La vicenda ha riguardato una società di capitale a cui veniva notificato un avviso di accertamento per maggiori ricavi derivanti dall’applicazione dello studio di settore, lo scostamento tra il dichiarato ed accertato era dovuto, tra l’altro, ai compensi corrisposti ai soci amministratori, pari a nove volte il reddito dichiarato. La società avverso l’atto impositivo proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici respinsero le doglianze della ricorrente. La contribuente avverso la decisione di prime cure proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello confermarono la sentenza impugnata.
Avverso la sentenza della CTR la società contribuente proponeva ricorso in cassazione fondato su otto motivi. In particolare lamentava la mancata applicazione del D.M. 28 dicembre 2011 (con cui veniva approvato lo studio di settore contenente la nuova disciplina del trattamento da attribuire alle spese sostenute per i compensi degli amministratori).
Gli Ermellini accolgono il ricorso in ordine alla mancata applicazione dello studio di settore più evoluto, precisando che il D.M. del 28/12/2011 pur se approvato in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione trova applicazione al caso di specie, in ragione del consolidato orientamento secondo cui l’accertamento tributario standardizzato, mediante parametri e studi di settore, costituisce un sistema unitario, frutto di un progressivo affinamento degli strumenti di rilevazione della normale redditività per categorie omogenee di contribuenti, per cui si giustifica l’applicazione retroattiva dello strumento più recente, che prevale rispetto a quello precedente, in quanto più raffinato e affidabile (su tutte, Cass. n. 23554/2015).
I giudici di legittimità evidenziano, inoltre, che “l’applicazione del nuovo studio di settore, in cui è stata sostituita la metodologia della valutazione dell’attività di lavoro prestata dai soci amministratori, il cui numero e giorni vanno evidenziati ed i cui compensi vanno indicati in apposito campo, da sottrarre alle spese per servizi o lavoro dipendente, può determinare l’eliminazione di ogni divario tra il reddito dichiarato e quello presunto, sicché il motivo va accolto non potendosi procedere all’accertamento nei confronti del contribuente la cui dichiarazione risulti congrua rispetto agli studi di settore. S’impone, pertanto, l’accoglimento del motivo in esame e la conseguente cassazione con rinvio della sentenza al fine dell’applicazione dello ius superveniens, che, ove pertinente rispetto alle parti della decisione oggetto dell’impugnazione, non è preclusa neppure dall’eventuale necessità di ulteriori accertamenti di fatto da demandare al giudice del rinvio”.