CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 maggio 2019, n. 11810
Imposte dirette – IRPEF – Accertamento – Movimentazioni bancarie – Rilevanza reddituale – Onere della prova
Ritenuto che
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Toscana, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IRPEF anno 2008, con il quale veniva contestato alla contribuente di aver conseguito redditi di capitale non dichiarati, risultanti dalle movimentazioni bancarie – ex art., 32 del d.P.R. n. 600 del 1973- ha respinto l’appello dell’Ufficio. In particolare, secondo la CTR, la motivazione a base dell’accertamento era fondato su “semplici congetture, per quanto sensate, prive di riscontri oggettivi e, pertanto, della valenza di presunzioni gravi, precise e concordanti”, con conseguente mancato assolvimento dell’onere della prova della pretesa tributaria, gravante sull’Agenzia a prescindere dalla prova contraria fornita dal contribuente.
Z. A. è rimasta intimata.
Considerato che
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, comma 1, d.P.R. 600/1973, 2729 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la CTR affermato che l’onere della prova della rilevanza reddituale delle movimentazioni bancarie graverebbe solo sull’Amministrazione, e non sul contribuente, che non sarebbe neppure onerato della prova contraria.
Il motivo è fondato.
Va premesso che la presunzione di cui all’art. 32 d.P.R. 600/1973 ha natura legale e, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c., previsti, invece, per le presunzioni semplici (Cass. 9078/2016; Cass. n. 6237/2015).
Costituisce altresì principio consolidato quello secondo cui “qualora l’accertamento effettuato dall’Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente” (cfr. da ultimo Cass., 9 marzo 2018, n. 5758, che richiama Cass. n. 711/2017, n. 15857/2016 e n. 4829/2015; nonché Cass. 12 gennaio 2018, n. 623, e 6 dicembre 2017, n. 29261).
Ciò premesso, nel caso di specie, l’Agenzia, fornendo la prova che sul conto corrente di Z. A. erano affluite ingenti somme per accreditamenti bancari dall’estero, con la causale dell’operazione “investimenti in beni e diritti immobiliari”, aveva già dimostrato, in via presuntiva, la disponibilità in capo alla contribuente di maggiori redditi tassabili, per cui spettava a quest’ultima, sulla base di una prova, non generica ma analitica per ogni versamento bancario, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non erano riferibili ad operazioni imponibili e pertanto privi di rilevanza fiscale.
La CTR non si è attenuta ai superiori principi, per cui la sentenza va cassata, con rinvio alla CTR della Toscana, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 maggio 2022, n. 17413 - In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 06 febbraio 2019, n. 3441 - In materia di accertamenti bancari, qualora l'accertamento, effettuato dall'Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto,…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 22449 depositata il 15 luglio 2022 - L'accertamento effettuato dall'Amministrazione finanziaria si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 settembre 2019, n. 22466 - In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'amministrazione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 02 ottobre 2020, n. 21230 - In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari del contribuente, l'onere probatorio…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 settembre 2021, n. 24145 - In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: travisamento della prova
In ordine all’omesso esame di un fatto decisivo il Supremo consesso (Cass….
- Unico 2023: compilazione del quadro RU per i credi
La compilazione del quadro RU della dichiarazione dei redditi 2023 per l’i…
- Si può richiedere il rimborso del credito d’
Il credito relativi a versamenti per imposta non dovuto se esposto in dichiarazi…
- L’avvocato deve risarcire il cliente per il
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26464 depositata il 13 settembre…
- In caso di fallimento della società cedente, il cu
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19806 depositata il 12 luglio 20…