di Cassazione.
I supremi giudici al riguardo hanno sempre affermato (per tutte N. 711/2017), che, qualora l’accertamento effettuato dall’Ufficio finanziario si basi sulle verifiche dei conti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica, ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla motivazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili e sono prive di rilevanza fiscale.
Ne consegue che il soggetto onerato deve provare, al fine di vincere tale presunzione, fatti concreti, che dimostrino che i versamenti bancari non sono riferibili ad operazioni imponibili e sono privi di rilevanza fiscale.
Con riferimento al caso concreto, la decisione impugnata ha ritenuto che la mera esibizione di copie degli assegni non assolve l’onere probatorio in quanto il contribuente non ha spiegato la natura delle Entrate , rimaste ingiustificate e non tassate, né ha dimostrato che gli accrediti sono stati conteggiati nella determinazione del reddito né che gli stessi hanno rilevanza reddituale, restanti le operazioni bancarie non dimostrate (es. canoni di affitto Z. accreditati sui conti personali del contribuente; somme restituite da parte di I. srl o di T. srl) .
Inoltre, per l’anno 2006, l’Ufficio ha considerato a tassazione solo i versamenti sulla base della nuova interpretazione giurisprudenziale intervenuta ed escluso i costi forfettari per i quali incombe al contribuente l’onere di prova.
Altrettanto infondate e non provate risultano le ulteriori doglianze mosse alla sentenza impugnata che appare adeguatamente e sufficientemente motivata.
Alla luce di quanto sopra l’appello del contribuente deve essere rigettato e deve essere confermata nel merito la sentenza di o grado.
La conferma della decisione nel merito è assorbente rispetto alla richiesta di sospensione dell’esecuzione della medesima. Per quanto riguarda le spese di giudizio, le medesime devono essere poste a carico della parte soccombente e quantificate nella misura di Euro 2.500,00 per il presente grado di giudizio, oltre accessori di legge in quanto dovuti.
PQM
La Commissione Tributaria di Catanzaro, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello e condanna parte soccombente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in Euro 2.500,00, oltre accessori di legge, in quanto dovuti.
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